Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 272 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Decisione delle questioni relative all'intervento

Dispositivo dell'art. 272 Codice di procedura civile

Le questioni relative all'intervento (1) sono decise dal collegio (2) insieme col merito, salvo che il giudice istruttore disponga a norma dell'articolo 187 secondo comma (3).

Note

(1) Le questioni posso riguardare la sussistenza o meno delle condizioni e dei presupposti che consentono l'intervento del terzo: possono essere sollevate sia dalle parti che d'ufficio.
(2) La norma utilizza l'espressione "collegio", tuttavia, all'evidenza, i poteri decisori spettano al giudice istruttore in funzione di giudice unico nelle cause devolute a quest'ultimo.
(3) Le questioni in ordine all'intervento possono essere adottate sia con separata pronuncia (se la loro soluzione sia idonea a definire l'intera controversia), sia insieme alla decisione sul merito. Si ha un esempio della prima ipotesi quando la questione sollevata riguardi la legittimazione ad agire, dovendosi stabilire se essa spetti all'attore e al terzo, e l'indagine si concluda a favore del terzo: in questo caso è evidente che la domanda dell'attore verrà rigettata per difetto di legittimazione e il giudizio sarà totalmente definito.

Spiegazione dell'art. 272 Codice di procedura civile

Tutte le questioni che riguardano la chiamata del terzo in causa possono essere sollevate su istanza di parte, mentre quelle che riguardano l'intervento del terzo volontario o su ordine del giudice, possono essere sollevate anche d'ufficio.

Le decisioni sulle questioni relative all'intervento possono essere adottate insieme a quelle sul merito o separatamente se sono idonee a decidere dell'intero giudizio.

La ratio della norma viene individuata nell'esigenza di preservare le parti dal rischio di un ingiustificato allargamento del processo e di non coinvolgere il terzo in una lite alla quale è estraneo.
In forza di essa, infatti, il legislatore ha inteso ammettere la possibilità di una pronuncia immediata del collegio rispetto a tutte le questioni d'intervento, a dispetto dell'apparente discriminazione tra questioni attinenti al merito e questioni attinenti all'ammissibilità dell'intervento posta dall'art. 272 per effetto del richiamo al solo secondo comma dell’art. 187 del c.p.c. e non anche al terzo comma.

Il controllo da parte dell'organo decidente concerne tutte le possibili questioni, e così, nel caso dell'intervento iussu iudicis, sia la questione relativa alla comunanza di causa, sia quella relativa all'opportunità dell'ordine.
Secondo alcuni autori l'esito negativo del controllo potrà dar luogo ad un provvedimento di estromissione o di scissione di cause; secondo altri, invece, qualora il collegio dovesse riconoscere che l'intervento non sia ammissibile, non potrebbe fare altro che respingerlo (non si tratterebbe, dunque, di estromissione dalla causa, ma di decisione rispetto alla posizione giuridica dell'intervenuto, che viene in tal modo integralmente definita).
La conseguenza dovrebbe essere che la sentenza, per questa parte, sarebbe definitiva, e quindi non suscettibile di riserva di gravame.

Sebbene la Legge n. 353/1990 non abbia modificato l'articolo in esame, sembra evidente che nelle cause che debbono essere decise dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, la norma in esame deve essere intesa, anziché con riferimento alla rimessione al collegio, con riferimento alla rimessione o riserva in decisione, che il giudice istruttore può compiere insieme col merito, oppure a norma del secondo comma dell'art. 187 c.p.c.

Massime relative all'art. 272 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 3533/1980

Nell'ipotesi in cui il convenuto con azione risarcitoria chiami in garanzia l'assicuratore della responsabilità civile e, ai sensi dell'art. 1917, comma secondo, c.c., chieda che paghi al danneggiato l'indennità dovuta, e legittima la condanna dello assicuratore al rimborso delle spese processuali in favore del danneggiato, pur in difetto di un'istanza in tal senso da parte di costui.

Cass. civ. n. 4069/1954

L'art. 272 c.p.c. disponendo che le questioni relative all'intervento sono decise unitamente al merito, non fa distinzione alcuna tra questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito e questioni di merito, onde l'applicazione di esso non può essere limitata ad alcune soltanto. Tale lata interpretazione è confermata dal richiamo fatto da detta norma in via di deroga al principio da essa stessa affermato, all'art. 187, secondo comma, c.p.c. e non anche al terzo comma dello stesso articolo. Anche nell'ipotesi quindi di questione relativa al difetto di legittimazione al processo dell'intervenuto, la relativa pronuncia può essere contenuta solo nella decisione che risolve l'intera controversia; non può dunque il giudice pronunciare con sentenza non definitiva l'estromissione del chiamato in causa per difetto di legittimazione a partecipare al processo.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!