Gli istituti dell'astensione e della ricusazione, previsti da questa norma con riferimento alla figura del consulente tecnico di ufficio, hanno lo scopo di garantire la terzietà ed imparzialità di questo ausiliario del giudice, assicurando che lo stesso non risulti legato ad alcuna parte del processo, al pari di quanto è previsto per la figura del giudice.
L'
ordinanza di nomina va
notificata a cura della
cancelleria al c.t.u., e deve contenere l’invito a comparire all'udienza; non risultando ricompresa tra gli atti tassativamente indicati all’
art. 292 del c.p.c., essa non va notificata alla parte contumace.
Ricevuta la nomina, il consulente può rifiutarsi o astenersi.
Egli ha facoltà di rifiutare se non risulta iscritto all'apposito albo istituito presso il tribunale, ed in tal caso non sarà neppure necessario addurre alcun motivo o giustificazione (al giudice non resta che disporne la sostituzione).
Se, invece, il consulente designato è regolarmente iscritto all'albo, egli sarà obbligato all'incarico e, per essere esonerato, deve richiedere al giudice l'autorizzazione ad astenersi.
Sia il rifiuto dell'incarico (nel caso di c.t.u. non iscritto all'albo) che la richiesta di astensione (nel diverso caso di c.t.u. iscritto all'albo e dunque obbligato all'ufficio) vanno indirizzati al giudice che ha disposto la nomina, almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione.
Secondo quanto disposto dall’
art. 89 delle disp. att. c.p.c., l'istanza di astensione va proposta con
ricorso, e dunque in forma scritta; tuttavia, si ritiene anche consentita una sua proposizione in forma orale, potendo essere raccolta in un
processo verbale redatto dal cancelliere del giudice competente.
E’ stato affermato che il termine a cui qui si fa riferimento non ha carattere perentorio, non essendo prevista alcuna sanzione di nullità, con la conseguenza che sia il rifiuto che l’istanza di astensione possono essere manifestati anche all'udienza di comparazione, purché prima del giuramento.
Solo di recente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la previsione del termine di cui al secondo comma dell'art. 192, preclude definitivamente la possibilità di far valere in un momento successivo la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo.
Altro strumento per mezzo del quale si intende garantire l'imparzialità del c.t.u. è la possibilità, riconosciuta a ciascuna delle parti, di sollevare istanza di ricusazione.
Per quanto concerne i possibili motivi di ricusazione, occorre richiamare la norma che disciplina i casi di astensione del giudice, ossia l’
art. 51 del c.p.c..
Costituiscono, ad esempio, giuste cause di ricusazione (ma anche di astensione), le seguenti:
a) aver prestato la propria opera professionale per conto di una delle parti;
b) esser legato da rapporti di parentela, coniugio o amicizia con una delle parti;
c) aver già ricoperto l'ufficio di c.t.u. in altro grado del processo;
d) lavorare alle dipendenze o per conto di una delle parti o di un soggetto terzo controinteressato all'esito della lite.
e) essere stato in precedenza consulente tecnico di parte di una delle parti.
L'istanza di ricusazione deve essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha provveduto alla nomina, almeno tre giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione del c.t.u.
In caso di mancata proposizione dell'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio entro il termine previsto dall'art. 192, deve intendersi preclusa definitivamente la possibilità di far valere in un momento successivo la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimarrà ritualmente acquisita agli atti del processo.
Il predetto termine di tre giorni viene considerato come non perentorio, con la possibilità, pertanto, di avanzare la domanda di ricusazione in un momento successivo.
Anche qui contraria risulta essere l'unanime giurisprudenza di legittimità, la quale propende per la perentorietà del termine, con conseguente definitiva preclusione di un'istanza formulata oltre tale limite temporale.
Può verificarsi il caso che il consulente si avvalga della prestazione d'opera di altro ausiliario, e ciò ex art. 56, 3° co., D.P.R. n. 115 del 2002; in tale ipotesi, anche nei riguardi di quest'ultimo varrà quanto sopra detto in tema di istanza di ricusazione.
Sull'astensione e sulla ricusazione si provvede con ordinanza non impugnabile (neppure con
ricorso per cassazione), la quale dovrà essere inserita nel fascicolo di ufficio ex art. 89 disp. att., e nel contesto della quale si potrà contestualmente procedere ad una nuova nomina.