La norma in esame, introdotta dalla Riforma Cartabia, si occupa di disciplinare il procedimento attraverso cui si giunge a decisione in seguito alla discussione orale davanti al
Collegio.
Innanzitutto va detto che, come risulta dallo stesso testo del primo comma della norma, il modello decisorio a trattazione completamente orale viene rimesso alla scelta insindacabile del
giudice istruttore, il quale, nel caso in cui decida in tal senso, fissa l’
udienza davanti al collegio, assegnando contestualmente alle parti un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito di note limitate alla
precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per note conclusionali.
All’udienza di discussione orale, il giudice relatore svolge, appunto, la relazione orale della causa, a cui fa seguito, previa ammissione da parte del Presidente, la discussione orale delle parti; all’esito di questa, il collegio pronuncerà sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In mancanza di pronuncia immediata, la sentenza dovrà essere depositata in cancelleria entro i successivi 60 gg.
Come può notarsi, diverse sono le novità che la Riforma Cartabia ha apportato alla
fase decisoria, risultando profondamente modificato, una volta esaurita l’istruzione, il sistema di rimessione della causa al collegio per la decisione a norma dei novellati artt.
189,
275 e del nuovo art. 275 bis c.p.c.
A seguito dell’abrogazione dell’
art. 190 del c.p.c. e con esso dell’udienza d
precisazione delle conclusioni, l’
art. 189 del c.p.c., nella sua nuova formulazione, prevede che il giudice istruttore fissi dinanzi a sé l’udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione, assegnando contestualmente alle parti, salvo concorde rinunzia, tre termini perentori a ritroso, e precisamente:
1. un primo termine, non superiore a 60 giorni prima dell’udienza, per il deposito di
note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, la quale deve avvenire nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi ovvero a norma dell’
art. 171 ter del c.p.c.;
2. un secondo termine non superiore a 30 giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3. un terzo termine non superiore a 15 giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica.
Una volta che si svolge l’udienza fissata ex
art. 189 del c.p.c., ovvero una volta rimessa la causa al collegio, entro 60 giorni da quell’udienza dovrà essere depositata la sentenza.
Accanto a questo, che può definirsi modello decisorio collegiale a trattazione scritta, l’
art. 275 del c.p.c. prevede un modello decisorio a trattazione mista.
Infatti, ciascuna parte può chiedere al
Presidente del Tribunale, nella nota di precisazione delle conclusioni, che la causa sia discussa oralmente davanti al collegio; in tal caso, fatto salvo il rispetto del termine assegnato ex
art. 189 del c.p.c. per il deposito delle sole comparse conclusionali, il Presidente provvede sulla richiesta revocando l’udienza di cui all’art. 189 c.p.c. e fissando con decreto l’udienza di discussione orale dinanzi al collegio (la quale non può tenersi oltre il termine di 60 giorni).