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Articolo 211 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Tutela dei diritti del terzo

Dispositivo dell'art. 211 Codice di procedura civile

Quando l'esibizione è ordinata ad un terzo, il giudice istruttore deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo (1), e prima di ordinare l'esibizione può disporre che il terzo sia citato in giudizio, assegnando alla parte istante un termine per provvedervi (2).

Il terzo può sempre fare opposizione contro l'ordinanza di esibizione, intervenendo nel giudizio prima della scadenza del termine assegnatogli (3).

Note

(1) Il nostro ordinamento tutela il terzo destinatario di una istanza di esibizione prevedendo una serie di cautele a suo favore volte ad evitare che dall'esibizione dei documenti possa derivargli un grave danno o che egli possa essere costretto a violare il segreto professionale o d'ufficio.
(2) La mancata citazione del terzo entro il termine fissato dal giudice comporterebbe, secondo la dottrina, la decadenza della parte dal diritto di chiedere l'esibizione o comunque varrebbe come rinuncia all'istanza.
(3) L'ipotesi prevista dall'articolo in commento, secondo parte della dottrina, consisterebbe in un vero e proprio intervento volontario nel giudizio ex art. 105 del c.p.c.. Il terzo assumerebbe quindi la qualità di parte del processo.
Per altri, la citazione del terzo dà vita ad un procedimento incidentale di natura meramente istruttoria, che dovrebbe concludersi con semplice ordinanza e non con sentenza.
Quanto all'opposizione eventualmente proposta dal terzo, la giurisprudenza ritiene che il provvedimento con il quale il giudice decide abbia contenuto e natura di sentenza, decidendo su di una questione incidentale del processo, impugnabile con il rimedio ordinario dell'appello: ciò anche se essa riveste la forma dell'ordinanza sottoscritta dal solo presidente del collegio o dal g.i. in funzione di tribunale in composizione monocratica. Secondo questo orientamento, se il terzo notifica ad una parte il provvedimento che decide sul merito e sulla legittimità dell'ordine di esibizione, nei confronti del destinatario decorre il termine breve per proporre impugnazione.

Spiegazione dell'art. 211 Codice di procedura civile

Nei casi in cui una parte chiede l'esibizione nel corso del giudizio di un documento o di altra cosa che siano in possesso di un terzo, il giudice istruttore dovrà cercare di conciliare nel miglior modo possibile l'interesse della giustizia con il rispetto dei diritti del terzo.

Per tale ragione la norma in esame consente allo stesso giudice, qualora lo ritenga opportuno, di convocare preventivamente il terzo per sentire le sue eventuali ragioni.
Per adempiere a tale dettato normativo, si prevede che il giudice disponga che la parte istante provveda a citare il terzo in giudizio entro un termine prefissato, la cui mancata osservanza determina la decadenza dal diritto all'esibizione, purchè questa sia eccepita dalla controparte interessata.

Se il terzo non dovesse essere citato in giudizio, gli sarà sempre consentito di fare opposizione all'ordine di esibizione, intervenendo spontaneamente nel giudizio, ma prima che scada il termine assegnatogli per l'esibizione.

Sia nel caso di citazione in giudizio del terzo che di suo intervento spontaneo, si viene ad instaurare un giudizio incidentale, la cui natura ha dato luogo a contrastanti opinioni in dottrina e giurisprudenza.

In particolare, secondo la tesi prevalente si viene ad instaurare un incidente con finalità meramente istruttorie, in cui il terzo non assume la qualità di parte, poiché il suo intervento nel giudizio è soltanto volto a meglio informare il giudice sulle ragioni che potrebbero impedire di soddisfare l'ordine di esibizione o comportare la previsione di modalità non pregiudizievoli per l'adempimento dell'ordine.
In tal senso si argomenta, tra l’altro, dalla forma che assume il provvedimento con il quale si conclude tale incidente, ossia quella dell’ordinanza revocabile d'ufficio o su istanza della parte interessata

Una dottrina minoritaria, affiancata dalla giurisprudenza, invece, ritiene che si venga qui a configurare un vero e proprio procedimento di accertamento incidentale, del tutto simile a quello di verificazione delle prove documentali, in cui il terzo assume la qualità di parte in causa, con la conseguenza che si dovrà costituire in giudizio a mezzo di difensore e che il provvedimento finale del giudice avrà contenuto e natura di sentenza, come tale impugnabile in appello.

Massime relative all'art. 211 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 952/1976

Il provvedimento col quale il giudice decide sull'opposizione contro l'ordinanza di esibizione, proposta dal terzo intervenuta nel giudizio, a norma dell'art. 211 c.p.c., ha contenuto e natura di sentenza: pertanto, qualora esso rivesta la forma dell'ordinanza sottoscritta dal solo presidente del collegio, può essere impugnato col gravame ordinario dell'appello nel termine di un anno dal suo deposito, come risulta dal combinato disposto degli artt. 161 e 354 c.p.c., in quanto l'ammissibilità di altri rimedi per denunciare l'inesistenza del provvedimento (querela nullitatis proponibile in ogni tempo od eccezione opponibile in sede esecutiva) non esclude la sua impugnazione in via ordinaria.

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