Il giudice istruttore può astenersi dal partecipare all'ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico [92 disp. att.] (1).
All'ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona [93 disp. att., 13 Cost.] (2).
Note
(1)
L'ispezione effettuata dal solo consulente tecnico non è altro che una consulenza tecnica, di cui il c.t.u. deve redigere relazione scritta.
(2)
I diritti della persona garantiti dalla norma sono quelli costituzionalmente riconosciuti alla libertà personale e alla riservatezza della persona: l'art. 13 Cost., infatti, vieta qualunque forma di ispezione o perquisizione personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.