La presente disposizione, insieme ai due articoli successivi, disciplina la specifica figura del consulente tecnico incaricato di un esame contabile, attraverso cui è consentito, previo assenso delle parti, di esaminare anche documenti non prodotti in giudizio, al precipuo fine di esperire un
tentativo di conciliazione delle stesse parti, suscettibile, in caso di esito positivo, di sfociare in un documento avente efficacia e valore di
titolo esecutivo.
Sotto il profilo del fondamento della disposizione, si preferisce quella tesi secondo cui esso va ravvisato nella esigenza di tutelare la segretezza di documenti relativi alla conduzione o gestione di un’impresa o in genere di qualunque amministrazione patrimoniale.
In ogni caso, poiché si tratta chiaramente di fattispecie speciale, insuscettibile di applicazione analogica, occorre che il suo ambito applicativo resti circoscritto.
Il ricorso a questa particolare forma di esame contabile è giustificato dalla tipologia dell'indagine che viene affidata al consulente e dalla metodologia che egli deve seguire.
La sua attività dovrà, infatti, incentrarsi sull'esame di documenti contabili e registri, al fine di accertare l'ammontare di un debito, il valore di un bene, l'entità di un danno, ed altri aspetti similari.
Due sono i presupposti essenziali perché possa farsi ricorso a questa particolare forma di consulenza:
1. deve trattarsi di controversie in cui si renda necessaria una dettagliata disamina di registri, conti e scritture, relativa ad un rapporto o a tutta una serie di rapporti di diritto sostanziale;
2. devono essere stati prodotti in causa documenti contabili, malgrado la sussistenza di altri registri o scritture che, pur essendo rilevanti, non siano stati prodotti.
Le facoltà riconosciute da questa norma al consulente contabile devono intendersi teleologicamente indirizzate ad esperire il tentativo di conciliazione, che costituisce una fase estranea alle operazioni di consulenza vera e propria.
Per tale ragione la disposizione prevede una duplice manifestazione di consenso delle parti:
a) quella volta ad abilitare il consulente all'esame dei documenti non prodotti in causa;
b) quella con cui si legittima il consulente alla menzione e all'utilizzo di tali documenti nella sua relazione, qualora non si dovesse pervenire ad una bonaria definizione della controversia.
La mancanza di assenso delle parti all'utilizzo di documenti contabili non prodotti in causa, ponendosi in violazione della presente norma, provoca la
nullità relativa della consulenza, che si intende comunque sanata qualora non dovesse essere eccepita dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale.