Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.
[Se per legittimo impedimento (1) l'interdicendo o l'inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova (2).]
Note
(1)
Viene annoverato tra le ipotesi di legittimo impedimento il rifiuto a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando nel caso in cui sia il frutto dell'alterazione psicologica del soggetto.
(2)
Vista l'importanza dell'esame dell'interdicendo o inabilitando, quando questi non possano presenziare all'udienza sarà il giudice a recarsi da loro e dovrà procedere personalmente all'esame non essendo ammissibile delega alcuna.