La presente norma disciplina la fattispecie della sospensione concordata tra le parti (c.d. sospensione volontaria),istituto in realtà di scarsa applicabilità, in quanto analoghi risultati si potevano ottenere mediante il configurarsi di altri istituti (per tale ragione è stato oggetto di modifiche con la novella del 2009).
Ratio dell'istituto è quella di offrire alle parti uno strumento volto a regolare il processo in modo tale da rendere possibile una pausa dello stesso.
Presupposto per la sua applicabilità è l'accordo di tutte le parti costituite, principali o meno, ad esclusione del contumace e dell'interveniente adesivo semplice, che non può prendere iniziative autonomamente in contrasto con la parte adiuvata.
Occorre tuttavia precisare che l’accordo non è da solo sufficiente, in quanto rientra nella discrezionalità dell'autorità giudiziaria, insindacabile in sede di giudizio di legittimità, la convenienza della sospensione.
Pertanto, il giudice istruttore non si limita a prendere atto dell'accordo delle parti circa la sospensione, ma valuta la convenienza della sospensione stessa in base ai motivi da esse addotti.
In sede di accordo non è necessario che il difensore sia munito di
procura speciale, poiché la sospensione non implica disposizione del diritto sostanziale controverso.
Tenuto conto che il provvedimento di sospensione concordata è di competenza del
giudice istruttore, lo stesso può essere richiesto solo durante la fase istruttoria.
Inoltre, a seguito della novella del 2009, la sospensione disposta dal giudice in forza della norma in esame può essere concessa una sola volta.
Il giudice è tenuto ad indicare nel provvedimento di sospensione la data dell'udienza per la prosecuzione del processo.
L'
ordinanza ha carattere ordinatorio: non può essere impugnata né reclamata, ma se del caso modificata o revocata.
La novella del 2009 ha anche modificato il regime della sospensione sotto il profilo della sua durata, ridotta da 4 mesi a 3 mesi.