L'ispezione di luoghi (1), di cose mobili e immobili, o delle persone è disposta dal giudice istruttore (2), il quale fissa il tempo, il luogo e il modo dell'ispezione (3) [93 disp. att.].
Note
(1)
Il mezzo di prova dell'ispezione è previsto dall'art. 118 del c.p.c., il quale stabilisce che se la parte cui l'ordine di ispezione è rivolto rifiuta senza giusto motivo di eseguirlo, il giudice può desumerne contro di essa argomenti di prova ai sensi del secondo comma dell'art. 116 del c.p.c.; qualora, invece, il rifiuto provenisse dal terzo, il giudice lo condanna ad una pena pecuniaria da euro 250 ad euro 1.500.
I presupposti dell'ispezione sono:
- che sia l'unico mezzo utilizzabile per l'accertamento di alcuni fatti specifici;
- che non comporti gravi danni alla parte o al terzo coinvolti;
- che non li costringa a violare un segreto professionale, d'ufficio o di Stato.
I presupposti dell'ispezione sono:
- che sia l'unico mezzo utilizzabile per l'accertamento di alcuni fatti specifici;
- che non comporti gravi danni alla parte o al terzo coinvolti;
- che non li costringa a violare un segreto professionale, d'ufficio o di Stato.
(2)
L'ispezione può essere disposta d'ufficio dal giudice istruttore: in ciò si differenzia dall'esibizione di cose e documenti prevista dall'art.210 c.p.c., per la quale è prevista la previa istanza di parte. La ragione di tale diversità sta nel fatto che con l'ispezione il giudice mira ad ottenere informazioni determinanti ai fini della decisione mediante la conoscenza diretta delle caratteristiche delle cose, dei luoghi o delle persone ispezionati.
(3)
Il giudice istruttore dispone l'ispezione, d'ufficio o in accoglimento di una istanza di parte, con ordinanza istruttoria, modificabile e revocabile dal giudice che l'ha emessa e soggetta al controllo del collegio in sede di decisione della causa (artt. 177 e 178 c.p.c.). Se l'ordinanza è emessa fuori udienza, va comunicata, come di regola, alle parti costituite, ma anche alla parte contumace o al terzo che dovranno subire l'ispezione su di sé (come persona) o su propri beni.
Con la stessa ordinanza di ammissione, il g.i. è tenuto a fissare tempo, luogo e modalità dell'assunzione, ai sensi degli artt. 202 e ss.
Con la stessa ordinanza di ammissione, il g.i. è tenuto a fissare tempo, luogo e modalità dell'assunzione, ai sensi degli artt. 202 e ss.