Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 255 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Mancata comparizione dei testimoni

Dispositivo dell'art. 255 Codice di procedura civile

Se il testimone regolarmente intimato [104 disp. att.] non si presenta (1), il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva (2). Con la medesima ordinanza lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro (3). In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro (4).

Se il testimone si trova nell'impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali [105 disp. att.], il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame il giudice istruttore (5) del luogo [203 c.p.c.].

Note

(1) Il testimone cui non sia stata notificata ritualmente e tempestivamente l'intimazione, non è obbligato a comparire.
(2) Il giudice ha facoltà di scegliere a sua discrezione il più opportuno provvedimento da adottare, sempre che sia stata ritenuta ingiustificata la mancata comparizione del teste: diversamente, il giudice dovrà limitarsi a rinviare ad altra udienza l'assunzione della prova.
(3) Si tratta di una ordinanza di cui all'art. 179 (Ordinanze di condanna a pene pecuniarie), che va notificata, a cura del cancelliere, all'interessato: questi, entro il termine perentorio di tre giorni, può proporre reclamo allo stesso giudice istruttore che l'ha pronunciata, che provvede con ordinanza non impugnabile. Quando l'ordinanza di condanna alla pena pecuniaria divenuta definitiva, per omessa o intempestiva proposizione del reclamo, essa costituisce titolo esecutivo.
(4) Comma così sostituito dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263. L'ultimo periodo del comma è stato aggiunto dalla l. 18 giugno 2009. n. 69.
(5) Ai sensi dell'art. 65, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, l'originaria parola "pretore" è stata sostituita da "giudice istruttore".

Brocardi

Manum mititari

Spiegazione dell'art. 255 Codice di procedura civile

La presente norma disciplina l'obbligo di comparizione dei testi regolarmente intimati.
Occorre distinguere l'assenza giustificata da quella ingiustificata del teste.
Nel primo caso il giudice istruttore ordina, senza necessità di una richiesta di parte, una nuova intimazione e rinvia l'escussione del teste ad una nuova udienza.
Nella seconda ipotesi il giudice adito può ordinare l'accompagnamento del teste all'udienza stessa o ad altra successiva.

In ogni caso, nell'ipotesi di mancata comparizione all'udienza di testimoni ritualmente citati dalla parte interessata, qualora il giudice non abbia esercitato né il potere di ordinare una nuova intimazione né quello di disporne l'accompagnamento coattivo, l'onere di citare i testimoni all'udienza cui il giudice abbia rinviato per l'assunzione della prova grava sulla parte interessata, a pena di decadenza.

L'accompagnamento all'udienza costituisce una forma di esecuzione coattiva dell'obbligo di comparire ed è la logica conseguenza del carattere pubblicistico del dovere di testimoniare; questo si effettua per mezzo dell'uso della forza pubblica, la quale può utilizzare qualsiasi strumento necessario al fine di raggiungere tale obiettivo.
Se il teste nonostante l'ordine di accompagnamento rifiuta di presentarsi davanti al giudice istruttore viene incriminato di reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti previsto nell'art. 366 del c.p..

Si precisa che il rifiuto di presentarsi è diverso dal rifiuto di deporre, in quanto quest'ultimo presuppone la presentazione del teste.

Una volta che si sono presentati, il giudice ha il dovere di escutere i testimoni, salvo che la parte che li abbia indicati sia incorsa in decadenza o vi abbia rinunciato con il consenso dello stesso giudice e l'adesione delle altre parti.

Requisito necessario per l'irrogazione della sanzione qui prevista è che la mancata comparizione non sia ricollegabile ad alcun giustificato motivo; inoltre, l’ art. 106 delle disp. att. c.p.c. richiede che i provvedimenti di cui al primo comma della norma in esame possano essere pronunciati contro il testimone non comparso solo dopo che è decorsa un'ora da quella indicata per la comparizione.

La condanna viene pronunciata con la medesima ordinanza con cui viene disposta la nuova intimazione o l'accompagnamento del teste all'udienza e deve essere notificata al condannato a cura del cancelliere ex art. 179 del c.p.c..
Il secondo comma dell'art. 106 delle disp. att. c.p.c. dispone che l'ordinanza di condanna costituisce titolo esecutivo (art. 474 del c.p.c., 2° co., n. 1) contro il testimone; tuttavia, l'ordinanza acquista efficacia di titolo esecutivo una volta che sia divenuta definitiva e cioè quando siano decorsi tre giorni dalla sua notificazione al teste assente e quest'ultimo non abbia esperito il reclamo.

Infatti, entro il termine perentorio di tre giorni è possibile proporre reclamo allo stesso giudice che l'ha pronunciata e su tale reclamo il giudice pronuncia con ordinanza non impugnabile.

Va osservato che, mentre in caso di mancata comparizione del teste a seguito della prima intimazione disciplinata nel primo periodo dell’art. 255 il giudice può condannare il teste al pagamento di una pena pecuniaria, qualora non compaia per la seconda volta (ipotesi prevista dal secondo periodo dell'art. 255) il giudice deve condannarlo.

L'art. 255, 2° co., disciplina i casi di esenzione dell'obbligo di comparizione delle parti.
Le esenzioni stabilite dalla legge sono quelle indicate nell'105Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e art. 205 del c.p.p..

In caso di obbiettiva impossibilità a comparire la prova testimoniale viene assunta presso l'abitazione o l'ufficio del teste da parte del giudice, il quale si reca in tali luoghi e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame il giudice istruttore del luogo.

Massime relative all'art. 255 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 1020/2013

Nell'ipotesi di mancata comparizione in udienza di testimoni ritualmente citati dalla parte interessata, qualora il giudice non abbia esercitato il potere di ordinare una nuova intimazione o di disporne l'accompagnamento coattivo, ai sensi dell'art. 255 c.p.c., l'onere di citare i testimoni all'udienza cui il giudice abbia rinviato per l'assunzione della prova grava sulla parte interessata, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 104 disp. att. c.p.c., non potendo giovarsi la parte del mancato esercizio di poteri discrezionali attribuiti al giudice, stante la diversa "ratio" alla base, da un lato, dell'art. 104 (nonché degli artt. 208 e 250 c.p.c.), fondata sul principio dispositivo del processo e sul rilievo del contraddittorio con la controparte, e, dall'altro, dell'art. 255 c.p.c., fondata sul dovere di testimonianza e sugli strumenti attribuiti al giudice per assicurare lo svolgimento del processo.

Cass. civ. n. 811/1952

È incensurabile l'apprezzamento del giudice di merito circa la impossibilità di presentarsi del testimone la cui abitazione o il cui ufficio si trovi fuori della circoscrizione del tribunale, e sulla necessità quindi di delegare all'esame il pretore del luogo, secondo la disposizione contenuta nell'art. 255, secondo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 810/1951

In caso di mancata comparizione di un teste non intimato a mezzo di ufficiale giudiziario, la parte può evitare la decadenza ove dimostri la sua mancanza di colpa.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 255 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Lorena B. chiede
giovedì 21/05/2015 - Toscana
“Buongiorno, sono conv.principale in un contenzioso civile, il giudice ritiene necessario all'esito del deposito degli scritti conclusionali, di sentire personalmente le parti. Sono malata oncologica e ne il 3/6 giorno di convocazione ne probabilmente successivamente stante la progressione della malattia sarò in grado di spostarmi (300km +300 km) e sostenere un esame. Come posso evitare di dovermi presentare in maniera assoluta e definitiva e non solo temporaneamente con un rinvio a seguito di presentazione di certificato. Si può richiedere al giudice di annullare/rivedere il provvedimento di convocazione?”
Consulenza legale i 22/05/2015
Ai sensi dell'art. 117 del c.p.c., il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa.

L'interrogatorio c.d. libero non mira a provocare la confessione della parte, ma ad acquisire al processo dei meri argomenti di prova.

Secondo la Corte di Cassazione, "rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la scelta relativa alla concreta utilizzazione di tale strumento processuale, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità [...] la mancata considerazione delle sue risultanze, da parte del giudice, non integra il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia" (Cass. civ. n. 17239/2010).

Se ne evince che le parti non possono tout court chiedere al giudice di annullare il provvedimento con cui egli ha disposto l'interrogatorio. Tuttavia, poiché il provvedimento in esame è costituito da una ordinanza, il giudice può sempre modificarla o revocarla nel corso del giudizio (art. 177 del c.p.c.): a tal fine, per provocare questo esito, le parti possono presentare una richiesta scritta di revoca o modifica dell'ordinanza, che sia però motivata, cioè che miri a convincere, a persuadere il giudice dell'inutilità del mezzo di prova richiesto.

In ogni caso, poiché nella fattispecie concreta sembra che la parte non voglia evitare l'interrogatorio per motivi processuali, bensì per ragioni di salute, vi sono delle alternative da valutare.

Innanzitutto, la parte può sempre decidere di non presentarsi in udienza. Difatti, la mancata comparizione della parte per rendere l'interrogatorio libero non comporta le conseguenze previste per il testimone (accompagnamento coattivo e pena pecuniaria, art. 255). L'unica conseguenza è che il giudice potrà trarre da questa assenza degli argomenti di prova (art. 116, comma secondo, c.p.c.; v. ad esempio, secondo Cass. civ., sez. lav., 15.4.2004, n. 7208, "La facoltà di trarre argomenti sfavorevoli alla parte dalla sua mancata risposta all'interrogatorio formale, o dalla sua mancata comparizione al fine di rendere interrogatorio libero, e di ritenere o meno valido il motivo dedotto a giustificazione della mancata comparizione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità") e che la controparte potrà essere sentita liberamente senza avere un contraddittore che sottolinei la falsità o l'inesattezza delle dichiarazioni rese.

In alternativa, in giurisprudenza si è affermato che l'interrogatorio libero può essere reso anche dal procuratore generale della parte oppure da un procuratore della stessa munita di apposito mandato, che può essere addirittura il difensore tecnico stesso (Cass. civ., 30.8.1991, n. 9316). Alcuni studiosi reputano che questa scelta vanifichi lo scopo dell'interrogatorio formale, visto che il difensore ha una conoscenza solo indiretta dei fatti, ma comunque si tratta di una prassi che è accolta dai giudici.
Va precisato che la legge prevede una sanzione per la mancata conoscenza dei fatti di causa, la stessa prevista per la mancata presentazione all'interrogatorio libero della parte: il giudice potrà infatti trarre da questa ignoranza argomenti di prova.

Rita R. chiede
giovedì 16/04/2015 - Lombardia
“Mio marito ed io siamo stati convocati come testimoni in un processo penale a carico di mio figlio. L'udienza è fissata per i l19 maggio 2015. Noi abbiamo da mesi un biglietto aereo per l'estero per il 10 maggio e non saremo in Italia fino a fine settembre. Io ho 78 anni e sono in cura per tumore. Mio marito ha 81 anni ed è in cura tra l'altro per disturbi cognitivi. Potremmo chiedere di anticipare il nostro interrogatorio o di posticiparlo? Grazie”
Consulenza legale i 21/04/2015
La legge impone al testimone il dovere di presentarsi in udienza per rendere la sua testimonianza, al fine di riferire quanto a sua conoscenza in merito a determinati fatti rilevanti per il processo.

Ai sensi dell'art. 133 del c.p.p., se il testimone, regolarmente citato, omette senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarlo, con ordinanza, al pagamento di una somma da cinquantuno euro a cinquecentosedici euro a favore della cassa delle ammende, nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

Pertanto, solo in casi eccezionali il testimone può non presentarsi: egli, però, è tenuto ad avvisare tempestivamente l’autorità giudiziaria o la parte processuale che ha trasmesso la citazione, segnalando le ragioni dell’impedimento.
Si tratta di mandare una comunicazione, da far pervenire alla cancelleria competente oppure all'avvocato che ha inviato la citazione (di solito nell'atto sono contenuti tutti i recapiti necessari), contenente i motivi dell'impedimento.

La legge non dice in quali casi il testimone può omettere di presentarsi. Si deve quindi guardare alla prassi. Solitamente, sono ritenuti legittimi impedimenti quelli legati alla salute del testimone o a motivi di lavoro; il tribunale, ad esempio, generalmente accetta certificati medici attestanti l'impossibilità del testimone a presentarsi in aula (es. la persona è in ospedale) o a rendere la testimonianza (es. la persona ha una malattia mentale per cui non ricorda il suo passato).

Il fatto di aver programmato un viaggio all'estero non è di per sé sufficiente ad esimersi dal dovere di testimoniare.
Tuttavia, è comunque consigliabile fare un tentativo e contattare il prima possibile chi ha citato i testimoni in giudizio, facendo presente la propria difficoltà a comparire nel giorno fissato. Si potrà cercare di chiedere una posticipazione dell'assunzione testimoniale (risulta difficile anticipare un'udienza, in quanto ciò implicherebbe comunicare lo spostamento a tutti i soggetti coinvolti, senza contare che le agende dei magistrati sono solitamente molto piene), tuttavia, purtroppo, senza garanzia di successo.

Fabio C. chiede
lunedì 21/07/2014 - Emilia-Romagna
“Buonasera,
in una denuncia per ingiurie e minacce (io sono la parte offesa) da parte dell ex della mia fidanzata per cui si terrà udienza presso il giudice di pace è stata citata a comparire come testimone anche lei. Ora, io non l ho citata tra i testimoni e i testimoni che ho citato non sono stati chiamati e deporre e non stati presi in considerazione. Lei ha già vinto un provvedimento penale per stalking e percosse. non ha ancora deciso se fare un processo civile per lo stress immenso che proverebbe nel sostenerlo e che subirebbe dal rivederlo. É possibile fare qualcosa? Chiedere al giudice o al pm di non farli incontrare o di revocare l'ordine di testimonianza ? sentirla senza la presenza del suo ex?
Vi ringrazio
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 28/07/2014
Ai sensi dell'art. 133 del c.p.p., se il testimone, regolarmente citato, omette senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarlo al pagamento di una somma da 51 a 516 euro a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
Il codice di procedura parla di "legittimo impedimento" ed è su questo concetto che si deve concentrare l'attenzione.
Il testimone che legittimamente non possa comparire in udienza, può far valere le sue ragioni avvisando tempestivamente l’autorità giudiziaria che ha trasmesso la citazione, segnalando i motivi dell’impedimento.
Nel caso di specie, se il forte stress psicologico che la donna potrebbe subire nel dover affrontare l'ex compagno è tale da causarle alterazioni psicofisiche di una certa rilevanza, è possibile ipotizzare la richiesta ad un competente professionista (es. psichiatra) di una certificazione che attesti tale stato fisico e mentale della persona.
Tale certificazione sarà poi inoltrata, con tutti i dati relativi al procedimento (tribunale, nome del giudice, nome dell'imputato, data dell'udienza, numero di ruolo), alla cancelleria del giudice di pace. Se il giudice riterrà fondato l’impedimento, la testimonianza potrà essere posticipata, ma non necessariamente espunta dal fascicolo.
In alternativa, si può pensare di domandare al giudice di pace di assumere la testimonianza con particolari modalità, tali da evitare l'incontro tra la donna e l'ex compagno: ciò, sempre sulla base di una perizia medico-legale che attesti la gravità della situazione psicologica della signora. Va ricordato che il giudice di pace è giudice non togato, che ha una maggiore elasticità nell'assunzione delle prove e che potrebbe accogliere una richiesta in tal senso senza eccessivi formalismi: il tutto è lasciato alla sua discrezione, quindi non è possibile anticipare in questa sede l'eventuale decisione positiva o negativa.
Per risolvere del tutto la questione, comunque, sarebbe necessario che la parte che ha chiamato la donna quale testimone rinunciasse all'audizione del teste, con il consenso dell'altra (es. la teste è stata chiamata dalla difesa dell'imputato: è necessario il consenso del P.M.). Si dovrebbe tentare di rappresentare al legale dell'imputato la situazione della donna, provando a chiedere che questi rinunci alla testimonianza, con tutte le incertezze del caso.

Elisabetta chiede
giovedì 08/05/2014 - Sardegna
“ho dimenticato di citare formalmente un teste per un'udienza civile. il teste però ne è venuto a conoscenza ed ha scritto al mio studio una mail dicendo che pur non avendo ricevuto la citazione, ne aveva avuto notizia e che dunque sarebbe comparso. l'udienza non si è tenuta a causa dello sciopero e dunque non si è compiuta a alcuna attività nè si è dato atto della circostanza ma il giudice ha richiesto, alla prossima udienza, la produzione della citazione. mi risulta che la mancata notifica sia supplita dalla conoscenza dell'udienza comunque acquisita dal teste, che come detto mi ha mandato una mail in proposito. non trovo però riferimenti giurisprudenziali. potete aiutarmi? grazie”
Consulenza legale i 13/05/2014
L'intimazione ai testimoni di comparire in udienza per l'escussione è imposta dall'art. 250 del c.p.c., che prevede la possibilità di eseguirla con diverse modalità.
L'omessa citazione del teste non è sopperita dalla mera conoscenza che questi abbia avuto della sua chiamata a testimoniare, bensì può essere sanata solo laddove egli compaia in giudizio: è nota, infatti, la sentenza Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1993, n. 3759, in base alla quale "la mancata intimazione ai testi non comporta decadenza dalla prova testimoniale ove l'omissione di tale adempimento - necessario, appunto, per evitare la decadenza predetta (oltre che per l'adozione dei confronti dei testi non comparsi dei provvedimenti di cui all'art. 255, primo comma, c.p.c.) - sia stata priva di rilievo per essersi i testimoni indicati presentati spontaneamente al giudice, nell'udienza fissata per rendere la loro deposizione".

Se, invece, il testimone (che anche abbia saputo per altre vie di essere stato chiamato a testimoniare) non ha ricevuto alcuna formale intimazione, non comparendo non incorre in alcuna sanzione; però, la parte che ha omesso l'intimazione viene dichiarata, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione (art. 104 disp. att. c.p.c.).

Nel caso di specie, se alla prossima udienza il teste comparirà per rendere la testimonianza, non si ravvisano ragionevoli motivi in base ai quali il giudice potrebbe dichiarare la decadenza dalla prova.
Difatti, poiché quando l'udienza non si è tenuta a causa dell'astensione il giudice non ha ritenuto di dichiarare la decadenza dalla prova - cosa che avrebbe potuto fare, considerando che il giudice non ha l'obbligo di rinviare l'udienza solo perché i difensori dichiarano di aderire all'astensione collettiva, a meno che questi non avvisino l'autorità giudicante con congruo anticipo e con mezzi adeguati, ciò che nella prassi di solito non avviene - non si vede perché lo debba fare in una udienza successiva, ove peraltro il testimone comparirà.

In ogni caso, qualora il giudice dovesse continuare a pretendere la produzione della citazione, sussiste la possibilità per il difensore di provare che l'omissione dell'intimazione fu giustificata, ottenendo così la fissazione di una nuova udienza per l'assunzione della prova (art. 104 disp. att. c.p.c., secondo comma). Nel caso di specie, l'intimazione venne omessa in quanto il teste aveva già dichiarato che sarebbe comparso in udienza. Il difensore potrà provare che il testimone aveva l'intenzione di comparire mediante il deposito della mail da questi inviata al suo studio, nonché attraverso le dichiarazioni del testimone stesso, che potrà rendere direttamente in udienza.

Giovanni chiede
martedì 29/10/2013 - Piemonte
“Buongiorno, mi hanno chiamato a testimoniare per una causa civile, ho letto i commenti e le norme in cima alla pagina, ma purtroppo non ho trovato una soluzione. Sotto l' art 250, leggo che l intimidazione va eseguita per raccomandata entro sette giorni dalla data dell' udienza. La raccomandata mi è arrivata oggi, fra 2 giorni vi è l udienza e la raccomandata porta il timbro di 5 giorni fa. Se non fossi stato a casa, il postino mi rilasciava la ricevuta per poter andare in posta a ritirarla, e quindi sarebbero passati 2 giorni in piu e non avrei potuto recarmi all' udienza. Comunque, per i 7 giorni, si calcola da quando mi arriva oppure dal timbro della partenza della raccomandata? grazie e scusate del disturbo.”
Consulenza legale i 29/10/2013
Il teste al quale sia giunta tardivamente l'intimazione non avrà l'obbligo di comparire e pertanto non dovrà subire le sanzioni previste all'art. 255 del c.p.c.. Il giudice potrà disporre il rinvio della prova e al testimone dovrà essere nuovamente intimata la comparizione.

Valeria chiede
martedì 08/10/2013 - Lazio
“Salve.. Se mia madre è stata chiamata in giudizio e deve quindi presentarsi in tribunale per l' udienza, ma lei è impossibilitata ad andarci per causa malattia ed è ricoverata da un anno e non è in grado di intendere e di volere.. Come bisogna comportarsi?”
Consulenza legale i 10/10/2013
Sarà necessario comunicare tempestivamente al Tribunale ove si dovrà tenere l'udienza oppure all'avvocato che ha intimato la comparizione del testimone (solitamente nell'atto vi sono i recapiti del legale) l'impedimento della signora. In tal modo, il giudice non applicherà alcuna sanzione per la mancata comparizione del teste e rinvierà l'escussione ad altra data. Qualora la signora fosse del tutto incapace di rendere testimonianza, sarà bene sottolineare tale impossibilità nella comunicazione, allegando certificazioni mediche che comprovino lo stato di salute della stessa.

Rita chiede
lunedì 30/09/2013 - Puglia
“Salve. Oggi ho ricevuto una citazione dove mi invitano a testimoniare presso il tribunale di Roma. Da premettere che io sono di Foggia. La data di comparizione è fissata per il 17 ottobre, ed io rientro da Dubai il 19. Se invio alla cancelleria del tribunale un fax in cui espongo il problema di non esserci per tale data in quanto ho prenotato le mie ferie avrò dei problemi? Sono giustificata?”
Consulenza legale i 01/10/2013
Solitamente i motivi che vengono ritenuti dal giudice giustificativi della mancata comparizione del testimone attengono alla salute o al lavoro del teste. La motivazione riguardante le ferie andrà valutata dal giudice del procedimento, pertanto si consiglia di prendere tempestivamente contatto con il Tribunale o con l'avvocato che ha intimato la comparizione, affinché sia disposto un eventuale rinvio dell'assunzione della prova testimoniale.

Franco chiede
venerdì 01/06/2012 - Lazio
“Salve. Ho saputo, il 1° giugno, di essere stato citato come teste a comparire davanti al Tribunale il giorno 10 luglio, ma quel giorno sono in ferie, che mi sono state concesse l'11 maggio (dal 9 al 20 luglio). Preciso che, al 1° giugno, non ho ancora prenotato le mie eventuali vacanze.
La domanda è questa: sono obbligato ad andare dal Giudice?”
Consulenza legale i 02/06/2012

Si. Chi è chiamato a testimoniare e a tal fine viene regolarmente intimato a comparire, ha l'obbligo di presentarsi innanzi il giudice. Infatti, la testimonianza costituisce un dovere a cui la persona non può sottrarsi, la quale dovrà attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e dovrà rispondere secondo verità alle domande che gli saranno rivolte.

In caso di mancata comparizione senza giustificato motivo il testimone potrà incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 255 del c.p.c.. Sono considerati giustificati motivi per la mancata comparizione i motivi di salute ed i motivi di lavoro, correlati da idonea documentazione da far pervenire al giudice, tramite deposito nella cancelleria del giudice competente oppure da presentare direttamente in udienza.

Pertanto, nel caso posto all'attenzione, la mancata comparizione dovuta al fatto che l'udienza cade nel periodo di ferie, non pare essere un motivo che possa giustificare l'assenza del testimone. Il consiglio è quello di comparire all'udienza per la quale si è stati intimati.


Lety chiede
martedì 22/05/2012 - Lazio
“Sono stata invitata a testimoniare, ma in tale data dovrò partecipare ad un concorso pubblico. posso rifiutare, e come??”
Consulenza legale i 26/05/2012

Chi viene regolarmente intimato a comparire ha l'obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli saranno rivolte.
Nel caso in cui il testimone non si presenti senza giustificato motivo potrà incorrere nelle sanzioni previste all'art. 255 del c.p.c..

L'assenza può essere giustificata da motivi di salute o di lavoro e la documentazione che giustifichi la mancata comparizione del testimone dovrà essere depositata in udienza o comunicata al Giudice Istruttore, il quale rinvierà ad un'udienza successiva.

Nel caso prospettato, onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge per la mancata comparizione del testimone senza un giustificato motivo, si potrà depositare presso la cancelleria del giudice competente la documentazione comprovante che nella stessa giornata in cui è stata fissata l'udienza si svolgerà il concorso pubblico al quale si intende partecipare. Oppure, si potrà far pervenire la predetta documentazione al difensore che ha effettuato l'intimazione del il testimone.


Giuseppina chiede
domenica 13/05/2012 - Piemonte
“Salve, sono stata intimata a comparire, come testimone, in un processo civile che riguarda una caduta di un ciclista nel comune in cui risiedo. In data della convocazione, sarò assente dovendomi recare per motivi famigliari in altra regione. Come posso giustificare la mia assenza all'udienza suddetta senza incorrere in sanzioni? Ringrazio anticipatamente per l'eventuale e sperata risposta”
Consulenza legale i 16/05/2012

Chi viene regolarmente intimato a comparire ha l'obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli saranno rivolte.

Solo nel caso in cui il testimone non si presenti senza giustificato motivo potrà incorrere nelle sanzioni previste all'art. 255 del c.p.c..
L'assenza può essere giustificata ad esempio per motivi motivi di salute (con la produzione di certificati medici) o di lavoro (se l'intimato non si trovi in Italia o ha la residenza in un luogo lontano). La documentazione probatoria dovrà essere depositata in udienza o comunicata al G.I., il quale rinvierà a successiva udienza.

Pertanto, nel caso prospettato sarebbe opportuno far pervenire presso la cancelleria del giudice competente la documentazione necessaria al fine di giustificare l'assenza, onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.


Sonia chiede
domenica 06/05/2012 - Lombardia

“Salve
Innanzitutto chiedo se possibile avere una risposta il prima possibile perchè ho l'udienza il giorno 8 maggio.
Sono una semplice impiegata di banca (non sono procuratrice nè altro) e sono stata convocata come testimone in una causa civile da parte di una cliente della stessa. Sono stata convocata personalmente ma come incaricata/dipendente delle banca inoltre la convocazione mi è stata inviata in sede della banca. I legali della banca mi confermano che devo comparire io stessa da sola e che nessun legale della banca mi accompagnerà. Inoltre vivo a Milano e l'udienza è all'Aquila. Non so nello specifico neanche il motivo della mia chiamata.
Devo necessariamente presenziare io da sola, è possibile richiedere un procuratore della banca? Se sono assente per malattia è possibile che il processo si svolga e si concluda e la mia presenza non sia successivamente richiesta?
Ringrazio per disponibilità”

Consulenza legale i 06/05/2012

La testimonianza costituisce un dovere a cui la persona non può sottrarsi. Colui che è chiamato a testimoniare ha l'obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.

L'art. 255 del c.p.c. precisa che se il testimone regolarmente intimato non si presenta può rischiare di incorrere nell'accompagnamento coatto (che di norma viene disposto alla seconda assenza ingiustificata), oltre all'irrogazione di una sanzione pecuniaria. Questo vale nel caso di mancata comparizione senza giustificato motivo.

Invero, ci sono dei casi in cui l'assenza del testimone può essere giustificata da motivi di salute (provati con opportuna documentazione medica) o di lavoro (se l'intimato si trova all'estero o comunque in un luogo lontano). Tali motivazioni devo essere supportate da idonea documentazione probatoria da far pervenire al giudice, il quale rinvierà ad udienza successiva per consentire al testimone di comparire.

Nel caso posto all'attenzione, la testimone che è stata citata regolarmente sarà pertanto obbligata a comparire. Non essendo parte del giudizio non necessita della necessaria presenza di un legale. Nel caso in cui non possa comparire per motivi di salute dovrà far pervenire al giudice la documentazione idonea che comprovi l'impossibilità temporanea di comparire e rendere la testimonianza. A quel punto il giudice rinvierà ad udienza successiva per consentire al testimone di comparire ed assumere la testimonianza.

In caso di assenza ingiustificata vale quanto sopra detto che è contenuto nell'art. 255 del c.p.c..


Mihaela chiede
lunedì 30/04/2012 - Emilia-Romagna
“Salve,
sono stata convocata in un processo civile. Io ho due bambini piccoli e non posso presentarmi, sono anche lontana dal tribunale.
Cosa posso fare?
Vi ringrazio.”
Consulenza legale i 03/05/2012

La testimonianza costituisce un dovere a cui la persona non può sottrarsi. Una volta citato, il testimone ha l'obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.

Ai sensi dell'art. 255 del c.p.c. se il testimone non compare il giudice istruttore può disporre una nuova intimazione o disporre l'accompagnamento coattivo. Inoltre, se il testimone non compare senza giustificato motivo può essere condannato ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. In caso di ulteriore mancata comparizione il giudice dispone l'accompagnamento coattivo alla stessa udienza o ad altra successiva e lo condanna ad una sanzione pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro.

L'assenza potrà essere giustificata per motivi di salute (con la produzione di certificati medici) o di lavoro (se l'intimato non si trova in Italia o ha la residenza in un luogo lontano). Tale documentazione probatoria dovrà essere depositata in udienza o comunicata al giudice istruttore che provvederà a rinviare a successiva udienza. Solo nel caso in cui il testimone si trovi nell'impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio.

E' opportuno specificare che il testimone citato in un processo civile ha diritto ad un'indennità giornaliera e, se abita in un Comune diverso da quello dove ha sede il Tribunale (come nel caso prospettato) ha diritto al rimborso delle spese di viaggio calcolate in base alle tariffe di seconda classe sui servizi di linea (D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, artt. 45-48 a cui si rinvia). Per ottenere l'indennità, il testimone deve fare domanda al cancelliere del giudice avanti al quale è stato ascoltato. La domanda va presentata, a pena di decadenza, entro 100 giorni dalla data della testimonianza.


Bruno chiede
martedì 20/03/2012 - Lombardia
“Salve, sono stato convocato come testimone principale in un processo civile, e vorrei sapere se è necessario che io chieda un giorno di ferie (azienda privata) oppure posso presentare copia della convocazione o altro documento in ufficio ed essere così esonerato dall'attività lavorativa per quel giorno senza dover chiedere ferie.
Grazie”
Consulenza legale i 21/03/2012

Nel caso in cui sia convocato a testimoniare un dipendente di azienda privata, si deve fare riferimento ai relativi C.C.N.L. di categoria, i quali sono prodighi nell'elencare il numero di permessi individuali di lavoro (P.I.L.) o di recupero orari di lavoro (R.O.L.) o comunque ancora l'entità delle ferie di cui ha diritto di godere il lavoratore subordinato: non è infrequente, infatti, il caso in cui, a fronte dell'intimazione teste ricevuta, il dipendente abbia la possibilità di usufruire di qualche permesso di lavoro nel novero di quelli previsti dalla legge.


Ilaria chiede
giovedì 15/03/2012 - Toscana
“Salve sono stata convocata come teste in un processo civile. Sono previsti rimborsi se si ha un domicilio diverso (no residenza) inoltre io lavoro cosa devo richiedere ferie, permessi?
Grazie”
Consulenza legale i 20/03/2012

Il testimone citato in un processo civile ha diritto ad un'indennità giornaliera e, se abita in un Comune diverso da quello dove ha sede il Tribunale, al rimborso delle spese di viaggio calcolate in base alle tariffe di seconda classe sui servizi di linea (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, agli artt. 45-48 a cui si rinvia). Per ottenere l'indennità, il testimone deve fare domanda al cancelliere del giudice avanti al quale è stato ascoltato. La domanda va presentata, a pena di decadenza, entro 100 giorni dalla data della testimonianza.

Per ciò che concerne l'assenza dal lavoro generata da una citazione a comparire in tribunale come testimone, è opportuno in proposito distinguere se il destinatario dell'intimazione sia dipendente di un'azienda privata ovvero dipendente pubblico. Nel primo caso, i relativi C.C.N.L. di categoria prevedono il numero di permessi individuali di lavoro o di recuperi orari di lavoro o ancora una quantità di giorni di ferie di cui ha diritto di godere il lavoratore subordinato. Di conseguenza, i permessi per rendere una testimonianza riescono ad essere fruiti senza che il dipendente debba patire alcuna decurtazione dello stipendio, neppure in percentuale oraria.

Per l'impiego pubblico, nel caso in cui la testimonianza sia resa nell'interesse dell'amministrazione, il dipendente deve essere considerato in servizio, altrimenti l'assenza sarà imputata a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali.


Fiorella chiede
domenica 05/02/2012 - Abruzzo

“mercoledì 8/02/2012 sono stata convocata in tribunale per una testimonianza ma per impossibilità di tempo meteo (chiusura autostrada causa neve) non posso presentarmi. Sono soggetta a sanzioni?”

Consulenza legale i 06/02/2012

Il teste che si trova nell'impossibilità di presentarsi deve giustificare la sua assenza: il giudice, se ritiene legittima la causa dell'impedimento, fissa una nuova udienza di assunzione. In particolare, in caso di grave impossibilità, il testimone può inviare al legale che ha provveduto alla chiamata in causa una comunicazione attestante la motivazione della propria impossibilità. In questo modo il legale provvederà in udienza a consegnare al giudice la documentazione ricevuta dal testimone al fine di ottenere una nuova comparizione. Così si impedirà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 255 del c.p.c. per la mancata comparizione dei testimoni in udienza.


Giuliano chiede
mercoledì 25/01/2012 - Emilia-Romagna
“Salve, sono stato citato da un avvocato come testimone in un processo civile. Ho dimenticato presentarmi al processo, cosa succede adesso ?”
Consulenza legale i 26/01/2012

Ai sensi dell'art. 255 del c.p.c. se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione o disporre l'accompagnamento coatto in udienza. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1000 euro.

Di norma l'accompagnamento con la forza pubblica non viene disposto alla prima udienza e il giudice si limita a rinviare ad udienza successiva. Alla seconda assenza non giustificata l'ordine di accompagnamento è invece maggiormente probabile, come l'irrogazione della pena pecuniaria.

Per non incorrere nel rischio di sanzioni il consiglio è quello di presentarsi all'udienza successiva fissata dal giudice nell'ordinanza.
Il testimone ha l'obbligo di presentarsi davanti al giudice e di rispondere secondo verità alle domande che gli saranno rivolte.


Angela chiede
domenica 22/01/2012 - Marche
“salve,sono una dipendente comunale, sono stata testimone di un processo;quindi vorrei chiedervi se è vero che per testimoniare ad un processo, come rimborso devo usare o "l'art19"o le ferie?.”
Consulenza legale i 22/01/2012

In relazione ala possibilità di ottenere una indennità o comunque di non perdere alcun elemento della retribuzione per il testimone che ottempera all'invito notificatogli, è opportuno distinguere a seconda della categoria del soggetto destinatario dell'intimazione.

Nell'impiego pubblico si sono registrati alcuni interventi chiarificatori in tema di permessi retribuiti: da ultima la circolare dell'agenzia delle entrate del 17.04.2003 che, se da un lato sembra parificare i dipendenti pubblici a quelli privati in quanto l'assenza del dipendente che si allontani dal luogo di lavoro per servizio al fine di rendere una testimonianza "può essere imputato a ferie, a permesso breve, a permesso retribuito per motivi personali, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del C.C.N.L. 16.05.1995", finisce poi per distinguere a seconda del motivo per cui la testimonianza viene richiesta. Secondo la predetta circolare, infatti, "nel caso in cui la testimonianza sia resa nell'interesse dell'amministrazione il dipendente deve essere considerato in servizio".

Quindi, nel caso in cui l'assenza sia dovuta per rendere una testimonianza giudiziale ed essa non sia svolta nell'interesse dell'Amministrazione essa sarà imputata a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali. Qualora, invece, il dipendente pubblico si assenti dal servizio per rendere una testimonianza svolta nell'interesse dell'Amministrazione, tale assenza verrà giustificata o per l'intera giornata o per il tempo necessario all'assolvimento di tale compito.


Emanuele chiede
lunedì 31/10/2011 - Basilicata
“Salve non ho mai ricevuto mezzo posta nessun invito a comparire ad un udienza dove sono testimone, ma si evince dalla lettera di un secondo testimone che io vengo ammonito perché non sono comparso ed incorro nelle sanzioni dell'art 255 cpc. Oggi siamo al 31 ottobre il secondo testimone nonché insieme a me l'unico ha ricevuto l'invito a comparire per il gg 2 novembre... come possono scrivere una cosa del genere!?”
Consulenza legale i 19/11/2011

Il consiglio è, per non incorrere in sanzioni, di comparire all'udienza del 2 novembre di cui ha avuto conoscenza indiretta, poiché, anche non avendo ricevuto personalmente la notifica, la stessa potrebbe essersi perfezionata in uno dei modi previsti dalla legge, ad esempio mediante il procedimento di cui all'art. 140 del c.p.c.

All'udienza potrà chiedere che venga verificata la regolarità della notifica alla sua persona: si tratterà di controllare se la parte che doveva notificare l'intimazione ha depositato l'originale della stessa corredata da regolare relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario e se è presente la ricevuta di ritorno (cartolina verde).


Chiara chiede
giovedì 23/06/2011 - Lazio

“Buongiorno, sono stata citata da un avvocato come testimone in un processo civile. Sono obbligata a presentarmi al processo?
Inoltre io abito a Roma e il tribunale si trova a Bari, tutte le spese devo pagarle io?
Se fossi impossibilitata, come mi devo comportare visto che la citazione parla di una sanzione pecuniaria che va da 100 a a 1000 euro?

In attesa di una pronta risposta
Ringrazio anticipatamente”

Consulenza legale i 23/06/2011

Chi è chiamato a testimoniare in un processo civile, e a tal fine viene regolarmente intimato, è obbligato a comparire. Rischia, altrimenti, l’accompagnamento coattivo, obbligatorio già dopo la prima convocazione andata deserta e senza giustificato motivo, a norma del novellato art. 255 del c.p.c. dalla L. n. 69 del 2009 e la comminatoria della sanzione pecuniaria prevista da un minimo di 200 euro a un massimo di 1000 euro. Questo, lo ribadiamo, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo.

L'assenza potrà essere giustificata per motivi di salute (con la produzione di certificati medici) o di lavoro (se l'intimato non si trova in Italia o ha la residenza in un luogo lontano). La documentazione probatoria deve essere depositata in udienza o comunicata al G.I., il quale rinvierà a successiva udienza.

Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, agli artt. 45-48 a cui si rinvia), prevede il diritto per i testimoni ad ottenere un’indennità (invero non molto generosa) per l’impegno profuso. In particolare ai testimoni non residenti nel Comune ove ha sede l’ufficio Giudiziario presso cui sono stati citati spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se preventivamente autorizzato dall'autorità giudiziaria.


Cristina chiede
lunedì 09/05/2011 - Toscana
“Salve,vorrei sapere cosa dovrei fare visto che non posso presentarmi per motivi personali a un processo civile dove sono stata chiamata come testimone ?”
Consulenza legale i 09/05/2011

Ai sensi dell'art. 255 del c.p.c., se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può rinnovare l'intimazione oppure disporne l'accompagnamento coattivo in udienza stessa o ad altra successiva.

L'assenza del testimone può però essere giustificata (evitando che il teste incorra nelle sanzioni di cui allo stesso art. 255 c.p.c.) sia per motivi di salute che di lavoro. Ovviamente la giustificazione dovrà avere un supporto probatorio (ad es. certificato medico) che dovrà essere fatto pervenire al giudice, il quale semplicemente rinvierà l'udienza ad un momento successivo.


Vanda R. chiede
giovedì 05/05/2011 - Friuli-Venezia

“Nel mio istituto comprensivo (scolastico) una dipendente a t. determinato ha chiesto un giorno di permesso per recarsi dal giudice di pace perchè convocata come teste in un processo a suo carico. Ha diritto al permesso per motivi di famiglia o per obblighi di servizio?”

Consulenza legale i 06/05/2011

La distinzione sui motivi posti a fondamento della concessione dei permessi retribuiti resiste nel settore impiegatizio pubblico e particolarmente nel comparto scuola.

il dipendente citato dall’autorità giudiziaria a comparire in qualità di testimone o giudice popolare o onorario - e quindi non per motivi personali – ha diritto di assentarsi per tutto il tempo strettamente necessario e la sua attività è considerata a tutti gli effetti orario di servizio. Il dipendente è tenuto a presentare preventiva comunicazione e a produrre al rientro in servizio la relativa documentazione probatoria” (art. 2 bis Legge 24.3.1978, n. 74).


ALESSIO chiede
martedì 03/05/2011 - Lombardia
“salve,
sono stato intimato per una testimonianza da una ex collega che personalmente non conosco e questa citazione mi ha procurato una forte reazione negativa perché ho dei problemi personali legati ad un divorzio e questo avviso di comparizione nello stesso tribunale mi ha buttato completamente giù;
è possibile che io sia obbligato a comparire per una causa della quale non so nulla in quanto lavoro in un altro ramo dell'azienda e non conosco la persona in causa ??
potrei citarla a mia volta per avermi causato questo disagio ????
grazie mille
Alessio.”
Consulenza legale i 06/05/2011

Come prevede l'art. 255 del c.p.c. il testimone regolarmente intimato che non si presenta può rischiare di incorrere nell'accompagnamento coatto (di norma disposto alla seconda assenza ingiustificata), oltre che una cospicua pena pecuniaria. Questo, ovviamente, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo.

L'assenza potrà essere giustificata per motivi di salute (con opportuna documentazione medica) o di lavoro (se l'intimato si trova all'estero o comunque in un luogo lontano). Il tutto supportato da documentazione probatoria da far pervenire al G.I., il quale rinvierà a successiva udienza.



Matteo chiede
mercoledì 09/03/2011 - Piemonte
“Vorrei chiedervi, se l'obbligo di comparizione è obbligatorio, anche nel caso non si conosca la persona che ha fatto il mio nome e il motivo.
Grazie”
Consulenza legale i 11/03/2011

Sì, chi è chiamato a testimoniare in un processo civile, e a tal fine viene regolarmente intimato, è obbligato a comparire. Qualora non si presentasse, troverà applicazione la norma in esame, indipendentemente dal fatto che il teste conosca o meno la parte processuale che lo ha indicato come testimone.


Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.