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Articolo 203 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Assunzione dei mezzi di prova

Dispositivo dell'art. 203 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Se nel giorno in cui entra in vigore il codice non è ancora fissata l'assunzione di un mezzo di prova ammesso, il giudice istruttore provvede anche d'ufficio per l'assunzione a norma del codice, dopo che le parti hanno adempiuto quanto è prescritto negli articoli 198 e 199.

Se nel giorno in cui entra in vigore il codice è fissata o è in corso l'assunzione di un mezzo di prova, il giudice delegato, che appartiene all'ufficio giudiziario competente per la causa, assume le funzioni e i poteri del giudice istruttore, e le parti adempiono guanto è prescritto nell'articolo 198.

Nel caso previsto nel comma precedente, il giudice o il pretore delegato all'assunzione di un mezzo di prova, quando non appartiene all'ufficio giudiziario competente per la causa, esercita i poteri previsti negli articoli 202 e seguenti del codice, e può, inoltre, concedere proroghe del termine per l'assunzione della prova fino a tre mesi dal giorno in cui il codice entra in vigore.

Le perizie disposte prima dell'entrata in vigore del codice sono eseguite a norma della legge precedente, ma alle eventuali ulteriori indagini tecniche necessarie nel processo, anche per rinnovazione di quelle già eseguite, e alla sostituzione del perito si applicano le disposizioni degli articoli 192 e seguenti del codice.

In ogni caso rimangono fermi gli effetti delle decadenze verificatisi prima del giorno in cui il codice entra in vigore.

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