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Articolo 264 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Impugnazione e discussione

Dispositivo dell'art. 264 Codice di procedura civile

La parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare (1). Se chiede un termine per la specificazione, il giudice istruttore fissa un'udienza per tale scopo.

Se le parti, in seguito alla discussione, concordano nel risultato del conto, il giudice provvede a norma del secondo comma dell'articolo precedente (2).

In ogni caso il giudice può disporre, con ordinanza non impugnabile, il pagamento del sopravanzo che risulta dal conto o dalla discussione dello stesso [109 disp. att.] (3).

Note

(1) Non è ammessa una contestazione generica- equiparata ad un difetto di contestazione - a meno che il rendiconto sia particolarmente lacunoso.
Di regola, la parte deve specificare le singole partite che intende contestare ed esporre i motivi di tale contestazione. Secondo alcuni, la parte che si trovi in difficoltà nel contestare in maniera specifica le partite del conto per non poter accedere agli elementi di fatto necessari alla valutazione, può chiedere una consulenza tecnica d'ufficio.
(2) Quando le parti si accordano, il giudice ordina con ordinanza non impugnabile il pagamento delle somme che risultano dovute.
(3) Sia l'ordinanza che ordina l'intero pagamento delle somme che risultano dovute, sia quella che dispone il pagamento del sopravanzo costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell'art. 263 del c.p.c..

Ratio Legis

Quando la parte impugna il conto, si instaura davanti al giudice una discussione volta a far raggiungere alle parti un accordo, totale o parziale. Se l'accordo non è raggiunto, ha inizio un vero e proprio giudizio sulla veridicità del rendiconto, che si chiude con sentenza appellabile.

Spiegazione dell'art. 264 Codice di procedura civile

L'andamento del rendiconto dipende dal comportamento processuale concretamente tenuto dalla controparte.

Una volta che la parte obbligata ha presentato il conto, può verificarsi che le risultanze di quest'ultimo vengano contestate dal gestito; a seguito di tale contestazione si apre la fase contenziosa, la quale avrà ad oggetto l'esattezza del documento contabile e la congruità delle scelte compiute

L'impugnazione può essere proposta in forma scritta ovvero oralmente (se proposta oralmente se ne dovrà dare atto nel verbale di udienza).
Persistendo la contestazione, totale o parziale, il processo continua secondo le regole ordinarie.

Dispone il primo comma che la parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare.
Ciò, tuttavia, non deve far ritenere del tutto inammissibile una contestazione generica e globale, la quale potrà aversi nel caso in cui il rendiconto presentato sia estremamente lacunoso e incompleto, impedendo al soggetto che lo contesta di muovere specifiche osservazioni.

Nulla viene detto in relazione al termine ultimo in cui sia possibile muovere censure avverso il documento contabile, il quale, in assenza di espresse indicazioni, è stato individuato nell'udienza di precisazioni delle conclusioni.

Una volta impugnato il conto, possono verificarsi due ipotesi, ossia:
  1. all'originaria contestazione si sostituisce un sopravvenuto accordo in seguito alla discussione del documento contabile innanzi al giudice.
In tal caso potrà essere pronunciata l'ordinanza di pagamento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 263, 2° co., 264, 2° co., la quale costituisce titolo esecutivo.
  1. il dissenso, anche parziale, fra le parti persiste: in questo caso si rende necessario decidere sul rendiconto con sentenza.

Il giudice, tuttavia, conserva il potere di pronunciare con ordinanza non impugnabile, costituente titolo esecutivo ai sensi dell'[[109dispatt]], il pagamento del sopravanzo, che risulta dal conto o dalla discussione dello stesso.

L'ordinanza di pagamento del sopravanzo è prevista dal terzo comma e si fonda su presupposti diversi rispetto alle ordinanze che si basano sull'accordo delle parti.
Il sopravanzo è costituito dall'attivo parziale del conto, risultante dalla differenza fra le partite accettate e quelle contestate.
Per poter emanare l'ordinanza il giudice dovrà verificare ulteriormente che le rimanenti partite contestate possano aumentare ma non diminuire la risultanza finale del sopravanzo.

Come si è prima accennato, il relativo provvedimento costituisce titolo esecutivo, la cui natura è funzionalmente simile ad una condanna provvisionale ovvero ad un provvedimento monitorio.
L'ordinanza di pagamento del sopravanzo non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. comma 7°.

Massime relative all'art. 264 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 30506/2019

Nel giudizio di rendiconto promosso nei confronti del soggetto obbligato alla presentazione del conto al fine di ottenere il pagamento del saldo di gestione, tale soggetto è tenuto, a prescindere dalla sua formale funzione di convenuto, a fornire tutti gli elementi utili per la ricostruzione della gestione stessa - ed in tal caso spetta a chi contrasti le sue affermazioni documentate dimostrare la loro erroneità -, mentre alla lacunosità o incompletezza delle prove fornite dalle parti sopperisce comunque l'istruttoria disposta di ufficio dal giudice (con la consulenza tecnica e con il giuramento ex art. 265 c.p.c., o con quello suppletorio). (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/03/2017).

Cass. civ. n. 19991/2012

In tema di rendimento dei conti, la disposizione dell'art. 264 cod. proc. civ., secondo la quale la parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare, è applicabile solo nel caso in cui il conto sia reso nella forma e per gli effetti di cui all'art. 263 cod. proc. civ. e la relativa procedura sia stata prescelta dal giudice mediante l'adozione dei provvedimenti all'uopo occorrenti, poiché solo un rendimento del conto ordinato e completo può consentire una sua impugnativa specifica, laddove in ogni altra ipotesi il conto è soggetto agli apprezzamenti del giudice di merito come qualsiasi elemento indiziario di prova. (Rigetta, App. Torino, 21/11/2006).

Cass. civ. n. 25349/2009

In tema di rendimento dei conti, la mancata produzione dei documenti giustificativi, privando di attendibilità il conto, equivale all'omessa presentazione dello stesso, con conseguente impossibilità della sua impugnativa ai sensi dell'art. 264 c.p.c.

Cass. civ. n. 4091/2007

In tema di rendimento dei conti, la disposizione dell'art. 264 c.p.c., secondo la quale la parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare, è applicabile solo nel caso in cui il conto sia reso nella forma e per gli effetti di cui all'art. 263 c.p.c. e la relativa procedura sia stata prescelta dal giudice mediante l'adozione dei provvedimenti all'uopo occorrenti, poiché solo un rendimento del conto ordinato e completo può consentire una sua impugnativa specifica, laddove in ogni altra ipotesi il conto è soggetto agli apprezzamenti del giudice di merito come qualsiasi elemento indiziario di prova.

Cass. civ. n. 2216/1976

L'impugnazione di un conto, a norma dell'art. 264 c.p.c., deve essere fondata sulla specificazione sia delle partite che si intendono contestare sia dei motivi della contestazione. Di conseguenza, nessuna rilevanza può essere attribuita a generiche doglianze concernenti le modalità di presentazione del conto, nonché ad osservazioni di preteso disordine dei documenti giustificativi ed al difetto di un elenco dei medesimi.

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