La presente norma regola il caso inverso a quello disciplinato dall'
art. 281 septies del c.p.c., ossia quello in cui il tribunale in composizione monocratica rilevi che la causa da lui assunta in decisione, in funzione di
giudice monocratico, non sia di sua spettanza.
Contrariamente a quanto previsto dall'
art. 281 septies del c.p.c., il
provvedimento di
rimessione non assume carattere di ordinanza non impugnabile; da ciò ne consegue che il tribunale (al quale la causa sia stata rimessa dal
giudice istruttore), qualora non concordi con la valutazione di quest'ultimo in ordine alla collegialità della decisione, potrà revocare l'ordinanza di rimessione e restituire la causa allo stesso istruttore con ordinanza inimpugnabile.
Per quanto concerne il tempo in cui è possibile rilevare l'esistenza del vizio in esame, va detto che la questione della corretta attribuzione della causa al giudice unico o a quello collegiale è rilevabile anche d'ufficio già nella fase iniziale del processo (quindi, ancor prima che la causa entri nella fase decisionale).
Malgrado l'
art. 50 quater del c.p.c. escluda che la violazione delle disposizioni relative alla composizione del tribunale sia in grado di determinare una nullità assoluta (rilevabile d'ufficio in ogni stato e
grado del processo), il tenore letterale degli artt. 281 septies, 281 octies c.p.c. induce a ritenere che, almeno in
primo grado, la nullità resti rilevabile d'ufficio, rimanendo precluso il suo rilievo ufficioso solo in sede di
impugnazione.
Secondo altra tesi, poiché l'
art. 50 quater del c.p.c. non richiama più l'
art. 158 del c.p.c., la nullità derivante dalla inosservanza delle disposizioni sulla composizione monocratica o collegiale del tribunale è rilevabile soltanto su istanza di parte; tale vizio, invece, sarà rilevabile d'ufficio solo dopo il passaggio della lite alla fase decisoria.
A seguito della rimessione della causa al collegio, l'organo collegiale, qualora ne ravvisi la necessità per tutti i suoi componenti rimasti estranei alla fase istruttoria, potrebbe disporre d'ufficio la riassunzione di uno o più
mezzi di prova.
La norma in esame non considera il caso in cui il giudice unico rimetta la causa al collegio per la decisione (a seguito di un ripensamento sulla spettanza del potere decisorio) dopo aver pronunciato sentenza non definitiva su una questione di rito o di merito.
In assenza di alcuna disposizione al riguardo, ci si è pertanto chiesti se tale attività sia consentita al giudice monocratico o se la pronuncia della sentenza non definitiva gli precluda un siffatto ripensamento.
A tal proposito, parte della dottrina aderisce alla tesi secondo cui il giudice non può cambiare idea circa la spettanza del potere decisorio in sede di pronuncia della sentenza definitiva, argomentando dalla considerazione secondo cui la pronuncia della sentenza non definitiva ha comportato il formarsi del giudicato implicito sulla questione relativa alla legittima costituzione del giudice.
Altra parte della dottrina, invece, argomentando dalla natura ordinatoria e dalla non impugnabilità autonoma del provvedimento che risolva la predetta questione, esclude che il
passaggio in giudicato di una sentenza non definitiva possa costituire un ostacolo ad un successivo ripensamento del giudice.
Infine, secondo una tesi intermedia, solo laddove la sentenza non definitiva sia passata in giudicato si potrà configurare un vincolo del collegio a rimettere la causa dinanzi al giudice istruttore in funzione di giudice unico; tale vincolo, al contrario, non sussisterà nel caso in cui la sentenza non definitiva non sia ancora passata in giudicato (l'eventuale contrasto tra le due sentenze, quella definitiva e quella non definitiva), in relazione alla composizione dell'organo giudicante, potrà essere risolto in sede di impugnazione.