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Articolo 203 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale

Dispositivo dell'art. 203 Codice di procedura civile

(1) Se i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale (2), il giudice istruttore delega a procedervi il giudice istruttore del luogo (3), salvo che le parti richiedano concordemente e il presidente del tribunale consenta che vi si trasferisca il giudice stesso.

Nell'ordinanza di delega, il giudice delegante fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio (4).

Il giudice delegato, su istanza della parte interessata, procede all'assunzione del mezzo di prova e d'ufficio ne rimette il processo verbale al giudice delegante prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, anche se l'assunzione non è esaurita.

Le parti possono rivolgere al giudice delegante, direttamente o a mezzo del giudice delegato, istanza per la proroga del termine (5).

Note

(1) Articolo così sostituito con d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) La delega è generalmente ammessa per ogni mezzo di prova, fatta eccezione, per alcuni, per l'ispezione (art. 259 del c.p.c.).
Il giudice valuta discrezionalmente l'opportunità di delegare l'assunzione della prova, dopo attenta verifica delle ragioni di speditezza processuale e/o economiche, come l'eccessiva onerosità per le parti ed i testi.
(3) Nel caso di prova testimoniale o interrogatorio formale, il giudice delegato è colui nel cui circondario abbia la residenza o dimora il teste o la parte da interrogare.
L'art. 203 è applicabile anche ai procedimenti dinnanzi al giudice di pace.
(4) La delega attribuisce al giudice delegato una competenza istruttoria provvisoria che gli consente di esercitare tutti i poteri del delegante, ad esempio in ordine alla risoluzione delle questioni incidentali che sorgano durante l'assunzione della prova (art. 205 del c.p.c.).
L'ordinanza del giudice delegante deve essere seguita da un'istanza della parte interessata volta alla richiesta di fissazione dell'udienza di assunzione della prova davanti al giudice delegato.
(5) Il termine per l'assunzione ex art. 203 ha natura ordinatoria e non comporta, pertanto, una nullità assoluta, bensì relativa (art. 157 del c.p.c.). Può essere quindi prorogato dal giudice istruttore.
L'istanza di proroga va proposta dalle parti in forma di ricorso prima della scadenza del termine, pena la decadenza non dalla mera possibilità di delega, bensì dall'assunzione stessa della prova.

Ratio Legis

La disposizione in commento costituisce una eccezione al principio generale di immediatezza e concentrazione del processo, giustificata dalla necessità di assumere la prova al di fuori della sfera di competenza territoriale dell'autorità giudiziaria adita (tribunale o giudice di pace).

Spiegazione dell'art. 203 Codice di procedura civile

Salvo i casi in cui la legge preveda espresse limitazioni, è possibile delegare l’assunzione di qualunque mezzo di prova, ciò che si desume dalla particolare collocazione della norma nel codice, che la rende applicabile anche al giudice di pace ed al giudice d'appello.

In deroga al c.d. principio dell'immediatezza (secondo cui il giudice dovrebbe procedere personalmente all'acquisizione di quegli elementi che gli consentiranno di giudicare), il giudice istruttore può delegare ad altro giudice l'assunzione dei mezzi di prova; tale deroga è ammissibile per ragioni di necessità o convenienza, e può essere frutto o di una apposita ordinanza o della stessa ordinanza con la quale il giudice delegante abbia ammesso le prove che poi dovranno essere assunte.

La circoscrizione del tribunale in cui si procede segna il limite spaziale ai poteri istruttori del giudice, ed è per tale ragione che, qualora una prova debba essere assunta al di fuori di tale circoscrizione, il giudice dovrà delegare all'assunzione stessa il giudice competente per territorio.

Costituisce ipotesi del tutto eccezionale il trasferimento del giudice procedente, la quale sarebbe ammissibile al ricorrere di due condizione:
  1. la concorde richiesta delle parti;
  2. il trasferimento deve essere espressamente autorizzato dal presidente del tribunale cui il giudice procedente appartiene.

In caso di mancata osservanza dei limiti territoriali, ne consegue la nullità relativa della prova in tal modo assunta, nullità che, ai sensi del secondo comma dell’art. 157 del c.p.c., dovrà essere tempestivamente eccepita dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva all'atto di assunzione del mezzo istruttorio e che, se dichiarata, obbligherà il giudice, anche quello d'appello, a disporre la rinnovazione dell'assunzione.

La delega prevista da questa norma determina una momentanea ma integrale trasmigrazione del processo dinanzi al giudice del luogo in cui la prova deve essere assunta, il quale diviene temporaneamente competente, e tale competenza involge anche la risoluzione degli eventuali incidenti che potranno sorgere nel corso dell'assunzione, secondo quanto previsto dall’art. 205 del c.p.c..
Di conseguenza, per effetto della medesima delega, il giudice delegante si spoglia della competenza, per la materia che ne costituisce l'oggetto, per tutto il tempo della sua durata.

Nella medesima ordinanza con cui viene disposta la delega, il giudice delegante fissa un termine entro cui deve essere effettuata l'assunzione; in mancanza di determinazione di tale termine, si ritiene applicabile l’art. 289 del c.p.c., norma che consente, d'ufficio o su istanza delle parti, l'integrazione dell'ordinanza istruttoria entro il termine perentorio di sei mesi dall'emissione in udienza o dalla comunicazione.
Detto termine comincia a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento ed ha natura ordinatoria, in quanto al suo scadere non è legata alcuna decadenza.
Lo stesso può essere prorogato qualora, prima della sua scadenza, venga avanzata un'istanza di parte; la proroga viene disposta con provvedimento del giudice delegante, spettando a quest’ultimo la competenza a disporre la proroga.

In caso di decorso del termine senza la previa presentazione di detta istanza, la parte interessata decadrà non soltanto dal diritto di far assumere, per delega, la prova ma anche dal diritto di fare assumere la prova che sia stata delegata.
La pronuncia di tale decadenza avviene nel corso dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, senza che sia possibile la concessione di un nuovo ed ulteriore termine per l'assunzione.

Qualora, invece, la prova dovesse essere egualmente assunta dopo la scadenza del termine, essa sarà da ritenere viziata da nullità relativa, opponibile proponendo la relativa eccezione nella prima istanza o difesa successiva all'atto e quindi sanabile ex art. 157 c.p.c. (la norma in esame, infatti, è stabilità nell'interesse delle parti e non si fonda su ragioni di ordine pubblico).

Una volta che il giudice ha delegato l'assunzione dei mezzi di prova ad altro giudice, per andare avanti occorrerà l'impulso di parte, sulla quale incombe l'onere di mettere in moto il procedimento di assunzione avanti al giudice delegato.
Spetta alla parte, infatti, informare il giudice circa la prova da assumere e sollecitarlo a fissare, entro il termine stabilito nell'ordinanza del giudice delegante o entro quello eventualmente stabilito con la proroga, la data dell'udienza di assunzione.

A tal fine la parte deve presentare al giudice delegato un'istanza, nonché provvedere al deposito del fascicolo e di tutti gli atti ritenuti necessari; a tali adempimenti deve far seguito l'iscrizione a ruolo presso il tribunale cui appartiene il giudice delegato stesso nonché la formazione del fascicolo d'ufficio.
Fissata la data dell'udienza di assunzione (a mezzo di un’apposita ordinanza o anche con decreto steso in calce all'istanza), la parte interessata provvede alla sua notificazione, la quale può essere anche sostituita da una comunicazione di cancelleria.
In tutti i casi di delega della assunzione di una prova ad altro giudice, si ha una sorta di estensione territoriale dell'ufficio del difensore della parte, il quale può decidere di intervenire direttamente all'assunzione, anche se avviene al di fuori del distretto entro il quale è abilitato ad esercitare il patrocinio; lo stesso, tuttavia, può anche procedere alla nomina di un procuratore del luogo in cui deve avvenire l'assunzione, a mezzo di delega scritta da allegare al processo verbale e senza che sia necessaria una apposita procura della parte rappresentata.

Scaduto il termine fissato con la delega, il potere ritorna al giudice delegante, anche nel caso in cui l'assunzione non sia del tutto esaurita.
Sussistono, tuttavia, due ipotesi di rimessione anticipata al giudice delegante dei relativi poteri, e precisamente:
  1. se, prima dello scadere del termine stabilito per l'assunzione, il giudice delegato abbia già espletato la prova;
  2. se il giudice delegato abbia pronunciato la decadenza della parte dall'assunzione, ex art. 208 del c.p.c., con ordinanza eventualmente revocabile dal giudice delegante.

Deve, invece, escludersi che il giudice delegato possa, in applicazione dell’art. 209 del c.p.c., dare luogo ad un'assunzione solo parziale dei mezzi di prova espressamente indicati nel provvedimento di delega, per il semplice fatto di ritenere, in considerazione dei risultati già raggiunti, l'acquisizione di alcuni di essi (trattasi, infatti, di facoltà che spetta unicamente al giudice delegante).

In ogni caso, il giudice delegato dovrà, prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, restituire il verbale di assunzione della prova al giudice delegante, ponendo quest’ultimo in condizione di dichiarare chiusa l'assunzione, salvo i casi in cui sia stata richiesta una proroga.
Alla trasmissione si può provvedere anche avvalendosi della parte interessata.

Massime relative all'art. 203 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 17299/2013

In tema di assunzione all'estero della prova civile, la mancata informazione delle parti circa il tempo ed il luogo dell'assunzione della prova non contrasta con l'ordine pubblico interno, sempre che l'autorità che abbia disposto la rogatoria non abbia avanzato, su istanza di una di esse, un'espressa domanda di informazione al riguardo, dal momento che il concetto di ordine pubblico interno concerne i principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, non anche le modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie, dovendosi escludere, peraltro, atteso l'impulso officioso caratterizzante tutto il subprocedimento di commissione rogatoria, la possibilità di comminatorie di decadenza per il mancato espletamento dell'attività istruttoria demandata dal giudice italiano all'autorità giudiziaria straniera.

Cass. civ. n. 4448/2013

Il termine fissato dal giudice istruttore per l'assunzione dei mezzi di prova fuori della circoscrizione del tribunale ha carattere ordinatorio, sicché la relativa istanza di proroga deve essere presentata, ex art. 154 cod. proc. civ., prima della scadenza del termine stesso, il cui inutile decorso comporta la decadenza della parte dal diritto di far assumere la prova delegata, e non soltanto dal diritto di far assumere, per delega, la prova medesima. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha accolto il ricorso in quanto il termine per il completamento della rogatoria, al momento dell'assunzione della prova, era ampiamente superato, sicché la parte era già decaduta dall'assunzione della stessa, non avendo tempestivamente proposto istanza di proroga, senza che rilevasse, a tal fine l'istanza di rimessione della causa sul ruolo, presentata dopo che erano pervenuti gli atti relativi all'espletamento della prova delegata). (Cassa con rinvio, App. Perugia, 19/11/2009).

Cass. civ. n. 9725/2008

L'art. 203 è applicabile anche nel giudizio dinanzi al giudice pace.

Cass. civ. n. 14349/2004

In tema di assunzione dei mezzi di prova, il giudice delegato ai sensi dell'art. 203, essendo investito fino alla scadenza del termine fissato per l'assunzione dei poteri spettanti al giudice istruttore, è tenuto a pronunciarsi su tutte le questioni che sorgono durante il relativo espletamento; peraltro, una volta scaduto detto termine — e sempreché prima della scadenza non sia stata formulata istanza di proroga direttamente al giudice istruttore o tramite il giudice delegato — il potere ritorna al G.I., che può anche revocare l'ordinanza — non impugnabile — con cui il giudice delegato abbia dichiarato la decadenza dalla prova.

Cass. civ. n. 10405/2002

In tema di prova delegata, allorquando il giudice, delegando ad altro il compito di assumere una prova, fissa, con ordinanza che deve essere comunicata alle parti, il termine entro il quale la prova medesima deve essere assunta indicandolo in un determinato numero di giorni o di mesi, il termine inizia a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento.

Cass. civ. n. 11334/1998

In tema di assunzione di mezzi di prova fuori della circoscrizione del tribunale, l'art. 203 c.p.c. riserva alla valutazione discrezionale del giudice (fondata su considerazioni relative al miglior reperimento della prova, o a ragioni di economia e speditezza) la decisione in ordine all'assunzione diretta o per delega della prova, e perciò il giudice, anche in caso di espressa richiesta di parte, ha la facoltà e non l'obbligo di disporre l'assunzione per delega di alcuni mezzi di prova; il suddetto potere discrezionale attribuito al giudice dal citato art. 203 incontra un limite, nel rito del lavoro, in relazione ai principi di concentrazione e immediatezza cui è ispirato il processo, con la conseguenza che non abbisognano di esplicitazione in un provvedimento espresso di motivato rispetto della diversa richiesta di parte le valutazioni discrezionali che, in conformità con le caratteristiche strutturali del rito, hanno determinato la scelta dell'assunzione diretta della prova, e che, pertanto, nel rito del lavoro il provvedimento declaratorio della necessità di assunzione diretta della prova può ritenersi implicitamente contenuto in quello di fissazione dell'udienza dinanzi a sé per l'assunzione della prova.

Cass. civ. n. 3340/1997

Costituisce principio di diritto non controverso quello per cui, allorquando i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, ai sensi dell'art. 203 c.p.c., il termine fissato dal G.I. per la loro assunzione, ha carattere ordinatorio e, pertanto, l'istanza di proroga di tale termine (da rivolgersi, all'autorità delegante, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 203 cit., richiamato, in tema di rogatoria alle autorità estere o consolari, dall'ultimo comma dell'art. 204 c.p.c.) va presentata prima della scadenza di esso termine, secondo quanto dispone l'art. 154 c.p.c.; con la conseguenza che il decorso del termine senza la previa presentazione di detta istanza, comporta la decadenza della parte istante interessata, dal diritto di fare assumere la prova che sia stata delegata, e non soltanto dal diritto di far assumere, per delega, la prova.

Cass. civ. n. 8453/1996

Il potere di prorogare il termine per l'assunzione di una prova delegata ha natura discrezionale, sicché sono irrilevanti i motivi in base ai quali tale potere viene esercitato, salva la necessità che la proroga sia stata chiesta prima della scadenza del termine, in ossequio alla regola generale prevista dall'art. 154 c.p.c. (Nella specie, era stata dedotta la nullità della proroga, poiché essa sarebbe stata richiesta allegando una nullità — della prima assunzione della prova testimoniale non preceduta da valida notifica al difensore del provvedimento pretorile di fissazione della prova — non deducibile dalla parte che vi aveva dato causa).

Cass. civ. n. 7670/1996

Il provvedimento del giudice delegato che, anche in controversia soggetta al rito del lavoro, fissa la data e il luogo dell'espletamento della prova rimessagli, non necessita di una notificazione alle parti o ai loro procuratori, né quindi, quand'anche notificazione vi sia stata, dell'osservanza di specifici termini dilatori a comparire trattandosi soltanto di verificare, ai fini di stabilire se sia stato o no assicurato il diritto di difesa, che gli interessati siano stati posti in grado di assistere all'udienza fissata.

Cass. civ. n. 6334/1990

La nullità derivante dall'inosservanza delle norme disciplinanti l'assunzione delle prove fuori dalla circoscrizione del tribunale (art. 203 c.p.c.), ha carattere relativo, essendo le dette norme stabilite nell'interesse delle parti e non per ragioni di ordine pubblico, sicché detta nullità resta sanata ove non sia tempestivamente eccepita.

Cass. civ. n. 2040/1986

Nel rito del lavoro — che soggiace alle norme del processo ordinario, ove non sia diversamente stabilito e non sia configurabile una incompatibilità con le stesse — il principio di immediatezza e di concentrazione del giudizio si risolve, non già nel divieto di delegare l'espletamento di mezzi istruttori ad altro giudice, bensì in un ulteriore limite al potere discrezionale, riservato al giudice dall'art. 203 c.p.c., di disporre l'assunzione di mezzi di prova fuori dall'ambito territoriale di sua competenza, con delega ad altro giudice. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto non censurabile sotto tale profilo la pronuncia del giudice del merito fondata sulle risultanze di una prova delegata espletata, senza opposizione della controparte, nella circoscrizione dove risiedevano numerosi testimoni).

Cass. civ. n. 786/1962

Nel caso in cui l'accertamento tecnico debba eseguirsi lontano dalla sede giudiziaria competente per la definizione della controversia, il giudice istruttore bene può delegare, per la nomina del consulente tecnico, il pretore del mandamento in cui deve svolgersi l'accertamento predetto, in analogia a quanto dispone l'art. 203 c.p.c. per l'assunzione dei mezzi di prova fuori della circoscrizione del tribunale.

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Anonimo chiede
giovedì 30/09/2010

“Quali sono i presupposti di ammissione della prova delegata?
Può il giudice ammetterla per esigenze del teste che vive e lavora fuori rispetto al luogo in cui è istruita la causa?”

Consulenza legale i 28/12/2010

Il luogo dell'assunzione dei mezzi di prova è normalmente la sede dell'ufficio del giudice, con eccezione per quei mezzi di prova che debbono assumersi fuori dalla sede giudiziaria: [[259c.p.c.]] (ispezione); art. 262 del c.p.c. (accesso ai luoghi)...
L'istituto della prova delegata costituisce in realtà una importante deroga al principio dell'immediatezza.
Peraltro l'art. 203 del c.p.c. prevede che tale principio sia rispettato mediante il trasferimento del g.i. fuori della circoscrizione al fine di assumere direttamente egli stesso la prova, ma configura questa ipotesi come eccezionale, dal momento che la subordina tassativamente al duplice presupposto della concorde richiesta delle parti e dell'espressa autorizzazione del presidente del tribunale.
Parte della dottrina esclude che il g.i. possa delegare l'assunzione della prova, in deroga al principio dell'immediatezza, oltre ai casi tassativi previsti dalla legge (tra cui è contemplata anche l'ipotesi della giustificata mancata presentazione della parte per rispondere all'interrogatorio formale ex art. 232 del c.p.c.). La giurisprudenza ritiene invece ammissibile la prova delegata in tutti i casi in cui, in base ad una valutazione discrezionale del giudice, sussista una giustificata esigenza, ed anche una semplice opportunità di essa, ad esempio per ragioni di economia, di speditezza o di miglior reperimento della prova.