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Articolo 193 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Sigilli

Dispositivo dell'art. 193 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario.

2. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.

3. Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, il giudice delegato può autorizzare il curatore ad avvalersi di uno o più coadiutori.

4. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile.

Spiegazione dell'art. 193 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio e compie le operazioni della l.g. sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori; provvede quindi, secondo l'articolo in commento, alla ricognizione dei beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e degli altri beni del debitore; quando necessario, procede all'apposizione dei sigilli.
L'oggetto dell'apposizione dei sigilli coincide con i beni del debitore che si trovano nella sede principale dell'impresa, nonché gli altri beni del debitore.
La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale produce l'effetto dello spossessamento dei beni di proprietà del debitore, e di quelli che si trovano nella sua disponibilità, salvo che il terzo dia specifica dimostrazione del proprio diritto. Sono invece esclusi dall'obbligo di sigillazione i beni che non fanno parte dell'attivo, ex art. 146 c.c.i., i beni oggetto di consegna diretta al curatore (es.: denaro, scritture contabili), i beni di uso personale ex art. 758 c.p.c.
La sigillazione dei beni facenti parte dell'attivo della liquidazione è un adempimento facoltativo, compiendo una funzione cautelare che non ricorre quando è possibile prendere subito possesso dell'attivo o quando è possibile procedere subito all'inventario.

L'art. 193, comma 3°, c.c.i. prevede che se i beni su cui apporre i sigilli si trovano in vari luoghi e non è agevole completare le operazioni, l'apposizione dei sigilli può essere delegata ad uno o più coadiutori designati dal giudice delegato. I delegati collaborano al compimento di un'operazione urgente e conservativa nell'interesse dei creditori, a fronte di autorizzazione del G.d.

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