La norma prevede che il
verbale delle operazioni divisorie redatto dal
notaio debba essere unico; ciò comporta che esso debba restare aperto a prescindere dal numero delle adunanze e delle operazioni compiute (comprese quelle eventuali di vendita di beni mobili ed immobili) e che debba essere continuato fino al momento della conclusione di tutte le operazioni divisorie.
Nel caso in cui, però, si renda necessario procedere all'estrazione a sorte, l'attività di verbalizzazione si svolge in due atti, di cui uno dichiarativo del consenso e l'altro relativo al sorteggio.
Per quanto concerne la
forma di tale verbale, nulla viene stabilito al riguardo, con la conseguenza che trova pacifica applicazione il combinato disposto degli artt. 1 e 47 della Legge notarile.
Alla chiusura del verbale conseguono due effetti preclusivi:
1) impossibilità per i compartecipi di domandare successivamente l'esclusione di alcuno dei beni contenuti nel progetto;
2) il divieto di proporre, in sede di omologazione dell'accordo, questioni attinenti alla validità delle operazioni effettuate e alla formazione delle quote.
Per ciò che concerne le formalità da osservare nella fase finale delle operazioni divisorie svolte dinanzi al notaio, occorre coordinare la norma in esame con il disposto di cui all’
art. 195 delle disp. att. c.p.c..
Potrebbe innanzitutto verificarsi che le parti si accordino espressamente in ordine al
progetto di divisione, eventualmente effettuando qualche modifica rispetto a quello formato dal notaio. In tal caso occorre operare la seguente distinzione:
a) se si tratta di quote diseguali, l'ultima operazione divisionale consiste nella attribuzione diretta delle stesse sulla cosa comune a ciascuno dei compartecipi (cfr.
art. 729 del c.p.c.).
A questo punto si esaurisce la delega e si chiude la procedura dinanzi al notaio, mentre l'accordo sul progetto, documentato nel processo verbale potrà, su istanza di ciascuna parte, acquisire
efficacia esecutiva attraverso il
decreto che rende il
giudice istruttore ex
art. 195 delle disp. att. c.p.c. comma 1.
b) se invece le quote sono uguali, occorre fissare l'identità dei
condividenti cui assegnare le singole quote; per non rimettere alla discrezionalità del
professionista o del giudice la designazione dei soggetti, la legge ha previsto che si proceda all'estrazione a sorte.
Il sorteggio avviene in presenza di tutte le parti comparse personalmente o dei loro procuratori muniti di mandato speciale. Le parti devono essere tempestivamente invitate ma se non compaiono l'estrazione avrà egualmente luogo.
L'estrazione a sorte, a cui fa riferimento l’ultimo comma della norma in esame, è disposta dal giudice con l'ordinanza di cui all'
art. 789 del c.p.c. o con la sentenza passata in giudicato in caso di contestazioni.
Il notaio, infatti, anche se delegato per il compimento dell'intera procedura di divisione, in presenza di un accordo tra le parti sul piano delle quote e dei lotti non può provvedere direttamente all'estrazione a sorte, ma deve rimettere il verbale al giudice istruttore affinché dia le disposizioni relative al sorteggio.
La legge richiede che il progetto sia definitivamente approvato, in modo che sullo stesso non possano più sorgere contestazioni, richiedendo il requisito del
passaggio in giudicato della
sentenza che dirime gli eventuali contrasti in ordine al progetto di divisione.
Il decreto di cui all'
art. 195 delle disp. att. c.p.c. o la sentenza risolutiva delle contestazioni costituiscono
titolo per eventuali azioni esecutive volte a conseguire i beni o le somme attribuite in relazione alla propria quota.