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Articolo 81 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Fissazione delle udienze d'istruzione

Dispositivo dell'art. 81 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Le udienze d'istruzione per ogni causa sono fissate di volta in volta dal giudice istruttore.

Nello stesso processo l'intervallo tra l'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti e la prima udienza d'istruzione, e quello tra le successive udienze di istruzione, non può essere superiore a quindici giorni, salvo che, per speciali circostanze, delle quali dovrà farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore.

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