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Articolo 182 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Difetto di rappresentanza o di autorizzazione

Dispositivo dell'art. 182 Codice di procedura civile

Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi(1).

Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza(2), di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni(3), ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione(5).

Note

(1) Escluse le ipotesi di nullità della citazione e della notifica, sanabili rispettivamente ai sensi dell'art. 164 e dell'art. 291 c.p.c., il giudice istruttore può agire in via informale al fine di regolarizzare atti e documenti esibiti dalle parti. Per quanto concerne le irregolarità attinenti alla costituzione delle parti, sono sanabili quelle relative agli adempimenti di legge relativi al deposito dei fascicoli di parte con i rispettivi documenti (ad esempio, difformità tra dati indicati nella nota di iscrizione a ruolo e quelli contenuti nell'atto di citazione).
(2) Quanto al difetto di rappresentanza, è stata ammessa la ratificabilità da parte del rappresentato dell'attività processuale svolta dal falsus procurator, con salvezza dei diritti quesiti ma restando ferme le decadenze maturate nel frattempo.
(3) Si ritiene che, se l'autorizzazione a stare in giudizio sia già stata concessa prima dell'atto di citazione o della comparsa di risposta, anche una esibizione non tempestiva del documento che ne attesta il rilascio possa avere efficacia sanante.
Al contrario, se l'autorizzazione è concessa soltanto dopo l'inizio della lite, essa non è idonea a sanare retroattivamente l'irregolarità.
(4) Questo comma è stato così sostituito dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, con decorrenza dal 4 luglio 2009.
La riforma ha introdotto la possibilità per il giudice di concedere un termine per il rilascio di una valida procura alle liti (non anche per il rilascio di una procura non preesistente). Inoltre, ha previsto che l'osservanza del termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono così fin dal momento della prima notificazione.
(5) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto, nel modificare il presente comma, (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 182 Codice di procedura civile

Questa norma costituisce un’ulteriore manifestazione del potere di direzione e controllo che si è voluto attribuire al giudice istruttore, volendosi con essa cercare di evitare le conseguenze di irregolarità o di vizi che potrebbero compromettere la funzionalità del processo e di cui entrambe le parti potrebbero approfittare a fini dilatori.

Infatti, l’intervento messo in atto dal legislatore nel 2009 sul processo civile mirava essenzialmente ad ampliare le possibilità di sanatoria dei difetti di rappresentanza (legale, volontaria, organica e tecnica), assistenza e autorizzazione, in modo tale da agevolare l'utilizzazione dei possibili rimedi alla carenza di presupposti processuali, e ciò nell’ottica di garantire la riduzione delle ipotesi di nullità ed il rafforzamento degli strumenti di sanatoria degli atti processuali nulli.

Si sarebbero volute in questo modo ridurre al minimo, se non eliminare del tutto, le ipotesi ritenute antieconomiche di rigetto della domanda in merito.

Aspetti principali di quella riforma furono:
a) l’espressa qualificazione come perentorio del termine assegnato dal giudice per la sanatoria dei vizi contemplati nell'articolo in esame;
b) la qualificazione di doverosità della concessione di tale termine tutte le volte in cui il giudice rilevi un difetto di capacità processuale o assistenza tecnica;
c) l'estensione dell'ambito applicativo della sanatoria ai difetti attinenti alla rappresentanza tecnica delle parti;
d) l’espressa previsione della piena retroattività della sanatoria.

Per la regolarizzazione di atti e documenti il giudice istruttore può anche agire informalmente, non occorrendo un provvedimento formale.
Inoltre, il carattere doveroso della concessione del termine per la sanatoria e la perentorietà dello stesso, comportano che, una volta concesso tale termine, ove la parte onerata non vi ottemperi ovvero non ponga in essere la prescritta attività sanante, si viene a realizzare una fattispecie estintiva del processo.

Mentre nella versione previgente della norma in commento risultava manifesta l'impossibilità di farne applicazione ai vizi relativi alla rappresentanza tecnica del difensore ed alla procura ad litem, con la riforma tale limitazione viene superata, essendo consentita la regolarizzazione, con effetti retroattivi, dei difetti formali della procura alle liti.
Tale innovazione, peraltro, si poneva in linea con le modifiche apportate all'art. 83cpc, anch’esse volte a superare le questioni relative alla regolarità della rappresentanza tecnica.

Dubbi, invece, permanevano circa l'applicabilità della sanatoria anche alle ipotesi in cui una procura alla lite mancava del tutto, anche se la dottrina maggioritaria si esprimeva in senso favorevole.
Ad ogni modo, con la Riforma Cartabia quest’ultima questione è stata definitivamente risolta in quanto, nell’ottica di realizzare un coordinamento tra la norma in esame e l’art. 171 bis del c.p.c. si è deciso di includere tra le verifiche preliminari anche l’eventuale mancanza della procura al difensore.

Alla prima udienza di comparizione il giudice istruttore, dopo aver effettuato un primo controllo su quali siano le parti presenti e quali quelle costituite, procede d'ufficio, a verificare la regolarità della costituzione delle parti e dei rispettivi documenti.
Se all'esito di tale controllo si accorge della mancanza o irregolarità anche fiscale di atti e documenti prodotti nel processo, invita le parti, anche informalmente a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti difettosi, e ciò onde evitare una pronuncia sfavorevole sul processo, fissando eventualmente un termine ordinatorio entro il quale la regolarizzazione deve avvenire.

Se la parte non raccoglie l'invito, il giudice può rimettere la causa al collegio immediatamente ovvero ex art. 187 comma 1 c.p.c. quando ritenga la causa matura per la decisione di merito, per la pronuncia di una sentenza sulla presunta irregolarità.

Le formalità previste per legge a carico delle parti e sulle quali il giudice deve effettuare il controllo sono:

a) Per l’attore:
deposito della nota di iscrizione a ruolo e del fascicolo di parte contenente l'originale dell'atto di citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione;

b) Per il convenuto:
deposito del fascicolo contenente la comparsa di risposta, la copia della citazione notificata, la procura e i documenti offerti in comunicazione.

All'esito di tale controllo possono emergere, tra i possibili vizi, una divergenza tra le indicazioni della nota di iscrizione a ruolo e l'atto di citazione, la non conformità all'originale di un atto in copia, l'irregolarità fiscale di alcuni atti e documenti.
Qualora dovesse sorgere contestazione sulla possibilità di esercizio dei poteri di rappresentanza e di autorizzazione (poteri a cui si fa riferimento al primo comma dell’art. 182, 1° co.), restano comunque salvi i diritti quesiti da far valere nonostante l'avvenuta regolarizzazione.

La sanatoria prevista dalla norma in esame non si applica a tutti i vizi relativi alla costituzione delle parti; infatti, restano escluse da tale sanatoria le nullità della citazione e della notifica, rispetto alle quali opera il particolare regime dell’[[ 164cpc]] e dell’art. 291 del c.p.c..

Il primo comma di questa norma deve considerarsi come norma eccezionale, in quanto richiede un giudizio immediato da parte del giudice istruttore su alcune questioni processuali dirimenti; in quanto tale, non può trovare applicazione oltre le ipotesi tassativamente previste, ferma restando, tuttavia, la possibilità di interpretazione estensiva.

Si ritiene opportuno precisare che per difetto di rappresentanza si intende il mancato impiego dello strumento rappresentativo, nonostante la sua necessità (es. nel caso di incapacità processuale), così come la carenza dello strumento rappresentativo per difetto di contemplatio domini o di potere rappresentativo (ciò che accade nell’ipotesi di falsus procurator).
La procura alle liti è quell’atto processuale con il quale una parte in causa investe un procuratore legalmente esercente la professione di avvocato della propria rappresentanza in giudizio.
Si tratta, in sostanza, dell'atto di formale designazione del difensore con il quale gli si attribuisce il c.d. ius postulandi, ovvero il potere di compiere in nome e per conto della parte tutti gli atti processuali che il legislatore non abbia espressamente riservato alla parte personalmente.

La procura da produrre in giudizio può essere generale o speciale.
La prima deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata ed attiene ad una serie indeterminata di possibili controversie che possano riguardare il soggetto conferente in qualità sia di attore che di convenuto.
La procura speciale, invece, è quella che riguarda una specifica controversia o un determinato atto processuale; essa, ex art. 83 del c.p.c., può anche essere apposta in calce o a margine, della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o di intervento, del precetto o della domanda di intervento nell'esecuzione.

Deve evidenziarsi che, nelle ipotesi sopra indicate, il difensore attribuisce con la propria sottoscrizione valore di autenticità alla sottoscrizione apposta dalla parte in sede di conferimento dell'incarico, svolgendo in questo modo un'attività per certi versi assimilabile a quella svolta da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Solo nel caso di conferimento dell'incarico della parte attrice, il mandato può essere conferito anche separatamente all'atto di citazione, purché ciò avvenga contestualmente alla costituzione in giudizio al momento del deposito del fascicolo di parte e comunque entro i dieci giorni dalla notificazione dell'atto di citazione.

Dalla lettura del secondo comma della norma si ricava che, nell’ipotesi di vizi della capacità processuale (c.d. legitimatio ad processum), il giudice istruttore può assegnare alle parti un termine per provvedere alla sanatoria del vizio, con l'unico limite delle decadenze verificatesi.
In quest'ultimo caso il giudice istruttore, anziché fissare il termine per la sanatoria, deve rimettere immediatamente la causa al collegio (ovvero rimetterla in decisione) perché sia resa una sentenza che dichiari l'impossibilità di pronunciare nel merito per difetto di un presupposto processuale.
La stessa soluzione vale anche nel caso in cui la parte non provveda alla regolarizzazione del vizio nel termine fissato.

Il potere del giudice istruttore di concedere il termine per la sanatoria dei difetti di rappresentanza, assistenza e autorizzazione ha carattere discrezionale ed il suo mancato esercizio è insindacabile in sede di legittimità.

Massime relative all'art. 182 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 38735/2021

La falsità materiale della procura alle liti non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi disciplinate dall'art. 182 c.p.c., in quanto comporta l'invalidità assoluta, rilevabile anche d'ufficio, di un elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto introduttivo del giudizio, che incide sulla validità dell'instaurazione del rapporto processuale, impedendo la produzione di qualsiasi effetto giuridico, senza alcuna possibilità di sanatoria. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/12/2018).

Cass. civ. n. 5985/2021

In tema di fallimento in estensione, la nullità dell'istanza ex art. 147, comma 4, l.fall., in quanto proposta personalmente dal curatore, non è suscettibile della sanatoria prevista dall'art. 182, comma 2, c.p.c., la quale presuppone che l'atto di costituzione in giudizio sia stato comunque redatto da un difensore, non trovando quindi applicazione nell'ipotesi di originaria inesistenza della procura. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 02/02/2016).

Cass. civ. n. 6799/2020

In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, quando la fonte del suo potere rappresentativo derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, spetta alla controparte, qualora contesti che colui che ha sottoscritto la procura possa agire in giudizio in rappresentanza della società, provare l'irregolarità dell'atto di conferimento. Nel caso in cui, invece, la firma di chi ha conferito la procura sia illegibile e non sia stato indicato il suo nominativo nel mandato o nell'intestazione dell'atto, il giudice deve invitare la parte alla regolarizzazione, e, solo in caso di inottemperanza, può emettere una pronuncia in rito di inammissibilità del ricorso, stante l'applicabilità dell'art. 182 c.p.c. al processo tributario, prevista dal d.lgs. n. 156/2015 che ha modificato l'art. 12 del d.lgs.n. 546 del 1992. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 09/12/2015).

Cass. civ. n. 2460/2020

Nel caso in cui il genitore agisca in giudizio in rappresentanza del figlio minore in difetto di autorizzazione ex art. 320 c.c., l'eccezione di carenza di legittimazione processuale sollevata dalla controparte è infondata se l'autorizzazione viene prodotta, sia pure successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ovvero se il figlio, diventato maggiorenne, si costituisce nel giudizio (nella specie, di appello), così ratificando l'attività processuale del rappresentante legale, operando in entrambe le ipotesi la sanatoria retroattiva del vizio di rappresentanza ai sensi dell'art. 182 c.p.c.

Cass. civ. n. 29802/2019

Ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. – nella versione introdotta dalla l. n. 69 del 2009 - nell'ambito dei poteri officiosi assegnati al giudice al fine di consentire la sanatoria dei vizi afferenti alla procura alle liti appositamente rilasciata per il giudizio in corso rientra pure quello di verificare d'ufficio se agli atti del processo risulti l'esistenza di un altro mandato difensivo conferito anche per il grado che si sta celebrando, così da rendere superflua la rinnovazione della procura viziata.

Cass. civ. n. 23940/2019

Nei giudizi introdotti successivamente all'entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, l'effetto sanante "ex tunc" previsto dall'art. 182, comma 2, c.p.c. si determina non solo quando la parte produca le necessarie autorizzazioni nel termine assegnatole dal giudice, ma anche quando le produca autonomamente a seguito dell'eccezione di controparte, atteso che una volta proposta dall'avversario una eccezione di difetto di rappresentanza la parte è chiamata a contraddire e, quindi, deve produrre l'opportuna documentazione senza attendere l'assegnazione di un apposito termine giudiziale.

Cass. civ. n. 24212/2018

In tema di difetto di rappresentanza processuale, mentre, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il giudice che rilevi d'ufficio tale difetto deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte, l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che la nullità della procura alle liti, fosse divenuta insanabile poiché, nonostante il convenuto avesse sollevato la relativa questione, l'attore non aveva spontaneamente depositato la necessaria documentazione nel prosieguo del processo di merito, essendosi egli limitato a discutere di altri diversi profili giuridici).

Cass. civ. n. 26948/2017

L'art. 182, comma 2, c.p.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, deve essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, non ritenendo ravvisabile un’autorizzazione implicita da parte del giudice delegato nei provvedimenti allegati dalla curatela, non aveva assegnato il termine di cui all’art. 182, comma 2, c.p.c.).

Cass. civ. n. 13711/2014

L'art. 182 cod. proc. civ. non costituisce norma eccezionale ed è suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva ed applicazione analogica, evenienza, quest'ultima, ipotizzabile nel caso in cui la parte abbia mancato di fornire la prova della "legitimatio ad causam", sebbene la stessa sia stata prospettata in modo coerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

Cass. civ. n. 11898/2014

Ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), il giudice che rileva d'ufficio un difetto di rappresentanza deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale Nel diverso caso, invece, in cui l'eccezione di difetto di rappresentanza sia stata tempestivamente proposta da una parte e venga chiesto il doppio termine di cui all'art. 183 cod. proc. civ. (sempre nel testo applicabile "ratione temporis"), l'opportuna documentazione va prodotta entro i termini concessi dal giudice, pena l'invalidità della procura alle liti e dell'atto difensivo inerente. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto, nonostante la tempestiva eccezione di difetto di rappresentanza proposta dal convenuto, la società attrice aveva prodotto la documentazione al riguardo, peraltro inidonea, solo all'udienza di precisazione delle conclusioni ed il giudice di primo grado aveva illegittimamente concesso un ulteriore termine perentorio, successivo a quello già concesso ex art. 183 cod. proc. civ., scaduto il quale il mandato difensivo doveva considerarsi invalido).

Cass. civ. n. 11359/2014

L'art. 182, primo comma, c.p.c., va interpretato nel senso che il giudice che rilevi l'omesso deposito della procura speciale alle liti, rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma terzo, c.p.c., che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, è tenuto ad invitare quest'ultima a produrre l'atto mancante, e tale invito può e deve essere fatto, in qualsiasi momento, anche dal gudice dell'appello, sicché solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, reputandola invalida soltanto nel caso in cui l'invito sia rimasto infruttuoso.

Cass. civ. n. 22099/2013

La legittimazione "ad processum", riguardando un presupposto della regolare costituzione del rapporto processuale, è questione esaminabile anche d'ufficio, come dimostra la previsione dell'art. 182, secondo comma, c.p.c., in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite della formazione del giudicato, con la conseguenza che non rileva il momento processuale in cui sia fornita la relativa prova, non operando, ai relativi effetti, le ordinarie preclusioni istruttorie. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la tardività della prova della qualità di legale rappresentante di una persona giuridica, offerta nella memoria di replica istruttoria di cui all'art. 184 c.p.c.).

Cass. civ. n. 17301/2013

La mancata assegnazione di un termine per la eventuale sanatoria della procura ritenuta invalida non comporta violazione dell'art. 182 c.p.c. (nel testo, qui applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica apportatagli dalla legge 17 giugno 2009, n. 69), se non in caso di diniego a fronte di una esplicita richiesta della parte, che ben può attivarsi per il rilascio di una nuova e valida procura laddove la questione del vizio di quella originaria sia stata oggetto dell'attività defensionale ed istruttoria.

Cass. civ. n. 28337/2011

A norma dell'art. 182 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ed applicabile alla fattispecie "ratione temporis", il giudice è tenuto - ove rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore - a provvedere alla sanatoria di tale vizio, dovendosi equiparare la nullità della procura "ad litem" al difetto di rappresentanza processuale. (Nella specie, le S.U. hanno cassato la decisione del Consiglio nazionale forense che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso un provvedimento disciplinare emesso da un Consiglio territoriale sul rilievo che il difensore era sfornito della procura speciale).

Cass. civ. n. 26465/2011

Il nuovo testo dell'art. 182, secondo comma, c.p.c. (introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), secondo cui il giudice, che rilevi la nullità della procura, assegna un termine per il rilascio della procura o per la rinnovazione della stessa, non ha portata meramente interpretativa e non si applica, perciò, retroattivamente, atteso il tenore testuale fortemente innovativo della norma. (Principio affermato relativamente a fattispecie di nullità della procura alle liti, per difetto di certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma del conferente, in giudizio instaurato in primo grado prima della data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009).

Cass. civ. n. 9217/2010

L'art. 182, secondo comma, c.p.c. (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 46, comma secondo, della legge n. 69 del 2009, nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali. (Principio affermato relativamente a fattispecie di invalida costituzione in giudizio della persona incapace, inabilitata ed assistita dal curatore).

Cass. civ. n. 22783/2006

In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, il dovere del giudice di accertare, anche d'ufficio ed in sede d'impugnazione, la legittimazione processuale delle parti, comporta che egli deve verificare soltanto se il soggetto che ha dichiarato di agire o contraddire in nome e per conto dell'ente abbia anche dichiarato di far ciò in una veste astrattamente idonea, per legge o per espressa disposizione statutaria, ad abilitarlo alla rappresentanza sostanziale dell'ente stesso nel processo, non anche che il giudice sia tenuto a svolgere di sua inziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, avendo quest'ultimo l'onere di provarla solo in caso di contestazione della controparte. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha rigettato l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da un'agenzia territoriale per l'edilizia residenziale del Lazio, rilevando che la stessa aveva agito in persona del direttore generale, organo al quale l'art. 11 della legge reg. del Lazio 3 settembre 2002, n. 30 attribuisce il potere di promuovere e resistere alle liti).

Cass. civ. n. 18156/2006

Nel caso di sentenza pronunciata nei confronti di una società in accomandita semplice, in quanto questa, anche se sprovvista di personalità giuridica, costituisce pur sempre un distinto centro di interessi, dotato di una propria autonomia e, quindi, di una propria capacità processuale, è inammissibile l'appello proposto dal socio accomandante e la successiva costituzione del socio accomandatario ha efficacia ex tunc (ai sensi dell'art. 182, c.p.c.) e non sana, tuttavia, le decadenze maturate, nè impedisce la formazione del giudicato per decorrenza del termine perentorio per impugnare.

Cass. civ. n. 5515/2006

Essendo il giudice tenuto, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., a verificare d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti, rientra nel suo potere rilevare di propria iniziativa, anche in sede impugnatoria, e salvo il limite dell'eventuale formazione del giudicato interno, il difetto di legittimazione attiva o passiva, siccome trattasi di profilo d'indagine che attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio. Tale verifica deve essere condotta, se non vi sono contestazioni al riguardo, sulla base degli atti processuali che siano stati acquisiti al processo, né l'organo giudicante è tenuto a svolgere con proprio impulso alcun'altra indagine, tanto meno a sollecitare le parti alla produzione di documenti idonei a suffragare la qualità spesa in giudizio, a meno che non lo ritenga opportuno, atteso che il secondo comma del citato art. 182 affida all'organo giudicante la mera facoltà di colmare — mediante l'invito alle parti a mettere in regola atti o documenti che riconosce difettosi, come pure attraverso l'assegnazione di un termine per la costituzione della persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni — le lacune delle stesse parti, rimettendone l'esercizio al suo prudente apprezzamento. A tal fine, devesi escludere che le parti siano specularmente titolari di posizioni soggettive tutelabili con mezzo di riesame, sia per censurare l'esercizio di tale facoltà, sia per sollecitarne l'attivazione in caso di omesso espletamento, ancorché il giudice non ne dia conto in motivazione, e tale omesso espletamento resta, pertanto, insindacabile nel merito, ed a maggior ragione incensurabile in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 5175/2005

La ratifica dell'atto del falsus procurator con efficacia retroattiva (art. 1399, c.c.) non opera nel campo processuale e, in ipotesi di procura alle liti, fuori del caso previsto dall'art. 125 c.p.c., non vale a sanare le decadenze nel frattempo intervenute; pertanto, qualora per una persona giuridica abbia agito un soggetto privo di poteri rappresentativi, la sanatoria conseguente dalla spontanea costituzione in giudizio del soggetto munito di rappresentanza processuale ha efficacia ex nunc ai sensi dell'art. 182, c.p.c., e non sana le decadenze maturate, nè impedisce l'eventuale formarsi del giudicato (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello per difetto di rappresentanza, in quanto la ratifica posta in essere con la proposizione del ricorso per cassazione da parte del soggetto legittimato non aveva impedito il formarsi del giudicato, appunto perchè priva di efficacia retroattiva).

Cass. civ. n. 14455/2003

Il potere di natura discrezionale conferito dal secondo comma dell'art. 182 c.p.c. al giudice di merito di assegnare nella fase istruttoria un termine per le regolarizzazione della costituzione della parte, non può comunque essere esercitato in fase d'impugnazione, giacché — essendosi verificata la decadenza connessa alla proposizione nel termine di legge del gravame — la regolarizzazione non è ammissibile.

Cass. civ. n. 13688/2001

A norma dell'art. 182, secondo comma, c.p.c., nella previsione del “possibile recupero anche di atti affetti da difetto di rappresentanza”, il giudice può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza in giudizio o per il rilascio della necessaria procura o autorizzazione, salvo che si sia avverata una decadenza; in applicazione di tale principio, ed al fine di evitare di porre nel nulla lo strumento di recupero posto dal citato art. 182 c.p.c, l'originario difetto di idoneo mandato ai sensi dell'art. 77 c.p.c. ben può essere emendato per iniziativa del soggetto legittimato, ancorché non ci sia stata cioè assegnazione di termine all'uopo da parte del giudice e prescindendo dall'apprezzamento di questi circa la possibilità dell'eventuale sanatoria del difetto della rappresentanza processuale, con la conseguenza che la tempestiva convalida e ratifica del ricorso in appello e del mandato al difensore effettuata autonomamente dalla parte all'udienza, nel giudizio di appello, impedisce il verificarsi della decadenza dall'impugnazione.

Cass. civ. n. 1711/2000

L'art. 182 c.p.c. secondo cui «il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi» e secondo cui lo stesso giudice istruttore «quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione» può assegnare alle parti un termine per la costituzione prevede una facoltà discrezionale, salvo che nell'ipotesi di omesso deposito della procura generale ad lites semplicemente enunciata e richiamata nell'atto introduttivo del giudizio e non depositata. Consegue che il mancato esercizio del potere di assegnazione del termine, ancorché non giustificato da alcuna motivazione, non è sindacabile nei successivi gradi del giudizio.

Cass. civ. n. 2435/1996

Il principio, consacrato dall'art. 182 c.p.c., secondo cui al difetto di legittimazione processuale può ovviarsi in ogni stato e grado del processo, non può trovare applicazione ove si sia già verificata una decadenza; quando, cioè il giudice di merito abbia già rilevato l'irregolarità della posizione processuale della parte, e quindi del contraddittorio, e ne abbia tempestivamente contrastato la relativa eccezione, prima dell'apprezzamento di essa da parte del giudice, deve ritenersi irrimediabilmente decaduta dalla facoltà di regolarizzare il contraddittorio in una fase successiva.

Cass. civ. n. 8621/1995

Qualora non sia stata prodotta da parte dell'appellato fallimento l'autorizzazione del giudice delegato al curatore a stare in giudizio, la possibilità di sanare il difetto di capacità processuale mediante la successiva produzione dell'autorizzazione è preclusa quando il giudice di appello abbia rilevato il difetto di autorizzazione, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., dichiarando la contumacia del fallimento. In sede di legittimità non è consentito produrre documentazione attestante il tempestivo rilascio dell'autorizzazione da parte del giudice delegato, dati i limiti al deposito di documenti fissati dall'art. 372 c.p.c., né è sindacabile il mancato esercizio, da parte del giudice di merito, del potere discrezionale di rimettere gli atti all'istruttore per l'acquisizione dell'autorizzazione a stare in giudizio che non sia stata tempestivamente prodotta.

Cass. civ. n. 7490/1995

In caso di omesso deposito della procura generale ad lites, che sia stata semplicemente enunciata e richiamata, negli atti della parte, il giudice non può dichiarare l'invalidità della costituzione di questa senza aver prima provveduto — in adempimento del dovere impostogli dall'art. 182, primo comma, c.p.c. — a formulare l'invito a produrre il documento mancante. Tale invito, in caso non sia stato rivolto dal giudice istruttore, deve essere fatto dal collegio, od anche dal giudice dell'appello, venendo la produzione di quel documento, effettuata nel corso del giudizio di merito, a sanare ex tunc la irregolarità della costituzione.

Cass. civ. n. 819/1995

La mancata produzione, da parte di un ente pubblico territoriale, della delibera di autorizzazione del suo rappresentante legale a stare in giudizio concreta di per sé un'ipotesi di difetto di autorizzazione e ricade perciò nella previsione dell'art. 182, comma 2, c.p.c. (e non anche in quella del comma 1 del medesimo articolo, concernente soltanto le irregolarità della costituzione in giudizio intesa come specifico atto processuale), con la conseguenza che, se rilevata dal collegio al momento della decisione, comporta necessariamente la declaratoria dell'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, senza che il collegio stesso sia tenuto ad assegnare un termine per quanto tale regolarizzazione è prevista dal citato art. 182, comma 2, solo con riferimento alla fase istruttoria ed inoltre si ricollega ad un potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile nel giudizio di legittimità, nel quale inoltre resta preclusa la produzione di detto documento al fine di dimostrare la sussistenza dell'autorizzazione nella pregressa fase processuale, ormai definita con la declaratoria suddetta.

Cass. civ. n. 7682/1992

La mancanza al momento della decisione in grado di appello dei documenti attestanti l'autorizzazione al sindaco a stare in giudizio per il comune, che abbia proposto l'impugnazione, impone al giudice del gravame di dichiararne l'inammissibilità, senza che il collegio sia tenuto ad assegnare un termine o a rimettere la causa in istruttoria — quando manchi un'istanza di parte — al fine di consentire l'acquisizione di quei documenti, in quanto tale regolarizzazione è contemplata dall'art. 182 c.p.c. solo con riferimento alla fase istruttoria ed in relazione ad un potere discrezionale del giudice, e senza che la produzione per la prima volta in sede di legittimità valga a sanare retroattivamente l'irregolarità del precedente giudizio di appello conclusosi con la declaratoria di inammissibilità. Tale principio manifestamente non pone il citato art. 182 c.p.c. in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in relazione alla previsione di una facoltà, non di un obbligo del giudice di disporre la regolarizzazione del difetto di autorizzazione, vertendosi in tema di onere di una parte, alla cui inosservanza si correla il diritto dell'altra parte di chiedere l'applicazione della sanzione dell'inammissibilità del gravame.

Cass. civ. n. 466/1982

La mancata produzione della procura generale ad lites, che sia stata semplicemente enunciata e richiamata, provoca nullità della costituzione in giudizio soltanto nel caso in cui il giudice istruttore (e, nell'omissione di questi, il Collegio, ancorché in appello) abbia infruttuosamente invitato la parte a produrre il documento mancante.

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Consulenze legali
relative all'articolo 182 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

E. P. chiede
mercoledì 20/03/2024
“Relativamente a un Decreto Ingiuntivo emesso a dicembre 2022, notificato a gennaio 2023 e opposto a febbraio 2023 (ante riforma Cartabia) chiedo:
-la procura emessa dal titolare del credito a favore di un Avvocato per produrre il Ricorso per ingiunzione ex art. 633 c.p.c. non è stata graficamente sottoscritta mentre la sottoscrizione digitale apposta dallo stesso su detta procura risulta essere non valida (verificato tramite ARUBA SIGN); la sottoscrizione digitale dell’Avvocato beneficiario di tale procura risulta invece essere valida;
-il Decreto Ingiuntivo emesso è stato notificato utilizzando la medesima procura e a seguito di opposizione allo stesso si è instaurato un nuovo Giudizio.
Quindi, il Giudizio attivatosi a seguito di Ricorso per ingiunzione ex art. 633 cpc (nel quale ovviamente non sono stato parte) e quello successivo attivatosi a seguito di notifica e opposizione al Decreto Ingiuntivo emesso sono stati entrambi svolti tramite una procura con la firma del titolare del credito non valida.
Poiché il vizio sta proprio nella firma della procura (NON VALIDA) e non nel suo contenuto, tale procura può essere considerata come inesistente e quindi non sanabile (Cassazione Sez. Unite n. 37434/2022)?
Potrebbero sussistere ipotesi di nullità di tutto l’iter Giudiziario svolto?”
Consulenza legale i 02/04/2024
La procura, di cui all’art. 83 del c.p.c., è l’atto con cui la parte conferisce una delega al proprio difensore, consentendogli di rappresentarla e difenderla all’interno dello specifico procedimento giudiziario.
Il caso esposto di mancanza di valida sottoscrizione della parte sulla procura alle liti rientra tra i casi di inesistenza.

Con la pronuncia citata nel quesito, la Suprema Corte ha stabilito che “L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite” (Cass. Civ., SS.UU., 21/12/2022, n.37434).

Le motivazioni enunciate dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, tuttavia, debbono essere sicuramente rilette alla luce dell’ultima modifica del codice di rito, attuata con il D. Lgs. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), che coinvolge altresì l’art. 182 del c.p.c., il quale, nella nuova formulazione del secondo comma, con decorrenza dal 28.02.2023, stabilisce che:
“Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.”

Come si può immediatamente notare, la radicale modifica attribuisce un contenuto chiaramente diverso rispetto alla disposizione sopra citata, in quanto introducendo l’ipotesi di sanatoria anche in caso di “mancanza della procura al difensore, in discontinuità con quanto affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite.
Nell’attuale formulazione, pertanto, l’art. 182, comma II, del c.p.c. ammette la sanatoria del caso di mancanza di procura (è di conseguenza di procura inesistente per mancanza di sottoscrizione della parte).

In tal senso sembra orientata anche la Suprema Corte: “l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consentiva di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura"; a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza. (Nella specie, la S.C. ha escluso, in ragione della previsione di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c., ratione temporis vigente, la sanatoria di una procura inesistente, in quanto sottoscritta da un soggetto estraneo alla società che l'avrebbe conferita).” (Cass. Civ., sez. III, 09/10/2023, n. 28251)

Tale modifica, infatti, va rapportata al principio dell’irretroattività della legge di cui all’art. 11 delle preleggi, a norma del quale la legge non ha effetto retroattivo e non dispone che per l’avvenire.

L’ art. 35 del d.lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti."
Ciò comporta che al procedimento citato, instaurato nel 2022 mediante il ricorso per decreto ingiuntivo (e opposto a febbraio 2023), in data evidentemente antecedente all’entrata in vigore della modifica normativa, si applica il disposto di cui alla precedente formulazione dell’182, comma 2, del c.p.c., che recitava: “Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.

In tale formulazione non è contemplata la sanatoria per i casi di mancanza di procura; di conseguenza, si ritiene che nel caso esposto la procura alle liti sia affetta da inesistenza, pertanto insanabile, con conseguente caducazione dell’intero procedimento instaurato mediante ricorso per decreto ingiuntivo.

S. C. chiede
lunedì 28/11/2022 - Marche
“Mia moglie ha notificato un decreto ingiuntivo per compensi non pagati alla cooperativa presso la quale lavorava.
Il 26 agosto, giorno della scadenza dei termini, il legale della cooperativa ha depositato l'opposizione con richiesta riconvenzionale.
La procura al legale è stata rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della cooperativa senza previa delibera del Consiglio di Amministrazione stesso che lo autorizzasse.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione da statuto non ha la rappresentanza sostanziale e quindi processuale della cooperativa.
Soltanto successivamente alla prima udienza del 22 ottobre scorso il legale della cooperativa ha depositato un verbale del c.d.a. che ratificava l'operato del presidente invocando l’ art. 182 cpc.
A mio avviso tenere per valida la ratifica da parte del CDA successivamente ai termini di scadenza per l'opposizione al decreto ingiuntivo significa sostanzialmente dilatare indefinitamente i termini per l'opposizione stessa in contrasto con la norma.
Inoltre poiché con l'opposizione è stata presentata domanda riconvenzionale si dovrebbe applicare l'articolo 125 CPC con conseguente nullità della stessa perché la “ regolarizzazione” è avvenuta successivamente alla costituzione in giudizio della cooperativa.
Chiedo un vostro parere in merito”
Consulenza legale i 05/12/2022
L’art. 182 del c.p.c. stabilisce che il giudice istruttore debba verificare d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, ove occorra, le debba invitare a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.
Il comma 2 è stato sostituito dalla l. n. 69/2009: il testo previgente stabiliva che il giudice, rilevato un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, potesse assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona cui spettasse la rappresentanza o l'assistenza, o per il rilascio delle autorizzazioni necessarie, salvo il maturare di una decadenza.
La nuova formulazione aggiunge al rilievo del difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione anche quello di qualsivoglia vizio che determina la nullità della procura al difensore; in tutti questi casi il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle autorizzazioni o, ancora, per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.

Nel caso in cui il soggetto costituito in giudizio sia diverso dall'effettivo titolare del diritto, e non risulti a lui espressamente conferita la rappresentanza processuale ai sensi dell'art. 77 del c.p.c. il giudice ha l'obbligo, in base all'art. 182, di rilevarne il difetto in ogni stato e grado del giudizio (e, quindi, anche in sede di decisione: Cass. Civ., sez. II, n. 5709/1997).

Si sostiene, quindi, che a norma dell'art. 182, nella formulazione oggi vigente, il giudice è tenuto — ove rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore — a provvedere alla sanatoria di tale vizio, dovendosi equiparare la nullità della procura ad litem al difetto di rappresentanza processuale (Cass. S.U., n. 28337/2011; Cass. n. 26498/2017; Cass. III, n. 15156/2017).
La Riforma del 2009 ha così equiparato, agli effetti della sanatoria, il vizio, tipicamente procedurale, della procura conferita al difensore con i vizi attinenti alla capacità processuale, ovvero alla disponibilità delle sottostanti situazioni di diritto sostanziale (specificatamente, il difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione), sovvertendo l'orientamento giurisprudenziale precedente, il quale negava che la regolarizzazione ex art. 182 potesse estendersi pure al difetto di assistenza tecnica.

Si ritiene opportuno precisare che per difetto di rappresentanza si intende il mancato impiego dello strumento rappresentativo, nonostante la sua necessità (es. nel caso di incapacità processuale), così come la carenza dello strumento rappresentativo per difetto di contemplatio domini o di potere rappresentativo (ciò che accade nell’ipotesi di falsus procurator).

Per quanto riguarda l’art. 125 del c.p.c., il secondo comma prevede che la procura alle liti possa essere rilasciata anche in un momento successivo alla notificazione dell’atto, purché prima o contestualmente alla costituzione in giudizio della parte.
Parte della dottrina ritiene che a tale regola possa attribuirsi il valore di convalida di un difetto di rappresentanza del difensore; secondo altra tesi, invece, si tratta semplicemente di documentare una procura già conferita verbalmente.
In ogni caso, qualora la procura alle liti sia stata conferita successivamente alla costituzione della parte, la stessa deve essere considerata inesistente ed insuscettibile di sanatoria.
In senso contrario, secondo la Suprema Corte, l'art. 182, comma 2, trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto, restando irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa (Cass. Civ., sez. II, n. 10885/2018; si vedano anche Cass. Civ., sez. I, n. 22559/2015; Cass. S.U., n. 10414/2017).

Nel caso di specie, il conferimento della procura alle liti da parte di un soggetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, privo della delibera autorizzativa del medesimo, quindi in difetto di rappresentanza, può essere ricondotto nell’ambito di operatività della sanatoria di cui all’art. 182.

Marco F. chiede
lunedì 21/10/2019 - Piemonte
“Buongiorno, la questione è la seguente. Tizio effettua un pignoramento immobiliare, e nella procedura esecutiva instaurata interviene Caio. Il debitore effettua un’opposizione all’esecuzione contro il creditore procedente, e la causa viene istruita e trattata dallo stesso Giudice dell’esecuzione. Nel frattempo Caio, già intervenuto nella prima procedura, effettua un autonomo pignoramento sugli stessi beni già colpiti da Tizio, ma benché il Conservatore annoti la presenza di un precedente pignoramento sugli stessi immobili (quello di Tizio, appunto) questo secondo pignoramento non confluisce subito nel fascicolo del primo, ma viene iscritto a ruolo e procede separatamente. Ad un certo punto, entrambi i fascicoli vengono trasferiti d’ufficio ad un nuovo Tribunale (appena istituito) divenuto territorialmente competente, ove i procedimenti proseguono paralleli per diversi anni, e nella seconda procedura intervengono altri creditori muniti di titolo esecutivo. Finché ad un certo punto, finalmente, i procedimenti vengono riuniti. Solo dopo la riunione dei fascicoli, vengono emanate le ordinanze di vendita e liquidati i beni staggiti.
Anche in relazione alla causa di opposizione di cui si è parlato, proposta contro il primo creditore pignorante presso il vecchio tribunale (in cui sono state celebrate diverse udienze) è stata disposta la trasmissione presso il nuovo ufficio giudiziario. Tuttavia, essa non è più stata effettivamente ripresa, presso il nuovo tribunale, e quindi non è mai giunta a sentenza. So per certo, perché c’è Cassazione in merito, che in caso di trasmissione di un fascicolo d’ufficio per l’entrata in funzione di un nuovo Tribunale, divenuto competente territorialmente, non ci sono termini da rispettare per la riassunzione, e a dire il vero neanche di riassunzione si dovrebbe parlare. Per cui questa causa sarebbe ancora tecnicamente pendente.
Senza entrare nel merito della causa di opposizione, c’è solo da valutare a cosa porterebbe un esito vittorioso della stessa. Il processo esecutivo si è concluso, ma ciò non sarebbe un problema in termini di recupero delle somme distribuite, visto che l’opposizione è stata tempestivamente proposta. Il problema però è che, anche in caso di esito vittorioso dell’opposizione e quindi di caducazione con efficacia ex tunc del primo pignoramento, la procedura dovrebbe teoricamente rimanere sorretta dal secondo pignoramento. Il pignoramento successivo ha infatti gli effetti di un atto di intervento nella procedura iniziata dal primo pignoramento, anche se a differenza del semplice intervento, offre maggiori garanzie in caso di invalidità ab origine del primo pignoramento. Fermo restando che ogni pignoramento ha effetto indipendente l’uno dall’altro, e che l’unione giova e non nuoce ai pignoramenti riuniti, è stato detto che per “tenere in vita” la procedura esecutiva, il secondo pignoramento deve essere suscettibile di mantenere la propria autonomia, cioè ad esso deve seguire, in caso di pignoramento immobiliare, il deposito dell’istanza di vendita e della documentazione ipocatastale (Così Soldi nella seconda edizione del suo Manuale dell’esecuzione forzata. Nelle ultime edizioni è scomparso il riferimento specifico al deposito dell’istanza di vendita e delle certificazioni ipocatastali, ma è rimasto il concetto del dover essere, il secondo pignoramento, suscettibile di mantenere la propria autonomia).
A tal proposito, occorre specificare che dopo aver effettuato il secondo pignoramento, e prima del deposito dell’istanza di vendita, il secondo creditore pignorante Tizio, che è un istituto bancario, è stato oggetto di conferimento, previo scorporo, di azienda bancaria in una società per azioni. L’istanza di vendita è stata presentata dallo stesso avvocato che operava per la società conferente, il quale aveva sottoscritto l’atto di pignoramento in cui era apposta, in calce, procura alle liti. Nell’istanza di vendita, lo stesso avvocato si è qualificato non più come procuratore della conferente, ma quale procuratore della conferitaria, senza però allegare alcuna ulteriore procura. Per questo motivo, ritengo tale istanza come “inesistente”, come è generalmente considerata l’attività processuale posta in essere da un legale sprovvisto di ius postulandi. È da precisare che il difetto di rappresentanza tecnica, prima della riforma del 2008, da quel che mi risulta non era sanabile con effetto retroattivo, e oltre ad essere stata rilasciata, doveva risultare anche depositata, al momento del compimento dell’atto.
La procedura esecutiva il difetto di ius postulandi poteva essere fatto valere con opposizione agli atti esecutivi avverso la stessa istanza di vendita, nonché rilevato d’ufficio dal giudice durante il corso della procedura. A ben vedere, anche la successiva ordinanza di vendita poteva essere opposta per nullità derivata (cfr. C. 14449/16). Ma l’ordinanza di vendita, emanata dopo la riunione dei pignoramenti, in nessun modo può riferirsi ad una sola delle procedure riunite (cfr. C. 3436/16 ove è stata ritenuta inammissibile un’ opposizione avverso l’ordinanza di delega alla vendita che i debitori lamentavano essere stata eseguita nell’ambito della procedura, tra le due, che era stata precedentemente sospesa). Motivo per cui, probabilmente una tale nullità/inesistenza può venire in rilievo solo nel momento in cui sia eventualmente decaduto l’altro pignoramento.
In conclusione, ipotizzando un esito vittorioso dell’opposizione verso il primo creditore pignorante, mi chiedo se il Giudice potrebbe rilevare che, venuto meno il primo pignoramento (e solo allora) la procedura non può più essere sorretta solo dal secondo pignoramento perché l’attività processuale posta in essere dal creditore secondo pignorante, segnatamente la presentazione dell’istanza di vendita, è un’attività radicalmente nulla/inesistente per difetto di ius postulandi. Con la conseguenza che la procedura esecutiva, anche dopo la riunione, era in realtà sorretta unicamente dal primo pignoramento, il quale venendo meno comporta la caducazione della procedura nella sua interezza. Senza la pretesa di mettere in discussione le aggiudicazioni, il tutto solo ai fini di eventuali azioni di ripetizione di quanto distribuito in sede di ricavato.

Vi ringrazio anticipatamente.”
Consulenza legale i 31/10/2019
In materia di esecuzione immobiliare, il pignoramento successivo è disciplinato dall’art. 561 del c.p.c., il quale stabilisce che, se il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di pignoramento, trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce.
In base al terzo comma della norma in esame, se il pignoramento successivo è compiuto dopo l'udienza di cui sopra, si applica l'art. 524 del c.p.c., ultimo comma: cioè il secondo pignoramento produce gli effetti di un intervento tardivo (rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento; se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo).
La giurisprudenza (si veda ad es. Tribunale Potenza, 06/08/2013), ha chiarito che “il pignoramento successivo ha una efficacia indipendente dal pignoramento che lo ha preceduto, prevista dall'art. 493 c.p.c., nel senso che la caducazione del pignoramento iniziale non fa cadere anche il successivo. Per un principio di economia processuale, oltre che per l'effetto prenotativo del primo pignoramento, deve ritenersi che il pignorante successivo fruisca degli effetti favorevoli degli atti processo esecutivo compiuti da altri, anche quando il pignoramento iniziale venga meno”.
Pertanto, nel nostro caso. l’eventuale accoglimento dell’opposizione alla prima esecuzione non priverebbe, di per sé, di efficacia il secondo pignoramento.
Il problema si pone in quanto, secondo la tesi prospettata nel quesito, nel secondo pignoramento non sarebbe stata depositata nei termini una valida istanza di vendita - per difetto di procura al difensore -, con conseguente perdita di efficacia del pignoramento ex art. 497 del c.p.c.
Ora, senza entrare nel merito della fondatezza dell’eccezione relativa al difetto di ius postulandi, occorre rilevare, come richiamato nel quesito, che ai sensi dell’art. 182 del c.p.c., nuovo testo, quando il giudice rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, egli assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza, o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero - ipotesi che qui specificamente interessa - per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.
Dunque, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., la mancanza della procura alle liti è rilevabile d’ufficio e sanabile con effetto ex tunc.
Ora, dalle osservazioni svolte nel quesito sembrerebbe che l’attività in questione si sia svolta sotto il vigore del precedente testo dell’art. 182 c.p.c.
In proposito, però, la Cassazione (Sez. Unite, sentenza n. 9217/2010), ha affermato che “l'art. 182, secondo comma, c.p.c. (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 46, comma secondo, della legge n. 69 del 2009, nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali”.
Pertanto anche nel nostro caso la ipotizzata mancanza di procura al difensore non determina nullità, né tanto meno inesistenza, dell’istanza di vendita, considerata la possibilità di sanare l’eventuale difetto di ius postulandi.
Tutto questo anche a prescindere dalla effettiva fondatezza della tesi secondo cui difetterebbe uno ius postulandi del difensore.

Alfredo C. chiede
martedì 13/02/2018 - Lazio
“Contenzioso Tributario
Vorremmo sapere se è possibile in sede di ricorso in Cassazione eccepire che Equitalia si è costituita
in sede di Appello tramite avvocato invece che essere assistita tecnicamente da propri funzionari
e quindi non poteva avvalersi di avvocati esterni alla sua struttura organizzativa.
E' possibile eccepire tale vizio in Cassazione in quanto in sede di Appello la società non ha eccepito
tale violazione?.

Consulenza legale i 20/02/2018
Il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenente le disposizioni sul processo tributario, all’art. 12 denominato “assistenza tecnica”, così recita: “1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.
2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica.
(…)
8. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato.
(…)
10. Si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o della sezione o dal collegio.”

La norma del codice di procedura civile citata dalla legge di cui sopra (art. 182 c.p.c.) – che disciplina dunque l’ipotesi del difetto di rappresentanza in giudizio anche nel processo tributario - conferisce al Giudice il potere/dovere ufficioso di procedere alla verifica della regolarità del contraddittorio, ovvero della regolare costituzione delle parti.
Quando egli si accorge che c’è un vizio in questo senso, assegna alle parti un termine perentorio per sanarlo (si veda art. 182, 2° comma).

Sulla rilevabilità del difetto di rappresentanza anche nel giudizio di Cassazione, è intervenuto proprio il Supremo Collegio con una pronuncia, abbastanza recente, a Sezioni Unite, la quale ha dato risposta positiva al quesito che ci occupa (Cassazione civile, sez. un., 04/03/2016 n. 4248).
Si cercherà, di seguito, di sintetizzare la conclusioni della Corte.

Nel caso sottoposto all’esame dei Giudici, si eccepiva come il difetto di rappresentanza fosse una questione non processuale ma di merito (ovvero non riguardante le regole del processo, ma la fattispecie in fatto che ha originato la controversia) laddove – com’è noto – il giudizio di Cassazione non può entrare nel merito della controversia (i.e.: valutare nuovamente i fatti) ma solamente valutare se vi siano profili di illegittimità nella sentenza di appello (ovvero se il Giudice, nell’emettere la sentenza, abbia rispettato o meno le norme che disciplinano l’esercizio del suo potere di decisione).
In particolare, sostiene il Supremo Collegio, si era affermato in passato che il limite temporale per eccepire il difetto di valida rappresentanza processuale sarebbe costituito dal formarsi del cosiddetto “giudicato”, ovvero quel momento oltre il quale la sentenza non è più impugnabile e non è più consentito dunque il riesame non solo delle questioni giuridiche che sono state proposte e fatte valere nel giudizio, ma anche di quelle che, seppure non espressamente dedotte o rilevate, costituiscono il necessario presupposto della pronuncia della sentenza.
Conseguentemente, sarebbe inammissibile nel giudizio di legittimità (di Cassazione, cioè) il motivo di ricorso con il quale si fa valere il vizio di rappresentanza di un ente collettivo nei precedenti gradi del giudizio, quando lo stesso non sia stato mai dedotto nel corso di questi ultimi (che è poi la problematica posta nel quesito).

Tuttavia, ha successivamente prevalso l’orientamento secondo il quale il potere di controllo delle varie nullità processuali (non sanabili o non sanate), esercitabile in sede di giudizio di Cassazione, mediante proposizione della questione per la prima volta in tale sede, è ritenuto compatibile con il principio del cosiddetto “giusto processo” di cui all'art. 111 Cost. quando si tratti di ipotesi concernenti la violazione del contraddittorio (come ad esempio, appunto, la mancanza di valida rappresentanza in giudizio).
Resta quindi valido l'insegnamento che vuole sempre riesaminabili le questioni “vitali” per il processo (come la capacità di agire, ad es.), altrimenti vi sarebbe il pericolo di sentenze “instabili” perché successivamente impugnabili.

La conclusione della Corte è dunque quella per cui la mancanza del potere di rappresentanza, essendo quest'ultima una delle condizioni di esistenza del potere di agire in giudizio, giustifica il rilievo da parte del Giudice in sede di giudizio di Cassazione anche se non vi sia stata previa contestazione nei gradi di merito.

La Cassazione, poi, precisa – e con ciò trova più precisa risposta il quesito che ci occupa – che qualora il rilievo del vizio non sia officioso, ma venga per la prima volta sollevato in sede di legittimità dalla controparte (come appunto nel caso in esame), sorge immediatamente per il rappresentato l'onere di procedere alla sanatoria.
Non v'è infatti ragione per assegnare un termine, a meno che non sia motivatamente richiesto, perché in questo caso il Giudice è stato preceduto dal rilievo di una parte, sul quale l'avversario è chiamato a contraddire.


Letizia R. chiede
domenica 02/12/2012 - Sicilia
“BUONASERA,
HO NOTIFICATO UN ATTO DI CITAZIONE SPECIFICANDO SIA NELL'EPIGRAFE DELL'ATTO, SIA NEL CONCLUSUM DI AGIRE PER I GENITORI IN NOME PROPRIO E NELLA QUALITA' DI GENITORI ESERCENTI LA POTESTA' GENITORIALE SUL FIGLIO MINORE. LA CONTROPARTE SI COSTITUISCE ED ECCEPISCE IL DIFETTO (PARZIALE) DI LEGITTIMAZIONE AD AGIRE STANTE LA MANCATA SPECIFICA CONTENUTA NELLA PROCURA A MARGINE (CHE RECA CIOE' SOLO LE DUE FIRME DEI GENITORI). TALE ECCEZIONE PUO' ESSERE RITENUTA VALIDA STANTE LA RAPPRESENTANZA LEGALE DEI GENITORI NEI CONFRONTI DEI FIGLI MINORI? POSSO CHIEDERE IL RIMEDIO EX ART. 182 2 COMMA CPC O NOTIFICO UN ATTO DI INTERVENTO? GRAZIE”
Consulenza legale i 03/12/2012

La l.69/2009 ha introdotto una modifica rilevante all'art. 182 del c.p.c., II comma, prevedendo che il giudice quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura, assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.

Pertanto, nel caso prospettato, la mancata specifica nella procura può essere sanata con il rimedio di cui all'art. 182 del c.p.c., II comma. Infatti, l'osservanza del termine concesso dal giudice sana il vizio, e gli effetti sostanziali e processuali retroagiscono al momento della prima notificazione.


M. V. P. chiede
venerdì 19/05/2023
“Citazione precedenti componenti CdA di Fondazione senza preventiva autorizzazione regionale. La citazione è nulla o è sanabile con autorizzazione successiva ?
Quale ex componente di un CdA di una Fondazione regionale, sono stato chiamato in giudizio in quanto non considerato legittimo componente. Il procedimento civile, é già strato rinviato per le conclusioni. Ho eccepito l'assenza dell'autorizzazione Regionale, put richiesta dal nuovo CdA, non non è stata ancora esibita, in quanto non rilasciata dalla regione Calabria.
Può il nuovo Consiglio della Fondazione, produrla successivamente alla citazione e quando il procedimento è già alle conclusioni? Può farlo eventualmente in appello? A me sembra che l'autorizzazione debba essere preventiva, se no la citazione è affetta da nullità assoluta. E' così?
Il giudice si è riservato di decidere in Sentenza, tuttavia non ammettendo le prove richieste dalla controparte.
Mi spiego, in estrema sintesi: Il nuovo Cda della Fondazione di cui ero consigliere ha inteso farmi una citazione in giudizio per danni, in quanto membro considerato illegittimo, non avendo ancora l'Autorizzazione della Regione, i sensi dell'art. 25 c.c.? Può farlo in una fase del procedimento instaurato con la citazione , ormai giunto all' udienza delle precisazioni e conclusioni? Può farlo eventualmente in Appello? Naturalmente , confidando che la Regione rilasci una postuma autorizzazione? Visto che l'art, 25 sancisce che il nuovo CdA di un Ente DEVE avere l'a PREVENTIVA Autorizzazione a proporre il giudizio contro gli ex amministrator la citazione è NULLA ab origine e NON sanabile? Il "preventivo" è disposizione "perentoria" od "ordinatoria" ?”
Consulenza legale i 30/05/2023
L’art. 25 del c.c., comma terzo, prescrive che le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità debbano essere autorizzate dall'autorità governativa e siano esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

Nella formulazione antecedente alla c.d. riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), da applicarsi al caso esposto in quanto trattasi con ragionevole certezza di un giudizio introdotto anteriormente al 28.02.2023, l’art. 182 del c.p.c., al comma secondo, conferisce al Giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, il potere/dovere di assegnare alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle autorizzazioni o, ancora, per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.

L'osservanza di tale termine comporta una sanatoria retroattiva dei vizi, sicché gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (Cass. Civ., S.U., n. 9217/2010); il mancato rispetto del termine comporta l’invalidità della costituzione in giudizio.
Qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 del c.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso (Cass. Civ., Sez. I, n. 29244/2021).

Tanto premesso, il rilascio dell’autorizzazione da parte della Regione, pur se intervenuta in corso di causa, avrà l’effetto di sanare il difetto di autorizzazione, purché venga prodotta nel termine perentorio che il Giudice deve assegnare ai sensi dell’art. 182 del c.p.c..

Il nuovo Consiglio della Fondazione potrà produrre l’autorizzazione in ogni fase processuale, anche in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, sempre alla condizione che venga rispettato il termine perentorio assegnato dal Giudice; in caso contrario, non si produrranno gli effetti sananti dell’autorizzazione successiva e la costituzione dovrà essere dichiarata invalida.

L’autorizzazione potrebbe, in linea teorica, essere prodotta anche in appello, ma soltanto se è stato il Giudice di Appello a rilevare il difetto della procura alle liti; nel caso di specie, posto che detto difetto è stato rilevato in primo grado, la produzione dell’autorizzazione in sede di appello dovrà essere considerata priva di efficacia sanante.

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