Con questa norma si consente al
giudice istruttore di disporre che, in luogo del documento originale, la parte esibisca una copia anche fotografica oppure un estratto autentico di quei documenti la cui acquisizione al processo è riconosciuta necessaria dallo stesso giudice.
In ordine all'efficacia probatoria della copia o dell'estratto occorre fare riferimento agli artt. 2714-2719 c.c., dalla cui lettura si evince che è riservata un’efficacia probatoria equivalente all'originale sia alle copie di atti pubblici e scritture private depositate presso pubblici uffici (se formate nelle forme prescritte da pubblici ufficiali autorizzati), sia alle copie fotografiche (purchè la loro conformità all'originale venga attestata da pubblico ufficiale competente ovvero se tale conformità non sia espressamente disconosciuta dalla parte contro la quale la copia viene prodotta).
Il secondo comma di questa norma deve essere letto in combinato disposto con il secondo comma dell’
art. 2711 del c.c., il quale, in deroga al principio espresso all’
art. 210 del c.p.c. secondo cui l'
esibizione può essere disposta solo su istanza di parte, consente al giudice di ordinare anche d'ufficio l'esibizione dei libri di commercio per estrarne le registrazioni concernenti la controversia.
Parte della dottrina ha evidenziato la sussistenza di un problema di coordinamento fra le due disposizioni in quanto, mentre il secondo comma dell’art. 2711 c.c. attribuisce al giudice il potere di disporre d’ufficio l'esibizione, il secondo comma della norma in esame presuppone invece l'istanza della parte interessata (si dice “
su istanza dell’interessato", ove per interessato deve intendersi il destinatario dell'ordine).
Agli estratti così formati viene attribuita la stessa efficacia probatoria dei libri di commercio o dei registri, a condizione che essi contengano tutte le indicazioni necessarie per l'accertamento della regolarità della tenuta; in caso contrario, non sarà possibile attribuire loro alcuna efficacia probatoria, neppure quella di principio di prova scritta di cui all’
art. 2717 del c.c..