Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 197 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Processi di primo grado nei quali non č avvenuta la comparizione delle parti

Dispositivo dell'art. 197 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Nei processi di primo grado rispetto ai quali nel giorno in cui entra in vigore il codice non sono scaduti i termini fissati nell'atto di citazione per la comparizione delle parti, queste debbono costituirsi in cancelleria nei termini stessi, depositando gli atti indicati negli articoli 165 e 166 del codice e inoltre la carta bollata e la somma indicata nell'articolo 38. Se la scadenza del termine coincide col giorno dell'entrata in vigore del codice o non restano alle parti almeno dieci giorni per la costituzione, questa deve farsi nel termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del codice. Se nessuna delle parti si costituisce in termine il processo si estingue.

Entro un mese dalla scadenza del termine di comparizione fissato nell'atto di citazione o prorogato a norma del comma precedente, le parti debbono inoltre integrare con comparsa le loro deduzioni, indicando specificamente i mezzi di prova e i documenti a norma degli articoli 163 e 167 del codice. Entro trenta giorni dalla scadenza di tale termine, le parti debbono proporre l'istanza di designazione del giudice istruttore a norma e con gli effetti di cui all'articolo 172 del codice.

Se il termine fissato nell'atto di citazione è scaduto prima del giorno in cui entra in vigore il codice senza che le parti si siano costituite, queste debbono riassumere la causa con atto di citazione nel termine perentorio di quindici giorni dall'entrata in vigore del codice.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!