La presente norma, con la quale il legislatore ha voluto regolare il procedimento di deposito delle
comparse conclusionali e delle
memorie di replica, va posta in collegamento sia con l'
art. 281 quinquies del c.p.c. (che disciplina la decisione a seguito di trattazione scritta nel procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica) sia con l’
art. 275 del c.p.c. (il quale stabilisce che nel precisare le conclusioni ciascuna delle parti può richiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio).
Discusso è quali siano le conseguenze che possono riconnettersi alla mancata assegnazione dei termini, da parte del giudice, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica, a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Infatti, mentre secondo una parte della giurisprudenza ciò costituisce motivo di
nullità della successiva sentenza, poiché viene impedito ai difensori delle parti di svolgere nella sua pienezza il
diritto di difesa (con conseguente violazione del principio del
contraddittorio), secondo altro indirizzo giurisprudenziale tale mancata assegnazione del termine, così come la pronunzia della sentenza prima della scadenza dei termini già assegnati, non può considerarsi di per sé causa di nullità della sentenza stessa, essendo indispensabile, perché possa ritenersi violato il principio del contraddittorio, che la irrituale conduzione del processo abbia concretamente prodotto una lesione del diritto di difesa (sarà, dunque, necessario che la parte dimostri che l'impossibilità di assolvere all'onere del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica abbia impedito alla difesa di svolgere ulteriori e rilevanti aggiunte o specificazioni a sostegno delle proprie domande e/o eccezioni).
Il fatto che il legislatore abbia usato al primo comma di questa norma la congiunzione “
e” per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica induce a concluderne che la perentorietà dei termini deve intendersi prevista sia per il deposito delle comparse conclusionali che delle memorie.
I termini decorrono dall'udienza di precisazione delle conclusioni e di rimessione della causa al collegio; essi sono rigorosamente prestabiliti e non possono essere modificati dal giudice se non per essere abbreviati (la loro eventuale inosservanza preclude l'esame della conclusionale o della memoria di replica depositata tardivamente).
Il 2° co. della norma consente al giudice di abbreviare il termine per il deposito delle comparse conclusionali, fino al limite di venti giorni a far tempo dalla rimessione della causa al collegio, mentre non prevede la possibilità di prorogare il medesimo termine su accordo delle parti.
Nulla viene detto in ordine alla abbreviazione del termine per il deposito delle memorie di replica, ed al riguardo mentre parte della dottrina ritiene che tale abbreviazione sia possibile soltanto in presenza di concorde richiesta di tutte le parti, altri ritengono che tale potere possa essere esercitato solo per motivate ragioni d'urgenza.
Il deposito, a cui qui si fa riferimento, consiste nel deposito in
cancelleria, per mezzo del quale avviene la comunicazione all'altra parte degli scritti difensivi finali e si mette la comparsa o la memoria a disposizione dell'ufficio, che è il naturale destinatario della nota difensiva (lo scambio delle comparse, a seguito del quale ciascuna parte ritira la copia della comparsa avversaria nel momento in cui deposita la propria, avviene in attuazione delle esigenze proprie del contraddittorio).
In effetti le parti potrebbero sempre avvalersi, per comunicarsi questi scritti difensivi, delle altre modalità previste dal quarto comma dell’
art. 170 del c.p.c. (
notificazione o scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o a margine, del visto della parte o del
procuratore), ma essendo in ogni caso richiesto il deposito nei termini fissati dall'art. 190, le suddette alternative assumono uno scarso rilievo pratico.
Indubbiamente ciascuna parte non ha alcun dovere, ma soltanto l'
onere, di depositare conclusionali e memorie di replica nei termine di legge, con la conseguenza che se ciò non dovesse avvenire, l'
iter procedimentale non ne rimarrebbe ostacolato, in quanto il collegio dovrà comunque pronunciarsi, eventualmente facendo riferimento agli argomenti difensivi precedentemente formulati.
Costituisce, dunque, interesse di ciascuna delle parti effettuare il deposito della comparsa conclusionale, mentre secondo la dottrina dominante deve escludersi la possibilità per la parte di depositare una nota di replica se non ha preventivamente provveduto al deposito della comparsa conclusionale.
Sebbene, come prima visto, la mancata assegnazione del termine per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica non può essere causa di nullità della decisione intervenuta una volta trascorso il termine sufficiente a consentire il deposito delle stesse, è da ritenere nulla, invece, la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini fissati dallo stesso art. 190 per tale deposito, risultando in tal modo impedito ai difensori delle parti di svolgere nella sua completezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio.
Le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già fissate dinanzi all'
istruttore, nonchè il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano, intendendosi con ciò assicurare che, nella fase decisionale del procedimento, non venga alterato l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria.
Si vuole in sostanza impedire alle parti di proporre nella comparsa conclusionale domande nuove, che dovevano essere proposte nella comparsa di costituzione e risposta, e che, in quanto tardive, non potranno essere prese in considerazione dal giudice.
La memoria di replica è un atto scritto che ha il contenuto di una mera risposta alle deduzioni avversarie, nella quale vengono illustrate ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali, ed in cui non possono essere esposte questioni nuove o formulate nuove conclusioni.
Pertanto, anche in questo caso, qualora con tale atto venga prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo (la loro funzione consiste nella possibilità, riconosciuta alle parti, di replicare alle deduzioni avversarie e illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali).