(massima n. 1)
Il provvedimento di ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza, operato dagli agenti accertatori al momento della contestazione del fatto, al pari di quello di sospensione della patente stessa adottato dal prefetto cui gli agenti accertatori abbiano inviato il documento, č impugnabile con lopposizione prevista dallart. 22 della legge n. 689 del 1981 innanzi al giudice di pace, salvo restando la questione dellammissibilitą della relativa domanda prima che tale ritiro si sia tradotto in sospensione.