Quando l'esibizione è ordinata ad un terzo, il giudice istruttore deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo (1), e prima di ordinare l'esibizione può disporre che il terzo sia citato in giudizio, assegnando alla parte istante un termine per provvedervi (2).
Il terzo può sempre fare opposizione contro l'ordinanza di esibizione, intervenendo nel giudizio prima della scadenza del termine assegnatogli (3).
Note
Per altri, la citazione del terzo dà vita ad un procedimento incidentale di natura meramente istruttoria, che dovrebbe concludersi con semplice ordinanza e non con sentenza.
Quanto all'opposizione eventualmente proposta dal terzo, la giurisprudenza ritiene che il provvedimento con il quale il giudice decide abbia contenuto e natura di sentenza, decidendo su di una questione incidentale del processo, impugnabile con il rimedio ordinario dell'appello: ciò anche se essa riveste la forma dell'ordinanza sottoscritta dal solo presidente del collegio o dal g.i. in funzione di tribunale in composizione monocratica. Secondo questo orientamento, se il terzo notifica ad una parte il provvedimento che decide sul merito e sulla legittimità dell'ordine di esibizione, nei confronti del destinatario decorre il termine breve per proporre impugnazione.