Anche il giudice può ordinare, d'ufficio ed in qualsiasi momento, la chiamata in causa di un terzo al quale la causa è comune ex
art. 107 del c.p.c., invitandolo a comparire ad un'udienza fissata per tale scopo.
L'ordine è contenuto in un'
ordinanza non impugnabile, la quale, tuttavia, può essere soggetta a riesame da parte dello stesso organo giudicante.
Parte della dottrina ha osservato che il giudice possa ordinare la chiamata del terzo nel processo in qualunque momento dello svolgimento del giudizio di primo grado, e dunque fino all'udienza di rimessione della causa al collegio.
In base ad un diverso orientamento, invece, la chiamata del terzo potrebbe essere legittimamente disposta solo fino a quando le parti non abbiano esaurito il potere di modificare le rispettive domande ed eccezioni.
Come si ricava dalla stessa espressione usata all’art. 107 c.p.c. “
quando ritiene opportuno”, la chiamata in causa di un terzo è rimessa alla libera valutazione del giudice, ed in quanto tale non può costituire oggetto di censura (né a seguito di
appello né di ricorso in Cassazione).
Dispone il primo comma dell’art. 270 che il
giudice istruttore fissa un’apposita udienza per la chiamata del terzo.
Poiché l'indicazione dell'udienza di comparizione del terzo è analoga all'indicazione della udienza stabilita dal n. 7 dell'
art. 163 del c.p.c., la fissazione di un'udienza per la chiamata di un terzo disposta dal giudice non comporta fissazione di alcun
termine perentorio.
Da ciò se ne fa conseguire che l'inosservanza dell'ordine di chiamata del terzo e, conseguentemente, la mancata comparizione dello stesso all'udienza fissata, non impedisce al giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, di fissare una nuova udienza di comparizione.
Per quanto concerne le modalità della chiamata, si è osservato che questa debba essere effettuata mediante citazione, ad opera di una delle parti, ovvero della parte più diligente, in quanto il destinatario dell'ordine del giudice non è il terzo, ma le parti già presenti nel processo, e più precisamente la parte che ha interesse ad evitare la cancellazione della causa dal ruolo.
Prevede il secondo comma della norma che se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone la cancellazione della causa dal ruolo, mediante ordinanza non impugnabile.
Parte della dottrina ha posto in evidenza che la norma non precisa se la cancellazione della causa dal ruolo per mancata citazione del terzo determini estinzione immediata del processo o se esso rimanga quiescente, con possibilità di riassumerlo entro il termine di un anno ai sensi del primo comma dell'
art. 307 del c.p.c..
Va, tuttavia, osservato che l'inosservanza dell'ordine del giudice comporta la cancellazione della causa dal ruolo e non l’estinzione del processo, a differenza della inosservanza dell'ordine di integrazione previsto dal secondo comma dell'
art. 102 del c.p.c..
Pertanto, a seguito della cancellazione la parte interessata deve riassumere la causa nei termini di legge, e quindi, poiché l'ordine di chiamata resta fermo, far fissare dal giudice una nuova udienza per la citazione (tuttavia, anche se la citazione avvenisse per la nuova udienza fissata dalla parte, non vi sarebbe nullità).