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Articolo 189 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Rimessione al collegio

Dispositivo dell'art. 189 Codice di procedura civile

Il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, fissa davanti a sé l'udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione (1)e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori:

  1. 1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171 ter(3). Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell'articolo 187, secondo e terzo comma.
  2. 2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
  3. 3) un termine non superiore a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.

La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma.

All'udienza fissata ai sensi del primo comma la causa è rimessa al collegio per la decisione(5).

Note

(1) La rimessione al collegio va semplicemente tradotta con il passaggio della causa nella fase decisoria: è indifferente che essa sia attribuita al tribunale in composizione monocratica (in tal caso il giudice istruttore trattiene la causa presso di sé) o collegiale.
(2) La precisazione delle conclusioni si svolge in occasione di un'udienza appositamente fissata dal giudice istruttore: in tale momento le parte formulano in maniera definitiva le rispettive conclusioni, ossia le diverse istanze (di merito, istruttorie laddove non già ammesse, sulle spese di lite, ...), tenendo in considerazione tutti gli elementi emersi nel corso della fase di raccolta delle prove. Le conclusioni vengono verbalizzate ed inserite nel verbale d'udienza o redatte su un foglio separato che viene allegato al verbale (nella prassi, i giudici gradiscono questa opzione perché li agevola nella redazione della sentenza).
(3) La mancata precisazione delle conclusioni non comporta alcuna diretta conseguenza, in quanto la giurisprudenza presume che la parte abbia voluto far riferimento alle domande o eccezioni formulate precedentemente nei suoi atti di causa.
Se, invece, le conclusioni sono precisate dalla parte, ma alcune domande, eccezioni o istanze non vengono da essa riproposte, tale omissione fa presumere, secondo parte della giurisprudenza, la rinuncia o l'abbandono delle stesse. Secondo altra parte della giurisprudenza, invece, l'omissione evidenziata non è sufficiente a creare una presunzione di rinuncia.
(4) Comma così sostituito dalla l. 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 30 aprile 1995.
Il comma previgente recitava: "Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'art. 187 o dell'art. 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, e a indicare le eventuali modificazioni che ritengono di dover apportare alle conclusioni già prese. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi dell'art. 187, secondo e terzo comma".
(5) Articolo riformulato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Ratio Legis

La definizione del thema decidendum non avviene al momento della precisazione delle conclusioni, bensì è anticipata alla prima udienza di trattazione (art. 183 del c.p.c.) e alle memorie autorizzate ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.

Spiegazione dell'art. 189 Codice di procedura civile

L’articolo in esame è stato oggetto di profonda modifica a seguito della Riforma Cartabia, al fine di prevedere, per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, che sia fissata un’udienza, detta di rimessione della causa al collegio per la decisione, rispetto alla quale decorrono, a ritroso tre termini, rispettivamente:
- per la precisazione delle conclusioni
- per il deposito delle conclusionali
- per il deposito delle memorie di replica.
L’inserimento in questa norma dei termini di deposito degli scritti difensivi finali ha comportato l’abrogazione dell’articolo 190 c.p.c.

Tali termini possono essere oggetto di rinuncia ad opera delle parti, nel qual caso il giudice può immediatamente trattenere la causa in decisione.
Il medesimo modello di fase decisoria è stato attuato anche per l’appello.

La norma va posta in stretto collegamento con gli artt. 187 e 188 c.p.c., i quali individuano le diverse ipotesi in cui il giudice può e deve rimettere la causa al collegio.
Sebbene qui il legislatore abbia voluto riferirsi alle cause nelle quali il Tribunale giudica in composizione collegiale (art. 50 bis del c.p.c.), deve osservarsi che la disciplina della precisazione delle conclusioni viene espressamente richiamata dall'art. 281 quinquies del c.p.c. anche con riguardo alle cause nelle quali il Tribunale giudica in composizione monocratica.
Lo scopo dell’ invito a precisare le conclusioni è quello di giungere in modo preciso e definitivo a fissare le richieste che le parti intendono sottoporre al giudice, tenendo conto di quelli che sono gli elementi emersi nel corso della trattazione e dell'eventuale istruzione probatoria (viene, infatti, eliminata la possibilità per le parti di apportare, in occasione della rimessione della causa al collegio, modifiche alle conclusioni già prese, disponendosi che tali conclusioni debbano rimanere “nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 171 ter del c.p.c.”).

Può accadere che un mezzo istruttorio, regolarmente ammesso, non sia stato espletato per inerzia della parte deducente prima della emissione del provvedimento giudiziale di fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni; in tal caso, la parte dovrà considerarsi implicitamente decaduta dal diritto di far assumere quella prova.
In caso di omessa precisazione delle conclusioni, si ritiene che queste debbano considerarsi come rinunciate, con la conseguenza che l'organo decidente non sarà tenuto a pronunciarsi su di esse.

Contraria, per la verità, sembra essere parte della giurisprudenza di merito, secondo cui l'omessa precisazione delle conclusioni della parte regolarmente costituita in udienza non produce alcun altro effetto se non quello di far ritenere richiamate le conclusioni formulate in precedenza; si ritiene, infatti, che l'assenza non possa implicare alcuna volontà di rinuncia alle domande e alle eccezioni in precedenza proposte, dovendosi presumere che la parte stessa abbia inteso tenere ferme, senza variarle, le conclusioni formulate in precedenza nell'atto introduttivo del giudizio e nella comparsa di risposta, come anche nelle udienze di trattazione, attraverso le quali il petitum appaia chiaramente enunciato.

La precisazione delle conclusioni può anche essere fatta per relationem, ma in tal caso occorrerà che si faccia esplicito riferimento ad un atto processuale, ritualmente acquisito al giudizio (es. citazione, comparsa di risposta, memorie), e di cui la controparte sia stata posta in condizione di venire a conoscenza attraverso la comunicazione effettuata ai sensi ex art. 170 del c.p.c..

Massime relative all'art. 189 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 25487/2021

Il giudice che abbia partecipato soltanto alla attività istruttoria nel corso del giudizio di primo grado, senza poi prender parte alla decisione della causa, non ha alcuna incompatibilità a comporre il collegio giudicante in secondo grado e non è, pertanto, gravato dal dovere di astensione ex art. 51, n. 4, c.p.c., dovendosi la conoscenza della causa come magistrato in altro grado di giudizio riferire alla partecipazione alla decisione di merito e non ad atti istruttori nel giudizio di prime cure. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/08/2015).

Cass. civ. n. 723/2021

La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda, ciò anche nell'eventualità che questa sia stata estesa automaticamente all'attore per effetto della chiamata in causa, su iniziativa del convenuto, del terzo ritenuto responsabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in un giudizio per danni subiti dal terzo trasportato da un veicolo, aveva considerato rinunciata in appello la domanda dell'originaria attrice - nella parte in cui si era estesa al terzo in seguito alla chiamata in giudizio di quest'ultimo ad opera della società di assicurazione r.c.a. convenuta in via principale - perché la medesima attrice, nell'atto d'impugnazione, non aveva formulato conclusioni, neppure in via subordinata, verso il detto terzo, ma aveva "espressamente limitato la sua domanda" alla sola società di assicurazione summenzionata). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 22/11/2018).

Cass. civ. n. 26523/2020

In caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/07/2017).

Cass. civ. n. 15029/2019

Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello, neppure ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. (testo previgente alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), in quanto il giudizio d'indispensabilità, operato dal giudice del gravame, riguarda le nuove prove e non quelle dichiarate inammissibili o tacitamente rinunciate. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/07/2014).

Cass. civ. n. 10957/2019

Non è ammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con cui il giudice disponga la prosecuzione del giudizio, fissando l'udienza per la precisazione delle conclusioni, poiché tale ordinanza non possiede la natura ed i requisiti di una statuizione irretrattabile sulla competenza, suscettibile di pregiudicare la decisione della causa. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/02/2018).

Cass. civ. n. 5741/2019

La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione. Tale principio deve essere esteso anche all'ipotesi in cui sia stato il giudice di appello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro mancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude la deducibilità del vizio scaturente dall'asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una parte rimasta contumace in un giudizio di rinvio con riferimento ai motivi concernenti la mancata ammissione delle istanze istruttorie avanzate da altro soggetto che aveva, invece, partecipato al giudizio in questione e non aveva più contestato l'ordinanza della corte di appello che le aveva respinte).

Cass. civ. n. 3229/2019

L'interpretazione degli artt. 189, 345 e 346 c.p.c., secondo cui l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata, non contrasta con gli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, né con gli artt. 2 e 6 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato con l. 2 agosto 2008, n. 130), né con gli artt. 24 e 111 Cost., non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo, poiché dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere né rendere disagevole il diritto di "difendersi provando", subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se rigettata dal giudice dell'istruttoria, va rivolta al giudice che decide la causa, così garantendosi anche il diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato.

Cass. civ. n. 30699/2018

La domanda proposta all'udienza di precisazione delle conclusioni deve ritenersi ritualmente introdotta in giudizio, per accettazione implicita del contraddittorio, qualora la parte verso la quale essa è rivolta non ne abbia eccepito, nella stessa udienza, la preclusione, non essendo utile allo scopo l'opposizione fatta in comparsa conclusionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con la quale, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, la corte d'appello aveva rilevato d'ufficio, in assenza di tempestiva contestazione dell'interessato, l'inammissibilità della domanda del creditore contro soggetto diverso dall'originario ingiunto presentata in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado).

Cass. civ. n. 28496/2018

In materia di danno alla salute, quando in corso di causa (ivi compresa la fase di gravame) sia sopravvenuto il pricipio giurisprudenziale - enunciato dalla S.C. con sentenza n. 12408 del 2011 - secondo cui la mancata adozione delle c.d. "tabelle" di Milano integra un vizio di violazione di legge, deve ritenersi consentito, a chi agisce per il risarcimento del danno, chiederne l'applicazione, per la prima volta, anche in fase di precisazione delle conclusioni senza che ciò costituisca una domanda nuova.

Cass. civ. n. 20732/2018

È nulla la sentenza che pronunci nel merito della causa senza che siano state precisate le conclusioni e assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica, essendo in tal modo impedito ai difensori delle parti il pieno svolgimento del diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza emessa nella fase sommaria del giudizio di opposizione agli atti esecutivi nel quale il giudice, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, anziché confermare o revocare il provvedimento concesso "inaudita altera parte" e dare poi corso al giudizio di cognizione, ha deciso nel merito, accogliendo l'opposizione senza che fossero precisate le conclusioni e assegnati termini per il deposito delle scritture conclusionali).

Cass. civ. n. 11222/2018

Nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate.

Cass. civ. n. 1785/2018

Anche nel vigore dell'attuale art. 189 c.p.c., come modificato dalla l. n. 353 del 1990, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali.(Nella specie,la S.C. ha ritenuto che, sebbene il convenuto si fosse limitato in sede di precisazione delle conclusioni a chiedere il rigetto della domanda principale, senza fare riferimento a quella di garanzia, ciò non ne comportasse l'abbandono,attesa la consapevolezza della parte che il rapporto di garanzia sarebbe venuto in rilievo nell’ipotesi di accoglimento della domanda principale e non essendo peraltro contestato dal terzo il fondamento della domanda di garanzia).

Cass. civ. n. 1662/2017

Nelle cause di competenza del tribunale in composizione collegiale, il giudice istruttore, invitate le parti a precisare le conclusioni innanzi a sé, non ha alcun obbligo di fissare un’ulteriore udienza innanzi al collegio, dinnanzi al quale, tuttavia, ciascuna parte può chiedere, previa fissazione di udienza, la discussione orale, presentando un'istanza in tal senso, una prima volta, al momento della precisazione delle conclusioni e, una seconda, direttamente al presidente del tribunale, alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Cass. civ. n. 16290/2016

La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie (nella specie, la richiesta di prova per testi, per ritenuta incapacità a deporre) ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello.

Cass. civ. n. 11157/2016

L'abbandono, in sede di precisazione delle conclusioni, di alcune domande ha esclusivamente un effetto processuale, impedendo al giudice di decidere su esse, ma non pregiudica né il diritto sostanziale né il diritto d'azione, sicché la parte, salvo non vi abbia esplicitamente rinunciato, può successivamente riproporle in un separato giudizio.

Cass. civ. n. 23147/2013

La circostanza che in un giudizio per il risarcimento dei danni alla persona, conseguenti ad un sinistro stradale, venga formulata soltanto in sede di precisazione delle conclusioni la richiesta di liquidazione anche del "danno esistenziale" (che non costituisce autonoma categoria di danno, ma sintagma ampiamente invalso nella prassi giudiziaria) non osta alla possibilità dell'accoglimento di una domanda volta al ristoro di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello biologico strettamente inteso, purché l'attore abbia richiesto tempestivamente il risarcimento di tutti i danni derivanti dal sinistro, e quindi anche del danno non patrimoniale.

Cass. civ. n. 13163/2013

Nessun obbligo sussiste per il giudice, dopo il passaggio della causa in decisione, di rimetterla sul ruolo onde permettere una nuova produzione, nè lo stesso è tenuto ad esaminare eventuali sollecitazioni al riguardo dell'interessato, non essendo consentito alle parti di rivolgere istanze dopo l'indicato momento.

Cass. civ. n. 2093/2013

La mancata riproposizione della domanda (o eccezione) nella precisazione delle conclusioni comporta l'abbandono della stessa, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, con conseguente irrilevanza della volontà rimasta inespressa; tuttavia, in caso di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le domande sussiste la presunzione di persistenza della domanda pregiudiziale non reiterata, salvo che la parte interessata espressamente non vi rinunci e sempre che non sia necessario, per legge, decidere la questione pregiudiziale con efficacia di giudicato.

Cass. civ. n. 22618/2012

L'omissione dell'invito alla precisazione delle conclusioni integra una semplice irregolarità, che non invalida l'ulteriore fase del giudizio, poiché tale invito non è prescritto a pena di nullità e la sua mancanza non importa una lesione del principio del contraddittorio, non impedendo ai contendenti di precisare, ed eventualmente modificare, le rispettive conclusioni prima della spedizione della causa al collegio. (Principio enunciato riguardo a un giudizio di rinvio soggetto al rito anteriore alla legge n. 353 del 1990).

Cass. civ. n. 1083/2011

In tema di risarcimento danni (nella specie, danni non patrimoniali per morte di un prossimo congiunto), la circostanza che l'attore, nel domandare il ristoro del danno patito, dopo aver quantificato nell'atto di citazione la propria pretesa, all'udienza di precisazione delle conclusioni domandi la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore, al fine di tenere conto dei nuovi criteri standard di risarcimento (c.d. "tabelle") adottati dal tribunale al momento della decisione, non costituisce mutamento inammissibile della domanda, sempre che attraverso tale mutamento non si introducano nel giudizio fatti nuovi o nuovi temi di indagine.

Cass. civ. n. 6350/2010

La formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non può essere considerata, di per sé, come una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi; ove, invece, l'ammontare dell'importo preteso sia risultato, all'esito dell'istruttoria compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, maggiore di quello originariamente chiesto e la parte, nelle conclusioni rassegnate, si sia limitata a richiamare quelle originarie contenenti la menzionata formula, tale principio non può valere, perché l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile della formula utilizzata.

Cass. civ. n. 25157/2008

La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello.

Cass. civ. n. 14104/2008

Affinché una domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio possa ritenersi abbandonata non è sufficiente che essa non risulti riproposta al momento della precisazione delle conclusioni, ma è necessario che dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte possa desumersi l'inequivoca volontà di rinunciarvi. (Nella specie, alcuni condòmini avevano impugnato una delibera assembleare adducendo varie ragioni ma, nel concludere, avevano insistito nel chiedere l'annullamento della delibera per una sola delle ragioni originariamente addotte, ed il giudice di merito aveva ritenuto abbandonate le altre doglianze. La S.C., formulando il principio che precede, ha ritenuto corretta tale decisione ).

Cass. civ. n. 17977/2007

In materia di responsabilità extracontrattuale, nel caso in cui è chiesto in citazione il risarcimento del danno morale per la perdita di un congiunto per un importo determinato, è ammissibile, all'udienza di precisazione delle conclusioni, la quantificazione della medesima voce di danno in un importo maggiore, dovendo ritenersi che la prima richiesta faccia riferimento ai valori monetari all'epoca del sinistro mentre la seconda (successiva di quattro anni alla citazione, nella fattispecie esaminata) faccia riferimento alla data più vicina a quella decisione, e tenuto conto che le variazioni puramente quantitative del petitum non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio né menomazione del diritto di difesa dell'altra parte, ove non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi temi di indagine.

Cass. civ. n. 5215/2007

Una volta che la causa sia stata trattenuta in decisione, la rimessione sul ruolo istruttorio non può far rivivere una domanda alla quale la parte abbia, espressamente o implicitamente, rinunciato. Pertanto, l'inclusione della domanda rinunciata tra le conclusioni definitive successivamente alla predetta rimessione sul ruolo integra gli estremi della formulazione di una domanda nuova, la quale come tale va considerata, alla luce della disciplina ratione temporis applicabile.

Cass. civ. n. 24041/2006

Posto che la rimessione della causa al collegio, da parte del giudice istruttore, non è condizionata dalla fissazione di un'udienza destinata preventivamente alla precisazione delle conclusioni, la relativa omissione integra una semplice irregolarità, che non invalida l'ulteriore fase del giudizio, giacché tale invito non è prescritto a pena di nullità e la sua mancanza non importa, di regola, alcuna lesione del principio del contraddittorio, non impedendo ai contendenti di precisare, ed eventualmente modificare, le rispettive conclusioni prima della spedizione della causa al collegio.

Cass. civ. n. 14964/2006

La omessa riproduzione nelle conclusioni definitive di cui all'art. 189 c.p.c., di una delle domande proposte con l'atto di citazione implica soltanto una mera presunzione di abbandono della stessa, sicché il giudice di merito, al quale spetta il compito di interpretare la volontà della parte, è tenuto ad accertare se, malgrado la materiale omissione, sussistano elementi sufficienti — ricavabili dalla complessiva condotta processuale o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate — per ritenere che la parte abbia inteso insistere nella domanda pretermessa in dette conclusioni. Tale presunzione deve ritenersi peraltro inoperante se, su invito del giudice, le parti abbiano precisato le conclusioni in ordine ad una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito.

Cass. civ. n. 409/2006

Nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non le precisi o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate, e a nulla rileva che, nella comparsa conclusionale, non siano tutte riproposte, non potendosi desumere dalla suddetta comparsa — per la sua funzione meramente illustrativa — alcuna volontà di rinuncia o abbandono delle conclusioni non riproposte.

Cass. civ. n. 13202/2005

In tema di rimessione della causa al collegio da parte del giudice istruttore, l'eventuale violazione degli artt. 187, 188 e 189 c.p.c. in tanto rileva in quanto si ripercuota sulla decisione della controversia e, quindi, si risolva in un vizio della sentenza, pronunciata dal collegio senza che qust'ultimo abbia rilevato il vizio contenuto nel provvedimento di rimessione. Pertanto, nell'ambito di un giudizio di separazione personale dei coniugi, l'anomalia processuale rappresentata dalla rimessione dell'intera causa al collegio pur in pendenza di una consulenza tecnica d'ufficio sulle condizioni patrimoniali delle parti ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, non spiega alcun effetto invalidante sulla sentenza allorchè, avendo le parti ritualmente formulato le loro conclusioni, questa abbia statuito sulle sole domande (separazione ed addebito) sulle quali il collegio non abbia ravvisato la necessità di ulteriore istruzione e sulle quali l'istruzione non era in corso.

Cass. civ. n. 10569/2004

La mancata riproposizione, nelle conclusioni definitive, di domande, eccezioni o istanze in precedenza formulate non può essere ritenuta, di per sé sola, sufficiente a farne presumere la rinuncia o l'abbandono, specie quando esse siano strettamente connesse a quelle oggetto delle richieste specificamente formulate all'udienza prevista dall'art. 189 c.p.c. Pertanto, il giudice di merito, al quale soltanto spetta il compito di interpretare la volontà delle parti, è tenuto ad accertare se, in concreto, vi siano elementi per ritenere che, malgrado la materiale omissione, la parte abbia inteso insistere nella richiesta o deduzione pretermessa. (In applicazione di tale principio la Corte ha cassato la sentenza di appello che aveva respinto il gravame e affermato, all'opposto, che le istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio di primo grado, non essendo state successivamente richiamate in sede di precisazione delle conclusioni, dovevano ritenersi abbandonate e non potevano essere riproposte nella successiva fase di appello).

Cass. civ. n. 9465/2004

L'omessa riproposizione, nella udienza di precisazione delle conclusioni, di una domanda formulata nel corso del giudizio implica una presunzione di abbandono della istanza non riproposta che, fondandosi sulla interpretazione della volontà delle parti, può essere vinta solo da specifici elementi sintomatici di una contraria volontà. Ne consegue che il giudice di merito che espressamente consideri abbandonata una domanda non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni può solo limitarsi, nella motivazione, ad evidenziare che la domanda non è stata riprodotta quando non vi siano elementi dai quali possa desumersi una contraria volontà della parte. L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice di merito è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione.

Cass. civ. n. 12482/2002

La mancata riproposizione, nelle conclusioni definitive di cui all'art. 189 c.p.c., di domande o eccezioni o istanze in precedenza formulate non è, di per sè, sufficiente a farne presumere la rinuncia o l'abbandono, dovendosi ciò escludere non solo quando dette conclusioni ricomprendano una generica richiesta di positiva valutazione di tutte le difese svolte, ma anche quando, pure essendo state precisate conclusioni specifiche e nonostante detta materiale omissione, la complessiva condotta della parte — la cui interpretazione è riservata al giudice del merito — evidenzi l'intento della stessa di mantenere ferme anche le domande, le eccezioni o le istanze a loro volta non specificamente riprodotte, tanto più quando queste, sotto il profilo dell'interesse della parte, risultino strettamente connesse con quelle oggetto delle conclusioni formulate. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza del giudice di appello, il quale aveva ritenuto non abbandonata dall'attore, nonostante non fosse stata espressamente riprodotta nelle conclusioni finali, l'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 2932 c.c. intrapresa in via riconvenzionale dal convenuto, avendo l'attore concluso anche per il rigetto di tutte le domande proposte dalla controparte).

Cass. civ. n. 3322/2002

In tema di domanda giudiziale, l'attore che, con atto di citazione, abbia proposto istanza di risarcimento, ed abbia successivamente richiesto — nella sola comparsa conclusionale — di limitare l'oggetto della pronuncia all'an debeatur, non vede preclusa tale delimitazione del petitum tutte le volte in cui la causa venga rimessa in istruttoria, senza che il collegio abbia pronunciato sull'originaria domanda, sempre che il convenuto non si sia opposto nel corso dell'ulteriore fase procedimentale conseguente alla rimessione.

Cass. civ. n. 12954/2000

In caso di proposizione in giudizio di varie domande miranti, sulla base di diverse causae petendi, a conseguire il medesimo bene della vita in relazione ad una stessa vicenda, la particolare insistenza della parte, nei suoi scritti difensivi, nel sostenere una di dette domande, non è sufficiente a far presumere l'abbandono delle altre. (Nella specie la parte aveva introdotto altre domande con un ulteriore atto di citazione e in sede di conclusioni aveva confermato tutte le conclusioni già prese).

Cass. civ. n. 10027/1998

La omessa precisazione delle conclusioni della parte in udienza non produce altro effetto che quello di far ritenere richiamate le conclusioni formulate in precedenza.

Cass. civ. n. 839/1998

La rimessione della causa al collegio da parte del giudice istruttore costituisce limite temporale entro il quale la parte ha facoltà di produrre nuovi documenti (art. 185 c.p.c. e 87 att. c.p.c.), con la conseguenza che i documenti prodotti successivamente non possono essere utilizzati ai fini del decidere pure se attengono a questioni rilevabili d'ufficio da parte del giudice in ogni stato e grado del processo.

Cass. civ. n. 6623/1997

Non incorre in alcuna violazione di norma processuale il giudice che, investito di tutta la causa ai sensi degli artt. 187, comma secondo e terzo e 189 c.p.c., ed in mancanza di istanze istruttorie, abbia ritenuto, una volta superate le questioni pregiudiziali, di dover esaurire l'intero thema decidendum e quindi di dover pronunziare anche nel merito senza disporre la prosecuzione del giudizio per consentire alle parti di proporre gli eventuali incombenti inerenti allo stesso merito.

Cass. civ. n. 8958/1996

Poiché spetta al giudice istruttore, nel rimettere le parti al collegio, fissare l'udienza di discussione davanti a questo, si deve riconoscere allo stesso giudice la facoltà di proporre, in caso di rinvio all'udienza di discussione, la data dell'udienza successiva, nel fissare la quale (per prassi comunemente accettata negli uffici giudiziari e giustificata dall'esigenza di un'equilibrata formazione dei ruoli) si tiene conto degli impegni già assunti dal giudice relatore e di quelli ai quali egli è ordinariamente soggetto nel quadro dell'organizzazione dell'ufficio. Pertanto, ai fini del giudizio sulla liceità disciplinare del comportamento del magistrato, tale indicazione (che, pur non essendo vincolante per il collegio, è sicuramente opportuna) non può in alcun caso considerarsi espressione di un intento prevaricatorio nei riguardi del presidente di udienza, ove questi, con il consenso del terzo membro del collegio, aderisca alla proposta del relatore ed il rinvio venga disposto per l'udienza del medesimo indicata; a nulla rilevando, peraltro, che la data del rinvio venga dettata direttamente dal relatore stesso al cancelliere, o per il tramite del presidente.

Cass. civ. n. 2993/1996

Nel caso di mutamento della domanda nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni (nella specie, domanda di pagamento del valore venale del terreno occupato, a titolo di risarcimento del danno da «accessione invertita», in luogo di quella di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione proposta nell'atto introduttivo del giudizio), la controparte, qualora intenda evitare l'accettazione implicita del contraddittorio, deve eccepire la preclusione nella udienza medesima, essendo irrilevante un'eccezione formulata successivamente nella comparsa conclusionale o, addirittura, nelle successive fasi del giudizio. (Nell'ipotesi il descritto mutamento della domanda, in mancanza di tempestivo rifiuto di accettazione del contraddittorio sulla stessa, è stato ritenuto sufficiente dalla S.C. a radicare la competenza del tribunale, originariamente adito con l'indicata domanda di opposizione alla stima).

Cass. civ. n. 1164/1995

La domanda proposta nell'udienza di precisazione delle conclusioni deve ritenersi ritualmente introdotta in giudizio, per accettazione implicita del contraddittorio, qualora la parte nei cui confronti essa è rivolta non ne abbia eccepito nella stessa udienza la preclusione ai sensi dell'art. 184 c.p.c., non essendo utile allo scopo l'opposizione fatta nella comparsa conclusionale, che ha solo la funzione di illustrare le domande e le eccezioni già proposte.

Cass. civ. n. 10268/1994

Qualora il difensore della parte, comparso all'udienza di precisazione delle conclusioni, abbia precisato le proprie in modo specifico, le domande e le eccezioni non riproposte, a meno che non si riconnettano strettamente con altre specificatamente riproposte o che nella condotta processuale della parte risulti che essa abbia voluto tenere ferma la domanda (o la eccezione) non riproposta, debbono presumersi abbandonate o rinunciate, rientrando nei poteri del difensore la rinuncia ad un singolo capo della domanda o la riduzione delle originarie domande. (Nella specie il difensore del locatore, che nel giudizio di convalida di sfratto per morosità aveva chiesto la risoluzione del rapporto locativo per il tardivo pagamento dei canoni locativi e l'omesso versamento degli interessi e delle spese, aveva precisato le conclusioni insistendo solo nella domanda di condanna al pagamento delle spese processuali e degli interessi maturati sui canoni tardivamente corrisposti dal conduttore).

Cass. civ. n. 1655/1994

Il divieto di proporre domande nuove, che nel giudizio di secondo grado è previsto nell'interesse pubblico generale, con la conseguenza che la relativa violazione di legge dà luogo ad una nullità assoluta rilevabile anche di ufficio dal giudice, nel giudizio di primo grado è previsto nell'esclusivo interesse della parte, la quale soltanto può far valere la relativa violazione, e questa non dà luogo a nessuna nullità (e la domanda nuova deve intendersi definitivamente ed utilmente introdotta nel processo, con la conseguenza che il giudice deve esaminarla nel merito e pronunciare su di essa) se la parte interessata rinuncia ad eccepire la preclusione, non solo quando espressamente dichiari di accettare il contraddittorio sulla domanda nuova, ma anche quando non sollevi la relativa eccezione e si difenda nel merito. Ne consegue che qualora la domanda sia stata proposta nella udienza di precisazione delle conclusioni, la parte nei cui confronti la domanda sia stata proposta, deve eccepire la preclusione nella stessa udienza.

Cass. civ. n. 12012/1992

Nell'ipotesi in cui la causa sia stata rimessa dall'istruttore al collegio, per la sola decisione in ordine alla questione incidentale relativa all'istanza di verificazione di scrittura privata disconosciuta (art. 220 c.p.c.), è nulla, per violazione del principio del contraddittorio, la sentenza che abbia deciso la causa anche nel merito, nonostante la parte non avesse formulato le proprie conclusioni definitive e non avesse svolto le sue difese nel merito, atteso che il principio dettato dall'art. 189 c.p.c., secondo cui «la rimessione investe il collegio di tutta la causa», riguarda le diverse ipotesi in cui la causa sia stata rimessa al collegio a norma dell'art. 187 comma 2 per la decisione superata di una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito.

Cass. civ. n. 8288/1992

Nel processo riassunto dopo la sospensione per incidente di costituzionalità, le parti possono proporre, sempre che siano dedotte con il ricorso per la riassunzione e nella memoria difensiva, le domande nuove legittimate dalla pronuncia della Corte costituzionale.

Cass. civ. n. 2091/1992

La domanda proposta nell'udienza di precisazione delle conclusioni deve ritenersi ritualmente introdotta in giudizio per accettazione implicita del contraddittorio in ordine ad essa, ove la parte nei cui confronti la nuova domanda sia stata proposta non abbia eccepito nella stessa udienza la preclusione ex art. 184 c.p.c., ancorché il suo procuratore, a seguito della rinuncia al mandato, non abbia assistito all'udienza e provveduto ai successivi atti difensivi, atteso che detta rinuncia (come la revoca della procura) sono inefficaci nei confronti della controparte (art. 85 c.p.c.).

Cass. civ. n. 890/1992

La rimessione della causa al collegio, disposta dal giudice istruttore, nella prima udienza o in altra successiva, in assenza di una parte costituita, dopo avere invitate le parti presenti a precisare le conclusioni, non è causa di nullità della sentenza se non abbia in concreto pregiudicato il diritto di difesa della parte assente, privandola della possibilità concreta di ampliare il thema decidendum o di opporre eccezioni in senso proprio o in ordine alla competenza.

Cass. civ. n. 11840/1991

Nel caso in cui l'attore, dopo aver domandato con l'atto introduttivo del giudizio una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. sulla base di un contratto da lui qualificato come preliminare di vendita immobiliare, formuli nelle conclusioni definitive di primo grado la richiesta di una pronuncia dichiarativa dell'avvenuto trasferimento della proprietà del medesimo immobile oggetto del contratto, qualificato come contratto definitivo di compravendita, è configurabile non una mutatio, ma una semplice emendatio libelli, poiché il thema decidendum resta circoscritto all'accertamento dell'esistenza di uno strumento giuridico idoneo al trasferimento della proprietà, restando così identico nella sostanza il bene effettivamente chiesto e identica la causa petendi costituita dal contratto, del quale viene prospettata, rispetto alla domanda originaria, soltanto una diversa qualificazione giuridica. Tale emendatio, consentita dall'art. 184 c.p.c. fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, non trova ostacolo nel fatto che il convenuto sia rimasto contumace e che non gli sia stata notificata l'avvenuta modificazione della domanda, giacché l'art. 292 c.p.c. prescrive che al contumace debbano essere notificate con una apposita comparsa le domande nuove e non anche quelle che costituiscono la semplice precisazione o modificazione, consentita ex art. 184, delle domande originariamente proposte e debitamente notificate.

Cass. civ. n. 8038/1990

Sia nel giudizio di primo grado sia in quello di secondo grado la precisazione delle conclusioni costituisce l'ultima occasione utile per proporre nuove eccezioni, dato che essa ha la precipua funzione di determinare in modo definitivo il tema della controversia che il giudice si accinge ad esaminare ai fini della decisione. Pertanto, con le successive difese sia scritte che orali le parti possono illustrare anche con nuovi argomenti e nuovi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali le domande e le eccezioni già ritualmente acquisite al processo, senza la possibilità, tuttavia, di estendere il dibattito a questioni non precedentemente dedotte; ove ciò avvenga il giudice non può prenderle in esame indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte neanche se questa accetti implicitamente o esplicitamente il contraddittorio sui temi posti ex novo.

Cass. civ. n. 72/1987

Per evitare l'accettazione del contraddittorio, con riguardo a domanda tardivamente avanzata in primo grado solo con la precisazione delle conclusioni, l'inammissibilità della domanda medesima deve essere eccepita nella stessa sede, non anche con la comparsa conclusionale, la quale ha la sola funzione di illustrare le domande ed eccezioni già proposte.

Cass. civ. n. 3364/1985

Le conclusioni definitive possono essere contenute in un foglio separato dal processo verbale ed a questo allegato, né è necessario che tale foglio sia sottoscritto dal giudice o dal cancelliere, essendo sufficiente che della circostanza si dia atto nel verbale di udienza, il quale fa piena prova di quanto il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza.

Cass. civ. n. 7166/1983

Qualora una nuova domanda venga proposta in sede di precisazione delle conclusioni definitive di primo grado, l'accettazione del contraddittorio, con il potere-dovere del giudice di provvedere sulla domanda stessa, quale conseguenza del fatto che la controparte non ne abbia eccepito la preclusione nella medesima udienza, non resta esclusa dalla circostanza che le conclusioni dell'istante siano state particolarmente complesse (tanto da risultare stilate su separato foglio allegato al verbale), la quale spiega rilievo solo al diverso fine di giustificare un'eventuale richiesta di fissazione di altra udienza per la precisazione delle conclusioni.

Cass. civ. n. 5447/1983

Il principio di concentrazione, inteso, fra l'altro, ad impedire il frazionamento del giudizio, comporta, per tale sua funzione, che allorquando la causa venga rimessa al collegio, per la decisione di una questione preliminare o pregiudiziale, quest'ultimo è investito della cognizione dell'intera controversia di modo che v'è l'obbligo delle parti di formulare integralmente le conclusioni, potendo il collegio stesso esaurire, ove ritenga separata detta questione, il thema decidendum.

Cass. civ. n. 6313/1980

L'obbligo delle parti di formulare integralmente le proprie conclusioni, anche quando la causa venga rimessa al collegio per una questione preliminare, quale quella relativa alla competenza, comporta che il potere del collegio medesimo di esaurire il thema decidendum, ove ritenga superata detta questione preliminare, non trova ostacolo nel fatto che i contendenti non abbiano svolto le loro difese di merito.

Cass. civ. n. 948/1980

In base agli artt. 189, primo comma, e 187, secondo e terzo comma, applicabili anche nel procedimento di appello in forza del rinvio operato dall'art. 359 c.p.c., il collegio è investito dell'intera controversia anche quando la rimessione della causa avvenga per la decisione di una questione preliminare idonea a definire il giudizio. Pertanto, la circostanza che il giudice di primo grado abbia deciso la causa accogliendo l'eccezione di prescrizione, non esonera l'appellante dall'onere di formulare interamente le proprie conclusioni di merito e, pertanto, il giudice di appello ove, in riforma della decisione impugnata, respinga detta eccezione, non è tenuto a rimettere le parti innanzi all'istruttore per la formulazione dei mezzi di prova a sostegno della domanda, ma deve decidere alla stregua delle risultanze già acquisite.

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