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Articolo 402 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Decisione

Dispositivo dell'art. 402 Codice di procedura civile

Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l'eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito con la sentenza revocata (1).

Il giudice, se per la decisione del merito della causa ritiene di dover disporre nuovi mezzi istruttori, pronuncia, con sentenza, la revocazione della sentenza impugnata e rimette con ordinanza le parti davanti all'istruttore (2) (3).

Note

(1) Si possono individuare due distinte fasi del giudizio: quella rescindente in cui il giudice valuta l'esistenza o meno del motivo della revocazione; quella rescissoria in cui il giudice decide il merito della causa una volta revocata la sentenza impugnata.
(2) Articolo così modificato dal d.P.R. 17-10-1950, n. 857 e dalla l. 18-10-1977, n. 793.
(3) Contro la sentenza che decide sulla revocazione non è più proponibile l'istanza di revocazione nonostante la pendenza del termine.

Spiegazione dell'art. 402 Codice di procedura civile

La pronuncia che conclude il giudizio di revocazione avrà le medesime caratteristiche della corrispondente domanda proposta con ricorso per cassazione, il che comporta che la stessa potrà essere di inammissibilità, di improcedibilità o di rigetto per infondatezza dei motivi.
L’inammissibilità o improcedibilità determina la preclusione della riproposizione della domanda, anche nel caso in cui non siano ancora scaduti i relativi termini.
In caso di pronuncia favorevole, invece, la sentenza che dichiara sussistente il motivo di revocazione dà luogo alla rescissione della sentenza impugnata (si parla di effetto rescindente della pronuncia sulla revocazione).

A quel punto si instaura la seconda fase, quella relativa al c.d. iudicium rescissorium, la quale ha per oggetto il rapporto sostanziale controverso, che già ha formato oggetto di accertamento con la sentenza impugnata e che si conclude con la pronuncia sul merito.

Entrambe le fasi possono svolgersi contestualmente quando non occorre provvedere ad ulteriore istruzione ed il giudice, nel pronunciare la revocazione, decide anche il merito della causa.

Il giudizio di merito deve avere per oggetto solo le parti di sentenza che sono state rescisse e quelle che da esse ne dipendono, le quali saranno soggette alle preclusioni già verificatesi.

Se il processo dovesse estinguersi nella fase rescissoria, gli effetti dell'estinzione travolgerebbero tutto il processo, in quanto non vi sarebbe una sentenza che sostituisce quella annullata nella fase rescindente.

Massime relative all'art. 402 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 8773/2020

Qualora la domanda di revocazione concerna una parte autonoma della sentenza d'appello, il relativo accoglimento determina, in aderenza alle regole dell'impugnazione parziale e dell'effetto espansivo interno, la rescissione di quella parte soltanto, nonché delle parti che dipendano dalla parte rescissa, mentre conservano la loro efficacia le parti autonome ed indipendenti; sicché, nel giudizio di cassazione pendente su queste ultime, la pronuncia di revocazione non fa cessare la materia del contendere. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/07/2014).

Cass. civ. n. 975/2019

In seguito all'accoglimento del giudizio di impugnazione per revocazione di una sentenza non definitiva emessa in sede di legittimità, il giudice della revocazione, definendo l'intero giudizio, è tenuto a regolare le spese non solo della fase rescindente, ma anche di quella rescissoria, ovverosia di quella riguardante l'eliminazione della pronuncia fondata sull'errore, sia di quella in cui si sostituisce quest'ultima con altra decisione. (Nella specie, la S.C. ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di revocazione, in quanto, pur vittorioso con riguardo al giudizio rescindente, era rimasto soccombente in quello rescissorio).

Cass. civ. n. 12215/2017

La revocazione travolge completamente i capi della sentenza che sono frutto di errore, sicché il giudice della fase rescissoria, chiamato nuovamente a decidere, deve procedere ad un nuovo esame prescindendo dalle "rationes decidendi" della sentenza revocata. Infatti, il giudizio ex art. 402 c.p.c. è nuovo e non la mera correzione di quello precedente, per cui la nuova decisione sul merito è del tutto autonoma e non può certo essere la risultante di singoli elementi correttivi nell'"iter" logico-giuridico espresso dalla decisione revocata.

Cass. civ. n. 17552/2015

A seguito dell'accoglimento dell'impugnazione per revocazione di una sentenza non definitiva emessa in secondo grado, il giudice della revocazione, definendo l'intero giudizio in qualità di giudice d'appello, ha il potere-dovere di regolare le spese non solo della fase rescindente, ma anche di quella rescissoria, ovvero sia per la fase afferente l'eliminazione della pronuncia fondata sull'errore, sia per la fase in cui si sostituisce quest'ultima con altra decisione.

Cass. civ. n. 14680/2012

Il provvedimento pronunciato ai sensi dell'art. 401 c.p.c., sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata per revocazione, ha natura ordinatoria, poiché non contiene alcuna decisione in senso tecnico, né pregiudica in alcun modo la decisione della causa. Esso, pertanto, non è impugnabile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

Cass. civ. n. 19299/2005

Le pretese restitutorie conseguenti alla riforma in appello della sentenza di primo grado possono trovare ingresso nella fase di gravame al fine di precostituire il titolo esecutivo per la restituzione (non conseguendo tale effetto alla mera sentenza di riforma e fermo restando che la condanna restitutoria deve essere subordinata al passaggio in giudicato e, in ogni caso, non può essere eseguita prima di quel momento), in tal senso deponendo sia evidenti ragioni di economia processuale sia l'analogia con quanto stabilito nell'art. 96, comma secondo, e nell'art. 402, comma primo, c.p.c., rispettivamente per le esecuzioni ingiuste e per la pronuncia revocatoria. (Nella specie, il S.C., enunciando il suddetto principio, ha cassato con rinvio la sentenza di merito impugnata riguardante un processo relativo ad un'azione risarcitoria conseguente a sinistro derivante dalla circolazione stradale in cui il giudice di appello, accertata l'eguale colpa concorrente dei due conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e così riformata la sentenza di primo grado che, invece, aveva posto interamente a carico di uno dei due conducenti i danni riportati dal proprietario dell'altro, aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta dalla società assicuratrice del veicolo ritenuto danneggiato in via esclusiva per le restituzioni delle somme in eccedenza corrisposte in seguito alla sentenza di primo grado e per effetto della sua provvisoria esecutività o, comunque, di separare la causa relativa a tale domanda riservandone al prosieguo la decisione).

Cass. civ. n. 381/1985

A seguito dell'accoglimento dell'impugnazione per revocazione di una sentenza non definitiva emessa in secondo grado, il giudice della revocazione, definendo l'intero giudizio in qualità di giudice d'appello, ha il potere-dovere di regolare le spese non solo della fase rescindente, ma anche di quella rescissoria.

Cass. civ. n. 586/1959

Nell'ipotesi in cui l'azione di revocazione sia esercitata contro una sentenza su cui si è già pronunciata in sede di legittimità la Corte Suprema, il giudice della revocazione — chiamato a rivedere la sussistenza dei presupposti di fatto, sui quali la soluzione della lite in iure era stata fondata — è libero di rivalutare i presupposti stessi — alla stregua dei nuovi accertamenti — sui quali la Corte di cassazione non ha portato il suo esame se non per stabilire la esattezza delle conseguenze giuridiche da essa tratte nel giudizio di merito. Di conseguenza, accolta la domanda di revocazione e passata in giudicato la relativa sentenza, la pronuncia della Corte di cassazione resta travolta dalla nuova decisione.

Cass. civ. n. 1680/1953

Quando il giudice, investito della revocazione, ritenga questa ammissibile per il ricorso di taluno dei motivi indicati nell'art. 395 c.p.c., non è assolutamente necessario e indispensabile che, chiusa la fase del iudicium rescindens, giudichi anche la controversia nel merito; se la regola normale è quella fissata dall'art. 402, essa non può trovare applicazione quando, per ragioni di incompetenza funzionale o per difetto di giurisdizione, la controversia di merito sia sottratta alla cognizione del giudice della revocazione; onde, in tale ipotesi, non si può far carico alla parte istante di non aver concluso nel merito, né al giudice di non aver aperta la fase del giudizio rescissorio.

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