Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio e compie le operazioni della l.g. sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori; provvede quindi, secondo l'articolo in commento, alla ricognizione dei beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e degli altri beni del debitore; quando necessario, procede all'apposizione dei sigilli.
L'oggetto dell'apposizione dei sigilli coincide con i beni del debitore che si trovano nella sede principale dell'impresa, nonché gli altri beni del debitore.
La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale produce l'effetto dello spossessamento dei beni di proprietà del debitore, e di quelli che si trovano nella sua disponibilità, salvo che il terzo dia specifica dimostrazione del proprio diritto. Sono invece esclusi dall'obbligo di sigillazione i beni che non fanno parte dell'attivo, ex art. 146 c.c.i., i beni oggetto di consegna diretta al curatore (es.: denaro, scritture contabili), i beni di uso personale ex art. 758 c.p.c.
La sigillazione dei beni facenti parte dell'attivo della liquidazione è un adempimento facoltativo, compiendo una funzione cautelare che non ricorre quando è possibile prendere subito possesso dell'attivo o quando è possibile procedere subito all'inventario.
L'art. 193, comma 3°, c.c.i. prevede che se i beni su cui apporre i sigilli si trovano in vari luoghi e non è agevole completare le operazioni, l'apposizione dei sigilli può essere delegata ad uno o più coadiutori designati dal giudice delegato. I delegati collaborano al compimento di un'operazione urgente e conservativa nell'interesse dei creditori, a fronte di autorizzazione del G.d.