La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 47589 del 16 ottobre 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale di Cosenza aveva applicato ad un conducente in possesso del solo “foglio rosa” la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, in relazione al reato di “guida in stato di ebbrezza” (art. 186 Codice della Strada).
Secondo il Tribunale, in particolare, tale sanzione accessoria avrebbe potuto essere applicata in quanto, pur essendo vero che, al momento del fatto, il conducente era in possesso del solo “foglio rosa”, era altrettanto vero che egli, successivamente, aveva conseguito la vera e propria patente di guida.
Il conducente in questione, ritenendo la decisione ingiusta, aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover dar ragione al ricorrente, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.
Secondo la Cassazione, poiché il “foglio rosa non può ritenersi equivalente alla patente (abilitazione alla guida patente - conseguita solo successivamente al fatto reato)”, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida non poteva, nel caso di specie, essere applicata.
La Cassazione, dunque, nell’accogliere il ricorso proposto dal conducente e nell’annullare la sentenza impugnata, affermava il principio di diritto secondo cui “non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale (…) a chi li abbia commessi con il foglio rosa (nella specie la patente è stata successivamente conseguita)”.