Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite[c.c. 1861, 1872], il giudice istruttore o il notaio delegato procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non se non sorge controversia sulla necessità della vendita.
Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio (1).
Note
(1)
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza qualora, nel procedimento divisionale, pur sussistendo controversia sulla necessità della vendita dei beni, questa venga disposta con ordinanza del giudice istruttore, tale provvedimento, avverso cui non è dato nè il reclamo immediato al collegio nè il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, è impugnabile unicamente con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost., avendo esso, nonostante la forma assunta, un contenuto decisorio pregiudizievole di situazioni giuridiche subiettive.