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Articolo 296 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Sospensione su istanza delle parti

Dispositivo dell'art. 296 Codice di procedura civile

Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti (1), ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi (2), fissando l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo.

Note

(1) La sospensione viene normalmente chiesta dalle parti quando queste ritengano di essere vicine alla conclusione di un accordo. Proprio per questo, affinché il giudice possa concedere la sospensione, è necessaria l'istanza di tutte le parti. Il giudice istruttore ha facoltà di accordare la sospensione con ordinanza (revocabile) se la valuti utile od opportuna.
(2) Termine così sostituito con l. 18 giugno 2009 n. 69 (in precedenza i mesi erano quattro).
La norma indica il termine massimo, quindi sono possibili sospensioni più brevi.

Ratio Legis

La norma è espressione del principio di disposizione del diritto soggettivo di sospendere il processo: esso deve essere fatto valere da tutte le parti del giudizio, mentre non possono chiederla il contumace né tantomeno l'interveniente adesivo semplice.

Spiegazione dell'art. 296 Codice di procedura civile

La presente norma disciplina la fattispecie della sospensione concordata tra le parti (c.d. sospensione volontaria),istituto in realtà di scarsa applicabilità, in quanto analoghi risultati si potevano ottenere mediante il configurarsi di altri istituti (per tale ragione è stato oggetto di modifiche con la novella del 2009).

Ratio dell'istituto è quella di offrire alle parti uno strumento volto a regolare il processo in modo tale da rendere possibile una pausa dello stesso.
Presupposto per la sua applicabilità è l'accordo di tutte le parti costituite, principali o meno, ad esclusione del contumace e dell'interveniente adesivo semplice, che non può prendere iniziative autonomamente in contrasto con la parte adiuvata.

Occorre tuttavia precisare che l’accordo non è da solo sufficiente, in quanto rientra nella discrezionalità dell'autorità giudiziaria, insindacabile in sede di giudizio di legittimità, la convenienza della sospensione.
Pertanto, il giudice istruttore non si limita a prendere atto dell'accordo delle parti circa la sospensione, ma valuta la convenienza della sospensione stessa in base ai motivi da esse addotti.
In sede di accordo non è necessario che il difensore sia munito di procura speciale, poiché la sospensione non implica disposizione del diritto sostanziale controverso.

Tenuto conto che il provvedimento di sospensione concordata è di competenza del giudice istruttore, lo stesso può essere richiesto solo durante la fase istruttoria.
Inoltre, a seguito della novella del 2009, la sospensione disposta dal giudice in forza della norma in esame può essere concessa una sola volta.
Il giudice è tenuto ad indicare nel provvedimento di sospensione la data dell'udienza per la prosecuzione del processo.
L'ordinanza ha carattere ordinatorio: non può essere impugnata né reclamata, ma se del caso modificata o revocata.

La novella del 2009 ha anche modificato il regime della sospensione sotto il profilo della sua durata, ridotta da 4 mesi a 3 mesi.

Massime relative all'art. 296 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 2295/1981

A differenza del termine per la riassunzione del processo in caso di sospensione necessaria, che è espressamente definito perentorio dal legislatore (art. 297 c.p.c.), quello previsto per la riassunzione in caso di sospensione facoltativa o su accordo delle parti (art. 296 c.p.c.), per l'ipotesi di mancata prefissione dell'udienza di ripresa del processo, ha natura solo ordinatoria in consonanza alla assenza della diversa cogente disposizione legislativa (art. 152, secondo comma, c.p.c.) ed alla diversità di genesi e di computo. Correlativamente, per quest'ultima operazione, come delineata dall'art. 297, il termine di riassunzione nel caso di sospensione facoltativa (o su accordo delle parti) viene, per il determinante riferimento finalistico alla sua scadenza, a coincidere con lo stesso periodo della sospensione, con la conseguenza che solo in relazione a questo periodo debba valutarsi la tempestività o meno dell'istanza per la riassunzione del processo, restando l'eventuale inosservanza del previsto subtermine di dieci giorni — da computarsi a ritroso dalla scadenza del periodo di sospensione — sanzionabile come mera irregolarità soltanto sul piano del pregiudizio delle attività defensionali della controparte con le pertinenti disposizioni ordinatorie del processo del giudice.

Cass. civ. n. 3139/1979

In ipotesi di sospensione facoltativa, l'esercizio del potere discrezionale da parte del giudice del merito di disporla o meno non è censurabile in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 3399/1962

Nello svolgimento del processo civile possono ricadere a beneficio o a danno delle parti solo quegli effetti che la legge assegna all'esatto o al mancato esercizio delle attività che incombono a carico delle parti stesse, e non anche delle attività che sono esclusive del giudice. Pertanto, proposta da una parte la istanza di sospensione del processo, mentre pende il termine per la riassunzione a seguito di pronuncia di sentenza interlocutoria (art. 19 disp. trans. c.p.c. in relazione art. 307 c.p.c.) e per una causa espressamente prevista da apposita legge (nel caso L. 22 maggio 1942, n. 568, per essere stato richiamato alle armi l'unico difensore), nessun pregiudizio può derivare alla parte medesima dalla mancata tempestiva pronuncia del giudice su detta istanza. Per modo che, accertato, in un secondo tempo, dallo stesso giudice o da altro divenuto successivamente competente, che sussistevano tutte le condizioni per la sospensione del processo, la pronuncia di sospensione retroagisce nel tempo ed ha effetto ex tunc, impedendo ogni decadenza in cui la parte eventualmente sarebbe altrimenti incorsa.

Cass. civ. n. 1932/1956

E' incensurabile la decisione del giudice di merito che non ritenga di disporre la sospensione richiesta dalle parti.

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