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Articolo 252 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Identificazione dei testimoni

Dispositivo dell'art. 252 Codice di procedura civile

Il giudice istruttore richiede al testimone il nome, il cognome, [la paternità], l'età (1) e la professione, lo invita a dichiarare se ha rapporti di parentela, affinità, affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti, oppure interesse nella causa (2).

Le parti possono fare osservazioni sull'attendibilità del testimone, e questi deve fornire in proposito i chiarimenti necessari (3). Delle osservazioni e dei chiarimenti si fa menzione nel processo verbale prima dell'audizione del testimone.

Note

(1) La menzione della paternità (e della maternità) si deve ritenere omessa ai sensi della l. 31 ottobre 1955, n. 1064 (Disposizioni relative alle generalità): essa va sostituita con l'indicazione del luogo e data di nascita (di fatto, quindi, è superato anche l'obbligo di indicare l'età).
Se il testimone dichiara false generalità, egli è perseguibile penalmente ex art. 495 c.p. (reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali o di altri); invece, il rifiuto ingiustificato di rendere le proprie generalità equivalendo a rifiuto di deporre, rende impossibile la testimonianza stessa.
(2) L'inesistenza di rapporti familiari, di dipendenza o di interessi in causa del testimone, nella prassi viene espressa dichiarando a verbale che il teste è indifferente.
(3) Sulle eventuali contestazioni sorte circa la legittimazione a deporre del testimone, il giudice istruttore decide con ordinanza di natura istruttoria (art. 245 del c.p.c.). Di norma le contestazioni precedono l'espletamento della prova testimoniale, ma nulla vieta che esse siano presentate anche dopo la deposizione.
Quanto all'attendibilità o credibilità della testimonianza resa, il giudice istruttore ha il potere di operare una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità (sempre che la sua decisione sia adeguatamente motivata).

Ratio Legis

Gli adempimento previsti dalla norma in esame assolvono a diverse funzioni: l'identificazione dei testimoni; la possibilità per il giudice di escludere i testimoni incapaci ex art. 246 c.p.c. - non già esclusi al momento dell'ammissione della prova testimoniale; l'opportunità di valutare se sussistano ragioni di parzialità del testimone che possano rendere inattendibile la sua deposizione.

Brocardi

Idonei non videntur testes, quibus imperavi potest ut testes fiant
In testimoniis autem dignitas, fides, mores, gravitas examinanda est: et ideo, testes qui adversus fidem suam testationis vacillant, audiendi non sunt
Inimico testi credi non oportet

Spiegazione dell'art. 252 Codice di procedura civile

Ulteriore adempimento preliminare all’acquisizione della deposizione del teste è quello previsto dal primo comma della norma in esame, il quale fa riferimento ad una attività di controllo che il giudice è tenuto ad effettuare in relazione all'imparzialità del testimone.

Se il teste dovesse rifiutarsi di declinare le proprie generalità, si ritiene applicabile l'art. 256 del c.p.c., anche se quest’ultima norma disciplina espressamente solo i casi di rifiuto di deporre ovvero di sospetto di falsità o reticenza nella deposizione.

In applicazione della suddetta norma, pertanto, il giudice deve denunciare il teste che rifiuta, senza giustificato motivo, di declinare le proprie generalità, mentre il teste che declina false generalità incorre nel reato di cui all'art. 495 del c.p..

La seconda parte dello stesso primo comma prevede che il giudice istruttore deve invitare il teste a dichiarare la sussistenza di rapporti di parentela, affinità, affiliazione e dipendenza con alcuna delle parti ovvero se ha interesse alla causa pendente.

Tale disposizione trova il suo fondamento in un duplice ordine di motivazioni:
  1. le dichiarazioni relative ai rapporti di parentela, affinità, affiliazione e dipendenza con le parti o di interesse nella controversia consentono l'accertamento della capacità di testimoniare e del divieto di deporre, e l'eventuale esclusione del teste colpito da incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 del c.p.c.;
  2. le stesse dichiarazioni consentono di individuare possibili ragioni di imparzialità del testimone.

Il provvedimento in forza del quale il giudice esclude il teste per il ricorrere di una delle ipotesi di cui all'art. 246 c.p.c. riveste la forma dell’ordinanza, ai sensi dell'art. 205 del c.p.c..

Il secondo comma della norma consente alle parti di fare osservazioni sull'attendibilità del teste, il quale è tenuto a fornire in proposito i chiarimenti necessari.
Sia delle osservazioni delle parti che dei chiarimenti forniti dal teste deve essere fatta menzione nel processo verbale.

Il giudizio di attendibilità consente non solo l'esclusione del teste colpito da incapacità a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c., ma è volto anche a fondare l'attendibilità del teste, intesa quale generica capacità di dire la verità; il medesimo teste è tenuto a rendere nota qualsiasi ragione di eventuale inattendibilità.

Le osservazioni avanzate dalle parti non possono consistere in apprezzamenti personali, ma devono riguardare oggettivamente solo fatti che possono far dubitare dell'obiettività del teste.

Massime relative all'art. 252 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 16056/2016

L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Rigetta, App. Roma, 24/04/2013).

Cass. civ. n. 10347/2016

In materia di prova testimoniale, la deposizione può essere ritenuta attendibile anche limitatamente a determinati contenuti, a condizione che, tra la parte del narrato ritenuta inattendibile ed il resto ritenuto meritevole di credito, non sussista un rapporto di causalità necessaria o l'una non costituisca un imprescindibile antecedente logico dell'altro.

Cass. civ. n. 19215/2015

La valutazione sull'attendibilità di un testimone ha ad oggetto il contenuto della dichiarazione resa e non può essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne "ex ante" la capacità a testimoniare. (Nella specie, la S.C. ha censurato la decisione della Corte di merito - confermativa di quella del giudice di prime cure - di non ammettere la dedotta prova testimoniale in ragione della ritenuta inattendibilità, "ab origine", degli indicati testimoni, perché residenti stabilmente nell'immobile oggetto del contratto di locazione "sub iudice").

Cass. civ. n. 25663/2014

Nelle cause per separazione personale dei coniugi - in cui ciascuno di essi muove all'altro addebiti integranti gli estremi della separazione per colpa - l'indagine testimoniale, sia nel momento dell'acquisizione delle deposizioni, sia in quello finale della loro valutazione in un contesto globale, è particolarmente delicata ed il giudice, pur tenendo in debito conto i rapporti di parentela, dipendenza o similari, che possono spingere i terzi ad una scarsa obiettività, deve considerare le deposizioni di tutti e giudicare della scarsa attendibilità di un teste non apoditticamente, in base al solo rapporto che lo lega alla parte che lo ha indotto, ma secondo la verosimiglianza delle circostanze affermate e la conferma che queste possono trovare nelle deposizioni di altri testi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva fondato il proprio convincimento, oltre che su circostanze riferite ai testimoni escussi da uno dei coniugi, anche su fatti omogenei registrati alla presenza dei medesimi testi o narrati da altri testimoni, per quanto figli minori delle parti). (Rigetta, App. Napoli, 16/05/2012).

Cass. civ. n. 11511/2014

La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili. (Rigetta, App. Milano, 18/07/2006).

Cass. civ. n. 1188/2007

La valutazione della sussistenza o meno dell'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., è rimessa - così come quella inerente all'attendibilità dei testi e alla rilevanza delle deposizioni - al giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. (Cassa senza rinvio, App. Milano, 27 Settembre 2002).

Cass. civ. n. 21412/2006

La valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Nella specie, la S.C., con riferimento ad un ricorso in tema di impugnazione di licenziamento disciplinare, ha rigettato il motivo con il quale erano state contestate le risultanze testimoniali, rilevando l'assenza di vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata con la quale era stato idoneamente rilevato che i testi escussi non avevano fornito indicazioni univoche tali da poter considerare provata l'affissione del codice disciplinare nei termini voluti dalla legge, oltre all'emergenza della totale incertezza in ordine alla natura e al contenuto dei fogli presenti in bacheca e all'accessibilità di quest'ultima). (Rigetta, App. Roma, 14 Giugno 2004).

Cass. civ. n. 11377/2006

L'incapacità a testimoniare, prevista dall'articolo 246 c.p.c., che si identifica con l'interesse a proporre la domanda o a contraddirvi di cui all'articolo 100 c.p.c., determina la nullità della deposizione e non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata a farla valere al momento dell'espletamento della prova o nella prima difesa successiva, restando altrimenti sanata ai sensi dell'articolo 157, secondo comma, c.p.c. Qualora, per difetto di eccezione o per rigetto della medesima, la testimonianza resti validamente acquisita al processo, non resta tuttavia escluso il potere del giudice di procedere alla valutazione della deposizione, sotto il profilo dell'attendibilità del testimone, tenendo conto anche della situazione potenzialmente produttiva di incapacità.

Cass. civ. n. 1101/2006

L'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello - giuridico, personale e concreto - che comporterebbe, in ipotesi, la legittimazione del teste alla proposizione dell'azione ovvero all'intervento o alla chiamata in causa. Il relativo giudizio sulla sussistenza o meno di detta incapacità a testimoniare è rimesso - così come quello inerente all'attendibilità dei testi e alla rilevanza delle deposizioni - al giudice del merito, che è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Cass. civ. n. 4776/2005

In tema di prova testimoniale, le disposizioni limitative della capaceità dei testi, come quelle relative alla loro identificazione, sono dettate nell'esclusivo interesse delle parti, le quali devono denunziarne la inosservanza in sede di assunzione della prova, o nella prima difesa successiva, senza di che tale nullità deve ritenersi sanata.

Cass. civ. n. 4404/1998

La parte rimasta contumace in primo grado non può godere, nel giudizio di appello, di diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita in quel primo giudizio, e deve, conseguentemente, accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi. (Nella specie, l'appellante, contumace in primo grado, aveva, in sede di appello, proposto eccezione di irritualità, per difetto di indicazione dei testimoni — giusto disposto dell'art. 252 c.p.c. — della prova testimoniale esperita in primo grado. La S.C., nel confermare la pronuncia del giudice di merito, ha sancito il principio di diritto di cui in massima, aggiungendo, ancora, che la prescrizione di cui al ricordato art. 252, non attenendo all'ordine pubblico, deve essere necessariamente eccepita dalla parte, che ne ha facoltà «nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso», ex art. 157 del codice di rito — disposizione, quest'ultima, all'evidenza riferita allo stesso grado del processo nel quale la nullità si sia verificata —, con conseguente sanatoria del vizio sia nei confronti del convenuto costituito, ma intempestivo nella proposizione dell'eccezione, sia, a più forte ragione, del convenuto contumace).

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