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Articolo 250 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Intimazione ai testimoni

Dispositivo dell'art. 250 Codice di procedura civile

L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima (1) (2) ai testimoni ammessi dal giudice istruttore [202, 245 c.p.c.] di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice (3) che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti [103, 104 disp. att.].

L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata. (4)

L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a posta elettronica certificata o a mezzo telefax. (5)

Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento. (5)

Note

(1) Un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene priva di conseguenze negative la mancata intimazione del testimone che sia però comparso in udienza (spontaneamente o su invito di parte) per rendere la deposizione.
Se, invece, il teste non intimato non compare, in primo luogo si esclude che nei suoi confronti possano essere adottate le sanzioni pecuniarie di cui al primo comma dell'art. 255; inoltre, la parte che non ha intimato il testimone decade dal diritto di far assumere la prova, salvo che l'altra parte dichiari di avervi interesse (art. 104 disp. att.).
Il giudice istruttore, tuttavia, può ritenere giustificata l'omissione dell'intimazione, qualora la parte fornisca immediatamente, nella stessa udienza fissata per l'assunzione della testimonianza (e comunque non oltre l'udienza successiva) una giustificazione fondata. In tal caso, il g.i. revocherà il provvedimento con cui ha disposto la decadenza dalla prova e fisserà una nuova udienza per l'assunzione della prova testimoniale (art. 104 disp. att. e 208 ultimo comma, c.p.c.).
(2) Per quanto riguarda i termini entro cui va effettuata la notificazione si deve guardare alle disposizioni di attuazione del codice civile.
L'art. 103 dispone che l'intimazione vada fatta almeno sette giorni prima dell'udienza nella quale il teste debba essere sentito. Solo su autorizzazione del giudice tale termine può essere ridotto, in casi di urgenza. L'articolo prosegue elencando i contenuti dell'atto di intimazione (che non è altro se non un atto di citazione semplificato:
1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;
2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;
3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;
4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.
Il teste al quale sia giunta tardivamente l'intimazione non avrà l'obbligo di comparire e pertanto non potrà subire le sanzioni previste all'art. 255.
(3) Nell'atto di intimazione è necessario indicare con precisione l'ufficio giudiziario (es.: Tribunale di Milano), nonché - se presente - la sezione innanzi alla quale la causa è stata instaurata: va poi indicato il nome del giudice-persona fisica cui è stata assegnata la trattazione della causa, insieme alle indicazioni di giorno e ora dell'udienza.
(4) Comma aggiunto con d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
(5) Comma aggiunto con D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in l. 14 maggio 2005, n. 80.

Spiegazione dell'art. 250 Codice di procedura civile

La norma in esame disciplina le modalità attraverso cui deve essere intimato ai testimoni di comparire all'udienza.
L'intimazione non è un atto indispensabile per l'assunzione della prova testimoniale, in quanto al mancato espletamento di tale atto può sempre sopperire la presentazione in udienza del teste, il quale può essere venuto in altro modo a conoscenza della data e del luogo dell'udienza.
Allo stesso modo, l'irritualità del compimento di tale attività viene sanata a seguito della presentazione del terzo intimato (si applicano, dunque, le regole generali in materia di nullità per violazione delle forme).

L’attività qui prevista costituisce a sua volta un onere per la parte che richiede di avvalersi della prova testimoniale, con la conseguenza che, se non viene adempiuto, la medesima parte decadrà dal diritto alla prova costituenda, e ciò in conformità a quanto disposto dall'art. 104 delle disp. att. c.p.c..
Qualora, invece, la parte adempia a tale onere ed il teste, pur regolarmente intimato, non si presenti, il giudice sarà legittimato ad ordinare una nuova intimazione, ovvero a disporne l'accompagnamento coattivo all'udienza stessa o ad altra successiva; con la medesima ordinanza, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può anche comminare una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro, secondo quanto previsto dall'art. 255 del c.p.c..

A seguito della modifica introdotta dall'art. 2 comma 3 del D.L. 14.3.2005, n. 35, conv., con modificazioni, in L. 14.5.2005, n. 80, la legittimazione all'intimazione dei testi compete, oltre che all'ufficiale giudiziario, anche al difensore della parte interessata.

Unico presupposto richiesto ai fini del compimento di questa attività da parte del difensore è che lo stesso sia munito di procura rilasciata dalla parte, presupposto che può desumersi in via interpretativa dalla logica del sistema, non essendo espressamente detto nella norma in esame.

L'intimazione effettuata dal difensore deve contenere, secondo quanto previsto dall'art. 103 delle disp. att. c.p.c.:
1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;
2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;
3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;
4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro.

Sempre in conformità a quanto disposto dall’art.103 disp. att. c.p.c., l'intimazione deve essere notificata dall'ufficiale giudiziario o dal difensore nel termine di almeno sette giorni prima dell'udienza (il termine originariamente previsto era di tre giorni); qualora ricorrano ragioni d'urgenza, tale termine può essere ridotto con provvedimento del giudice.

Per quanto concerne le modalità di notificazione dell'intimazione da parte dell'ufficiale giudiziario, la norma precisa che lo stesso, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, effettuando consegna dell'atto a mani, ovvero mediante servizio postale.

L'atto, che nella prassi viene redatto dal difensore della parte che ha indicato il teste, deve contenere l'indicazione del giudice che tratta la causa, nonché gli estremi della causa medesima.
In forza di quanto previsto dal secondo comma della norma (modificato dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196), se l'atto non viene consegnato nelle mani del destinatario o se viene notificato a mezzo posta, deve essere inserito in busta chiusa e sigillata.

Con riferimento, invece, alla notificazione dell'intimazione effettuata dal difensore, essa può attuarsi attraverso l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo telefax o posta elettronica certificata.
Nel caso di invio di lettera raccomandata viene richiamato l'art. 152 del c.p.p., il quale ammette che le notificazioni richieste dalle parti penali possano essere sostituite dall'invio di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Se il difensore decide di avvalersi di tale forma di notificazione, avrà l'obbligo di depositare nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, unitamente all'avviso di ricevimento (deposito e attestazione di conformità possono essere effettuati anche in sede di udienza di assunzione della prova costituenda).
La trasmissione dell'intimazione ai testimoni mediante fax è disciplinata dalla L. 7.6.1993, n. 183, che consente agli avvocati di inviare a mezzo fax la copia di un atto o di un provvedimento del processo, considerandola conforme all'originale, purché ricorrano determinate condizioni (ossia, il rilascio ai difensori della procura alle liti, la sottoscrizione leggibile da parte dell'avvocato che trasmette e la sottoscrizione per conferma apposta dal difensore ricevente).

La notificazione a mezzo posta elettronica certificata è espressamente regolata dal codice di rito all'art. 149 bis del c.p.c., oltre che dalle disposizioni relative alla sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti informatici teletrasmessi (artt. 6 e 7 D.P.R. 13.2.2001, n. 123).

In tema di ricezione e attestazione temporale, l'art. 8, D.P.R. 13.2.2001, n. 123 precisa che la notificazione si intende perfezionata alla data apposta dal notificatore alla ricevuta di consegna mediante la procedura di validazione temporale, a norma del D.P.R. 10.11.1997, n. 513, con l'ulteriore specificazione che, in relazione alle notificazioni eseguite dalla cancelleria e dall'ufficiale giudiziario, la data riportata nella ricevuta di consegna tiene luogo della suddetta procedura di validazione temporale.
Laddove sia assicurata l'avvenuta consegna del documento informatico, la trasmissione per via telematica del medesimo equivale alla notifica a mezzo posta.

In ordine ai presupposti ed alle modalità d'applicazione della sanzione della decadenza dall'assunzione della prova testimoniale, occorre fare riferimento al combinato disposto degli artt. 250, 104 disp. att. e art. 208 del c.p.c.; quest’ultima norma, in relazione a tutte le prove costituende, prevede la decadenza della parte dal diritto di assumere la prova, qualora non si presenti, per causa a lei imputabile, all'udienza fissata per l'espletamento dell'incombente.

E’ stato osservato da una parte della giurisprudenza che se l'intimazione a comparire viene effettuata nei confronti di un teste in un termine inferiore a quello previsto dall'art. 103 disp. att. c.p.c., ciò non comporta alcuna sanzione, in quanto la norma, a differenza del successivo art. 104 delle disp. att. c.p.c. (relativo alla totale mancanza dell'intimazione), non prevede alcuna espressa decadenza; tale citazione tardiva, invece, avrà l'effetto di esonerare il teste dall'obbligo di comparizione all'udienza e di impedire l'applicazione, da parte del giudice, dell'art. 255 del c.p.c..

Un’eventuale pronuncia di decadenza dalla prova può essere legittimamente contenuta nel provvedimento di chiusura dell'istruzione ed invito, rivolto alle parti, alla precisazione delle conclusioni; da ciò ne consegue che, qualora la parte interessata non abbia chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni, la revoca del provvedimento di chiusura dell'istruzione (che implicitamente la dichiarava decaduta dal diritto ad assumere la prova stessa), alla medesima parte è preclusa ogni ulteriore richiesta di articolazione dello stesso mezzo istruttorio in secondo grado.

Massime relative all'art. 250 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 31293/2019

Nel rito del lavoro, per effetto del combinato disposto degli artt. 202, comma 1, 420, commi 5 e 6, e 250 c.p.c., vige il principio che il giudice provvede nella stessa udienza di ammissione della prova testimoniale alla audizione dei testi, comunque presenti, ma non può dichiarare decaduta la parte dalla prova per la loro mancata presentazione, essendone consentita la citazione solo a seguito del provvedimento di ammissione, con la conseguenza che il giudice dovrà fissare altra udienza per la prosecuzione della prova; tali considerazioni valgono anche per il rito cd. "Fornero", caratterizzato - nella fase sommaria - dal principio di libertà delle prove, in relazione al quale non è possibile ipotizzare decadenze, e - nella fase a cognizione piena - dalle disposizioni dettate per il processo del lavoro.

Cass. civ. n. 14827/2016

In materia di prova testimoniale, la parte che non abbia provveduto all'intimazione dei testi ammessi non può sottrarsi alla relativa decadenza deducendo l'asserita violazione dalla normativa vigente in materia di comunicazioni telematiche, per essere stato utilizzato - ai fini della comunicazione dell'ordinanza di ammissione della prova - il formato cd. "pdf zip", giacché il suo impiego non muta il contenuto del documento informatico, ma comprime lo stesso in modo che occupi uno spazio minore, sicché il difensore non può invocare su queste basi la scusabilità nell'errore in cui sia incorso, potendo dal medesimo esigersi l'utilizzo di idonea configurazione del computer tale da consentire l'accesso al documento nel formato compresso.

Cass. civ. n. 13187/2013

Qualora, una volta ammessa la prova testimoniale con l'indicazione delle persone da assumere e fissata l'udienza per la loro escussione, sopravvenga il decesso di uno dei testi ammessi e la parte deducente non abbia provveduto alla sua intimazione per l'udienza di assunzione, tale parte non incorre nella decadenza prevista dal primo comma dell'art. 104 disp. att. cod. proc. civ., dovendo piuttosto trovare applicazione analogica - rispetto a questa ipotesi non disciplinata dal codice di rito - la norma contemplata nel secondo comma di detta disposizione che consente di ritenere giustificata l'omissione e legittima il giudice a fissare, con successiva ordinanza, una nuova udienza per l'assunzione degli ulteriori testi ammessi, siccome, anche in tal caso, si impone l'esigenza di evitare la decadenza determinata da un impedimento incolpevole. (Rigetta, App. Firenze, 07/12/2006).

Cass. civ. n. 1020/2013

Nell'ipotesi di mancata comparizione in udienza di testimoni ritualmente citati dalla parte interessata, qualora il giudice non abbia esercitato il potere di ordinare una nuova intimazione o di disporne l'accompagnamento coattivo, ai sensi dell'art. 255 c.p.c., l'onere di citare i testimoni all'udienza cui il giudice abbia rinviato per l'assunzione della prova grava sulla parte interessata, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 104 disp. att. c.p.c., non potendo giovarsi la parte del mancato esercizio di poteri discrezionali attribuiti al giudice, stante la diversa "ratio" alla base, da un lato, dell'art. 104 (nonché degli artt. 208 e 250 c.p.c.), fondata sul principio dispositivo del processo e sul rilievo del contraddittorio con la controparte, e, dall'altro, dell'art. 255 c.p.c., fondata sul dovere di testimonianza e sugli strumenti attribuiti al giudice per assicurare lo svolgimento del processo.

Cass. civ. n. 4189/2010

Spetta esclusivamente al giudice del merito, in base al disposto degli artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c. valutare se sussistano giusti motivi per revocare l'ordinanza di decadenza della parte dal diritto di fare escutere i testi per mancata comparizione all'udienza all'uopo fissata, ovvero per mancata intimazione degli stessi, esulando dai poteri della S.C. accertare se l'esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente.

Cass. civ. n. 9136/2008

Nel processo del lavoro, ove il procuratore del ricorrente (o, comunque, della parte interessata ) rimasto assente all'udienza fissata ai sensi dell'art. 415 c.p.c. si sia limitato, nella successiva udienza fissata per l'audizione dei testi sulla prova chiesta dalla controparte, a chiedere il rinvio della causa «per prosieguo prova » senza chiedere espressamente l'esame dei testi non intimati da espletare in una successiva udienza, il giudice, anche in mancanza di un formale provvedimento di ammissione, deve dichiarare, in assenza di istanza della controparte perché si proceda all'esame e su preventiva eccezione di controparte, la decadenza dalla prova, derivando l'onere dell'intimazione dei testimoni a prescindere da un formale provvedimento di ammissione della prova direttamente dall'art. 420, quinto comma, c.p.c., che attribuisce al giudice il potere di ammettere la prova ed assumerla nella stessa udienza di discussione. Tale meccanismo risponde ai principi di ordine pubblico, immediatezza e concentrazione del processo del lavoro, di cui costituiscono espressione le disposizioni sulla immediata assunzione dei mezzi di prova e sul divieto delle udienze di mero rinvio.

Cass. civ. n. 22843/2006

Allorché il giudice dichiara chiusa l'istruttoria ed invita le parti a precisare le conclusioni, le parti medesime decadono dai mezzi istruttori (nella specie, dalla prova testimoniale) non assunti indipendentemente da un'espressa dichiarazione di decadenza. (Rigetta, App. Messina, 24 Luglio 2001).

Cass. civ. n. 16764/2006

Qualora, una volta ammessa la prova testimoniale con l'indicazione delle persone da assumere e fissata l'udienza per la loro escussione, sopravvenga il decesso di uno dei testi ammessi e la parte deducente non abbia provveduto alla sua intimazione per l'udienza di assunzione, tale parte non incorre nella decadenza prevista dal primo comma dell'art. 104 disp. att. cod. proc. civ., dovendo piuttosto trovare applicazione analogica - rispetto a questa ipotesi non disciplinata dal codice di rito - la norma contemplata nel secondo comma di detta disposizione che consente di ritenere giustificata l'omissione e legittima il giudice a fissare, con successiva ordinanza, una nuova udienza per l'assunzione della prova previa sostituzione del teste deceduto, siccome, anche in tal caso, si impone l'esigenza di evitare la decadenza determinata da un inadempimento processuale della parte che sia stato causato da un suo giustificato impedimento. (Nella specie trattavasi di giudizio già pendente al 30 aprile 1993 e, quindi, non soggetto alla applicazione della legge n. 353 del 1990). (Cassa con rinvio, App. Roma, 15 Maggio 2002).

Cass. civ. n. 22146/2004

In tema di prova testimoniale, la norma di cui all'art. 104 disp.att.c.p.c. - che prevede la sanzione di decadenza dalla prova predisposta, non per ragioni di ordine pubblico, ma nell'interesse delle parti - va interpretata in coordinazione sistematica con l'art. 250 c.p.c. (che dispone l'intimazione di comparire ai testimoni da parte dell'Ufficiale giudiziario) e deve essere intesa nel senso che la decadenza dalla prova, nel caso di omessa citazione dei testi, senza giustificato motivo, per l'udienza fissata per il raccoglimento della prova (ed in caso di concomitante difetto di comparizione spontanea degli stessi, la quale ultima equivale alla citazione), deve essere pronunziata quando tale omissione (o mancata comparizione) venga posta in essere (o si verifichi) in relazione all'udienza nella quale la prova deve essere assunta e deve essere eccepita dalla parte interessata nella stessa udienza alla quale si riferisce la inattività (o l'assenza), che ne costituisce il presupposto di fatto, salvo che sussista un valido motivo per rinviare all'udienza successiva la proposizione dell'eccezione.

Cass. civ. n. 7477/1997

Non incorre in alcuna decadenza la parte che intima un teste a comparire (art. 250 c.p.c.) in un termine inferiore ai tre giorni previsti dall'art. 103 att. c.p.c.

Cass. civ. n. 3759/1993

La mancata intimazione ai testi non comporta decadenza dalla prova testimoniale ove l'omissione di tale adempimento — necessario, appunto, per evitare la decadenza predetta (oltre che per l'adozione, nei confronti dei testi non comparsi, dei provvedimenti di cui all'art. 255, primo comma, c.p.c.) — sia stata priva di rilievo per essersi i testimoni indicati presentati spontaneamente al giudice, nell'udienza fissata per rendere la loro deposizione.

Cass. civ. n. 5265/1982

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo imposto alla parte dagli artt. 250 c.p.c. e 104 disp. att. dello stesso codice, non è sufficiente l'inoltro all'ufficiale giudiziario della richiesta di citazione dei testi, occorrendo invece che tale atto sia corredato dai dati necessari a che l'ingiunzione raggiunga il teste. Conseguentemente è ascrivibile alla parte la mancata intimazione derivante dall'incompletezza degli indirizzi forniti all'ufficiale giudiziario ovvero dalla loro non corrispondenza a quelli reali.

Cass. civ. n. 2883/1962

Se all'udienza fissata dal giudice istruttore per l'escussione dei testimoni il procuratore di una delle parti dichiara, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., una causa interruttiva del processo, non può il giudice successivamente dichiarare la decadenza della prova ai sensi dell'art. 250 c.p.c. e 103 disp. attuaz. stesso codice per mancata intimazione ai testimoni almeno tre giorni prima della detta udienza; non potendo più il giudice a seguito dell'intervenuta interruzione accertare se indipendentemente dall'intimazione i testimoni si siano spontaneamente presentati.

Cass. civ. n. 1341/1949

Al fine di impedire la decadenza della parte dal diritto di fare escutere il teste, alla citazione notificata al teste medesimo è equiparabile la impossibilità di effettuarla, per il verificatosi allontanamento del teste dal luogo di sua residenza esattamente indicato nella lista notificata, allontanamento reso noto alla parte deducente dalla relazione dell'ufficiale giudiziario, in un momento in cui sarebbe stato impossibile di provvedere tempestivamente ad una nuova citazione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 250 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Thomas chiede
domenica 10/02/2013 - Emilia-Romagna
“Buon giorno...
Ho fatto ricorso al giudice di pace per una multa stradale..
All'udienza il g.d.p ha rinviato l'udienza per sentire i miei testimoni, e mi ha incaricato di avvisarli tramite raccomandata in caso non venissero.Con questa procedura i testimoni incorrono a sanzioni?
grazie distinti saluti”
Consulenza legale i 19/02/2013
Se i testimoni vengono correttamente intimati ai sensi dell'art. 250 del c.p.c., entro il termine di sette giorni precedenti l'udienza in cui sono invitati a comparire (art.103 disp.att. c.p.c.) hanno l'obbligo di presentarsi. La loro ingiustificata assenza può comportare le conseguenze di cui all'art. 255 del c.p.c., ovvero l'accompagnamento coattivo all'udienza e la contestuale condanna al pagamento della pena pecuniaria di valore compreso tra 100 e 1.000 euro.
Si precisa che nel caso in cui non venga effettuata l'intimazione del testimone e questo non compaia, la parte interessata viene dichiarata, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione del teste non comparso (art.104 disp.att. c.p.c.).

Barbara chiede
sabato 24/11/2012 - Marche
“Nel caso in cui un soggetto venga chiamato a testimoniare in un processo civile, esiste un modo per evitare di presentarsi?
Occorre presentare certificato medico in caso di malattia (entro quando?).
E in caso di impossibilità per ragioni lavorative?
Grazie.”
Consulenza legale i 24/11/2012

Quando un soggetto viene intimato a comparire per rendere la sua testimonianza è obbligato a presentarsi di fronte al giudice che presiede l'udienza, la cui data, ora e luogo devono essere indicati nell'atto di intimazione ricevuto.

Se tale atto è regolare e viene notificato entro i termini di legge il testimone che non si presenta può incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 255 del c.p.c., ovvero accompagnamento coattivo e condanna ad una pena pecuniaria che può andare da 100 a 1.000 euro, disposti dal giudice.

Premesso questo, la persona intimata che sia impossibilitata per ragioni lavorative o per ragioni di malattia può depositare la documentazione che attesti i motivi che le impediscono di comparire presso la cancelleria del giudice competente prima che l'udienza venga celebrata. In questi casi il giudice, preso atto dell'impossibilità del teste intimato di comparire, rinvierà ad altra successiva udienza per assumere la testimonianza.


Antonio chiede
sabato 24/11/2012 - Friuli-Venezia
“In caso di notifica a mezzo racc. a.r. per intimazione testi, i 7 giorni previsti dall'art. 103 disp.att. cpc si intendono dalla data di spedizione da parte dello Studio legale intimante oppure dalla data di ricevimento della raccomandata da parte del teste intimato? Al teste cui pervenisse la raccomandata in un termine inferiore ai 7 giorni potrebbero essere irrogate le sanzioni per mancata comparizione?”
Consulenza legale i 24/11/2012

Il termine per l'intimazione testi di cui all'art.103 disp.att. c.p.c. decorre dalla data di ricevimento della raccomandata in cui viene indicata la data, l'ora e il giudice che presiederà l'udienza alla quale dovrà partecipare il teste intimato.

La predetta norma prevede che il teste debba essere intimato a comparire almeno 7 giorni precedenti l'udienza. Pertanto, nel caso in cui non venga rispettato il termine di cui sopra e il teste non compaia, non sarà irrogata alcuna sanzione a carico della persona intimata che non avrà l'obbligo di comparire. Inoltre, non incorre in alcuna decadenza la parte che intima un teste a comparire in un termine inferiore a quello previsto dalla legge secondo Cass. Civ. n. 7477/1997.

Solo se la parte non provvede all'intimazione del teste senza giusto motivo decade dalla prova e quindi il testimone non potrà essere sentito.


Marina chiede
martedì 24/04/2012 - Lazio
“Un testimone, invitato all'udienza dal giudice, e' obbligato a presentarsi?”
Consulenza legale i 25/04/2012

La testimonianza costituisce un dovere, a cui la persona non può sottrarsi. Una volta citato, il testimone ha l'obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.

Ai sensi dell'art. 255 del c.p.c. "Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. In caso si ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore ai 1.000 euro.

Se il testimone si trova nell'impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori dalla circoscrizione del tribunale, delega all'esame il giudice istruttore del luogo".


Serena chiede
giovedì 01/03/2012 - Piemonte
“Un'intimazione ai testimoni in cui non vengono indicati:
1) l’indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell’ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;
3) l’ora, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;
4) l’avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.
E quindi che indica solo data e tribunale
è valida?
Grazie”
Consulenza legale i 06/03/2012

L'art. 250 del c.p.c. dispone che "l'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti". Gli elementi che devono essere contenuti nell'intimazione a cura del difensore sono invece elencati nell'art. 103 disp. att. c.p.c.

Nel caso di specie l'intimazione ai testimoni manca di qualsiasi elemento idoneo ad identificare anche sommariamente la controversia o l'ordinanza istruttoria che ha ammesso la prova. La sola indicazione della data dell'udienza e del Tribunale non appaiono sufficienti ad indicare chiaramente le modalità di assunzione della prova. Con questo si potrebbe parlare di nullità dell'atto ai sensi dell'art. 156 del c.p.c. in quanto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. Qualora però i testi indicati si presentassero spontaneamente al giudice nell'udienza fissata per rendere la loro deposizione, sarebbe evitata la decadenza dalla prova testimoniale ed il vizio verrebbe in tal modo sanato (si veda ad esempio Cass. Civ. 1993/3759).


Raffaela chiede
venerdì 27/01/2012 - Sardegna

“Ma l'avv. deve depositare l'atto di intimazioni testi in cancelleria prima dell'udienza? O il giorno dell'udienza può portare con se l'intimazione e mostrarla al giudice in caso di mancata comparizione?
Grazie

Consulenza legale i 27/01/2012

L' art. 250 del c.p.c. rubricato "Intimazione ai testimoni" non prevede alcun deposito dell'atto di intimazione a comparire innanzi l'autorità giudiziaria presso la cancelleria del giudice competente, nè l'art. 103 disp. att. cpc dispone la necessità di un tale adempimento.

Invero, la prassi normalmente in auge, consiste nel presentare l'atto di intimazione testi durante l'udienza fissata per l'assunzione della testimonianza nella sola eventualità in cui i testi non compaiano, per fornire la prova dell'avvenuta intimazione a comparire, onde evitare la decadenza dal diritto di far assumere la prova.

Per giurisprudenza costante e consolidata, l'intimazione può essere sostituita dalla presentazione dei testimoni all'udienza, spontanea o su invito di parte (come non di rado si verifica nella prassi).


Enrica G. chiede
giovedì 03/03/2011 - Liguria
“Nella citazione testi per raccomandata, sembrerebbe si debbano indicare anche gli estremi dell'ordinanza di ammissione delle prove ma a me pare superfluo. Se no si indicano tali estremi, dal punto di vista strettamente giuridico, cosa si configura? Una nullità? Una annullabilità? Un vizio sanabile?”
Consulenza legale i 11/03/2011

Ai sensi dell'art. 103 disp. att. (modificato dalla legge 263/2005), l’intimazione a cura del difensore contiene:

1) l’indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell’ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;
2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;
3) il giorno, l’ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;
4) l’avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.

Per l'omessa indicazione degli estremi dell'ordinanza non è comminata dalla legge la nullità dell'atto, né tale vizio formale sembra rivestire quella indispensabilità "per il raggiungimento dello scopo" prevista dall'art. 156 del c.p.c. come causa di nullità non comminata ex lege.


Enrico S. chiede
martedì 25/01/2011

“Vorrei sapere se un avvocato può intimare ad una persona a testimoniare davanti al giudice di pace. L'intimazione non deve essere fatta dall'ufficiale giudiziario?
Non credo che un qualsivoglia avvocato possa intimarmi a comparire come teste davanti al giudice di pace con una semplice raccomandata AR, senza allegare inoltre la copia degli atti.
Ignoro, inoltre, il motivo dell'intimazione.
In attesa di risposta, ringrazio vivamente.”

Consulenza legale i 02/02/2011

I commi 3 e 4 dell'art. 250 del c.p.c., aggiunti dal d.l. 35/05, legittimano il difensore ad effettuare direttamente l'intimazione al testimone mediante l'invio di lettera raccomandata, semplificando così le formalità di intimazione dei testimoni ammessi su richiesta delle parti. Ai sensi del comma 4, nel caso di intimazione a mezzo raccomandata, il difensore deve provvedere al deposito in originale dell'avviso di ricevimento e della copia dell'atto di intimazione inviato, attestandone personalmente la conformità all'originale.

L'intimazione deve essere fatta nelle forme proprie della citazione e deve indicare:
1) gli estremi delle parti e dell'ordinanza di ammissione;
2) il nome e il cognome e il domicilio del teste;
3) il giorno, il luogo e l'ora fissati per la comparizione, nonché il nome del giudice davanti al quale il teste deve presentarsi;
4) l'avvertimento circa la sanzione pecuniaria nel caso di mancata comparizione senza giustificato motivo ex art. 255 del c.p.c.


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