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Articolo 115 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Rinvio della discussione

Dispositivo dell'art. 115 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Si applica alle udienze del collegio la disposizione dell'articolo 82.

Il collegio può inoltre rinviare la discussione della causa per non più di una volta soltanto per grave impedimento del tribunale o delle parti e non oltre la seconda udienza successiva a quella fissata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 190 del codice.

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