Questa norma costituisce un’ulteriore manifestazione del potere di direzione e controllo che si è voluto attribuire al
giudice istruttore, volendosi con essa cercare di evitare le conseguenze di
irregolarità o di vizi che potrebbero compromettere la funzionalità del
processo e di cui entrambe le parti potrebbero approfittare a fini dilatori.
Infatti, l’intervento messo in atto dal legislatore nel 2009 sul
processo civile mirava essenzialmente ad ampliare le possibilità di
sanatoria dei difetti di
rappresentanza (legale, volontaria, organica e tecnica), assistenza e autorizzazione, in modo tale da agevolare l'utilizzazione dei possibili rimedi alla carenza di presupposti processuali, e ciò nell’ottica di garantire la riduzione delle ipotesi di nullità ed il rafforzamento degli strumenti di sanatoria degli atti processuali nulli.
Si sarebbero volute in questo modo ridurre al minimo, se non eliminare del tutto, le ipotesi ritenute antieconomiche di rigetto della domanda in merito.
Aspetti principali di quella riforma furono:
a) l’espressa qualificazione come perentorio del termine assegnato dal giudice per la sanatoria dei vizi contemplati nell'articolo in esame;
b) la qualificazione di doverosità della concessione di tale termine tutte le volte in cui il giudice rilevi un difetto di
capacità processuale o assistenza tecnica;
c) l'estensione dell'ambito applicativo della sanatoria ai difetti attinenti alla rappresentanza tecnica delle parti;
d) l’espressa previsione della piena retroattività della sanatoria.
Per la regolarizzazione di atti e documenti il giudice istruttore può anche agire informalmente, non occorrendo un provvedimento formale.
Inoltre, il carattere doveroso della concessione del termine per la sanatoria e la perentorietà dello stesso, comportano che, una volta concesso tale termine, ove la parte onerata non vi ottemperi ovvero non ponga in essere la prescritta attività sanante, si viene a realizzare una fattispecie estintiva del processo.
Mentre nella versione previgente della norma in commento risultava manifesta l'impossibilità di farne applicazione ai vizi relativi alla rappresentanza tecnica del difensore ed alla procura
ad litem, con la riforma tale limitazione viene superata, essendo consentita la regolarizzazione, con effetti retroattivi, dei difetti formali della
procura alle liti.
Tale innovazione, peraltro, si poneva in linea con le modifiche apportate all'art. 83cpc, anch’esse volte a superare le questioni relative alla regolarità della rappresentanza tecnica.
Dubbi, invece, permanevano circa l'applicabilità della sanatoria anche alle ipotesi in cui una procura alla lite mancava del tutto, anche se la dottrina maggioritaria si esprimeva in senso favorevole.
Ad ogni modo, con la Riforma Cartabia quest’ultima questione è stata definitivamente risolta in quanto, nell’ottica di realizzare un coordinamento tra la norma in esame e l’
art. 171 bis del c.p.c. si è deciso di includere tra le verifiche preliminari anche l’eventuale mancanza della procura al difensore.
Alla prima udienza di comparizione il giudice istruttore, dopo aver effettuato un primo controllo su quali siano le parti presenti e quali quelle costituite, procede d'ufficio, a verificare la regolarità della costituzione delle parti e dei rispettivi documenti.
Se all'esito di tale controllo si accorge della mancanza o irregolarità anche fiscale di atti e documenti prodotti nel processo, invita le parti, anche informalmente a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti difettosi, e ciò onde evitare una pronuncia sfavorevole sul processo, fissando eventualmente un
termine ordinatorio entro il quale la regolarizzazione deve avvenire.
Se la parte non raccoglie l'invito, il giudice può rimettere la causa al collegio immediatamente ovvero ex art.
187 comma 1 c.p.c. quando ritenga la causa matura per la decisione di merito, per la pronuncia di una sentenza sulla presunta irregolarità.
Le formalità previste per legge a carico delle parti e sulle quali il giudice deve effettuare il controllo sono:
a) Per l’attore:
deposito della nota di iscrizione a ruolo e del
fascicolo di parte contenente l'originale dell'
atto di citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione;
b) Per il
convenuto:
deposito del fascicolo contenente la
comparsa di risposta, la copia della citazione notificata, la procura e i documenti offerti in comunicazione.
All'esito di tale controllo possono emergere, tra i possibili vizi, una divergenza tra le indicazioni della nota di iscrizione a ruolo e l'atto di citazione, la non conformità all'originale di un atto in copia, l'irregolarità fiscale di alcuni atti e documenti.
Qualora dovesse sorgere contestazione sulla possibilità di esercizio dei poteri di rappresentanza e di autorizzazione (poteri a cui si fa riferimento al primo comma dell’art. 182, 1° co.), restano comunque salvi i
diritti quesiti da far valere nonostante l'avvenuta regolarizzazione.
La sanatoria prevista dalla norma in esame non si applica a tutti i vizi relativi alla costituzione delle parti; infatti, restano escluse da tale sanatoria le nullità della citazione e della notifica, rispetto alle quali opera il particolare regime dell’[[ 164cpc]] e dell’
art. 291 del c.p.c..
Il primo comma di questa norma deve considerarsi come norma eccezionale, in quanto richiede un giudizio immediato da parte del giudice istruttore su alcune questioni processuali dirimenti; in quanto tale, non può trovare applicazione oltre le ipotesi tassativamente previste, ferma restando, tuttavia, la possibilità di interpretazione estensiva.
Si ritiene opportuno precisare che per difetto di rappresentanza si intende il mancato impiego dello strumento rappresentativo, nonostante la sua necessità (es. nel caso di incapacità processuale), così come la carenza dello strumento rappresentativo per difetto di
contemplatio domini o di potere rappresentativo (ciò che accade nell’ipotesi di
falsus procurator).
La procura alle liti è quell’atto processuale con il quale una parte in causa investe un procuratore legalmente esercente la professione di avvocato della propria rappresentanza in giudizio.
Si tratta, in sostanza, dell'atto di formale designazione del difensore con il quale gli si attribuisce il c.d.
ius postulandi, ovvero il potere di compiere in nome e per conto della parte tutti gli atti processuali che il legislatore non abbia espressamente riservato alla parte personalmente.
La procura da produrre in giudizio può essere generale o speciale.
La prima deve essere conferita con
atto pubblico o
scrittura privata autenticata ed attiene ad una serie indeterminata di possibili controversie che possano riguardare il soggetto conferente in qualità sia di attore che di convenuto.
La
procura speciale, invece, è quella che riguarda una specifica controversia o un determinato atto processuale; essa, ex
art. 83 del c.p.c., può anche essere apposta
in calce o a margine, della citazione, del
ricorso, del
controricorso, della comparsa di risposta o di intervento, del precetto o della domanda di intervento nell'esecuzione.
Deve evidenziarsi che, nelle ipotesi sopra indicate, il difensore attribuisce con la propria sottoscrizione valore di autenticità alla sottoscrizione apposta dalla parte in sede di conferimento dell'incarico, svolgendo in questo modo un'attività per certi versi assimilabile a quella svolta da un notaio o da un
pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Solo nel caso di conferimento dell'incarico della parte attrice, il mandato può essere conferito anche separatamente all'
atto di citazione, purché ciò avvenga contestualmente alla costituzione in giudizio al momento del deposito del fascicolo di parte e comunque entro i dieci giorni dalla
notificazione dell'atto di citazione.
Dalla lettura del secondo comma della norma si ricava che, nell’ipotesi di vizi della
capacità processuale (c.d.
legitimatio ad processum), il giudice istruttore può assegnare alle parti un termine per provvedere alla sanatoria del vizio, con l'unico limite delle decadenze verificatesi.
In quest'ultimo caso il giudice istruttore, anziché fissare il termine per la sanatoria, deve rimettere immediatamente la causa al collegio (ovvero rimetterla in decisione) perché sia resa una sentenza che dichiari l'impossibilità di pronunciare nel merito per difetto di un presupposto processuale.
La stessa soluzione vale anche nel caso in cui la parte non provveda alla regolarizzazione del vizio nel termine fissato.
Il potere del giudice istruttore di concedere il termine per la sanatoria dei difetti di rappresentanza, assistenza e autorizzazione ha carattere discrezionale ed il suo mancato esercizio è insindacabile in sede di legittimità.