La parte interrogata presta la prova personalmente e di conseguenza deve anche rispondere personalmente, a prescindere dal fatto che si sia o meno costituita in giudizio.
Essa, inoltre, è anche chiamata a rendere l'interrogatorio oralmente, salva la possibilità eccezionale dell'autorizzazione da parte del giudice a servirsi di scritti preparati, come note o appunti, allorché sia necessario rifarsi a nomi o cifre, ovvero in presenza di circostanze particolari.
Proprio per il fatto che le risposte all'interrogatorio formale devono provenire dalla parte personalmente e in forma orale, il soggetto cui esso è deferito non può farsi rappresentare da un procuratore speciale, anche se la parte sia una
società di capitali, in quanto in tal caso unico soggetto che può rendere l’interrogatorio è il suo legale rappresentante.
Le risposte della parte sottoposta ad interrogatorio formale, qualora siano prive di carattere confessorio, ma comunque favorevoli all'interrogatorio, possono essere liberamente apprezzate dal giudice come indizi correlati agli altri elementi acquisiti nel corso del processo.
Si distingue a tal proposito tra confessione complessa, nel caso di fatti aggiunti favorevoli diversi da quelli confessati, e confessione qualificata, in ogni ipotesi di dichiarazione di fatti, diversi da quelli presumibilmente sfavorevoli dedotti in interrogatorio, ma a questi strettamente collegati tanto da infirmarne l'efficacia.