Esperito inutilmente il tentativo di bonaria composizione della lite, il consulente contabile dovrà pur sempre concludere le attività che gli sono state affidate, di cui esporrà i risultati nella relazione che depositerà in
cancelleria entro il termine che gli è stato fissato dal giudice (trattasi, comunque, di termine ordinatorio).
Le dichiarazioni che le parti hanno reso al c.t.u. contabile durante le operazioni di consulenza, e che devono essere riportate nell'elaborato peritale, possono essere utilizzate dal giudice come argomenti di prova ai sensi del secondo comma dell’
art. 116 del c.p.c. (quest’ultima parte della norma è stata ritenuta applicabile in linea generale alle dichiarazioni delle parti in qualunque tipo di consulenza tecnica).