Cass. pen. n. 39516/2017
In tema di revisione, la declaratoria di inammissibilità della richiesta per essere le "nuove prove" palesemente inidonee ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna, si sottrae a censure in sede di legittimità allorché sia fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici.
Cass. pen. n. 20196/2013
Per l'ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di una nuova prova, il giudice deve valutare non solo l'affidabilità della stessa, ma anche la sua persuasività e congruenza nel contesto probatorio già acquisito nel giudizio di cognizione, del quale occorre quindi identificare il tessuto logico-giuridico.
Cass. pen. n. 25678/2004
La revisione della sentenza di condanna è ammessa anche se l'esito del giudizio possa condurre al ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato a causa dell'insufficienza, dell'incertezza o della contraddittorietà delle prove di accusa, in quanto l'art. 631 c.p.p. esplicitamente richiama tutte le formule assolutorie indicate nell'art. 530 stesso codice, comprese quelle di cui ai commi secondo e terzo, ispirate al canone di garanzia in dubio pro reo.
Cass. pen. n. 1932/2000
Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione è necessario valutare, a norma dell'art. 631 c.p.p., se gli elementi sui quali la richiesta è fondata sono idonei a condurre al proscioglimento dell'imputato; è pertanto richiesto in questa fase un giudizio prognostico in ordine alla rilevanza dei suddetti elementi ai fini del possibile esito positivo della richiesta revisione, da effettuarsi in astratto, perciò senza invadere la sfera propria del giudizio di merito (rescissorio), che va effettuato con le garanzie del contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione fondata su prove nuove, sia per l'intrinseca inidoneità delle suddette prove a condurre ad un giudizio di proscioglimento, sia per la loro inidoneità a scalfire la valenza probatoria degli elementi già in precedenza raccolti, non presentando esse un apprezzabile collegamento con i punti della decisione ritenuti vulnerabili dall'istante in revisione).
Cass. pen. n. 4464/2000
Non può trovare accoglimento la richiesta di revisione che sia fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma a una dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato.
Cass. pen. n. 1012/2000
Nell'ipotesi in cui il fatto per il quale è intervenuta condanna irrevocabile venga depenalizzato, l'interessato può chiedere al giudice dell'esecuzione la revoca della relativa sentenza o decreto ai sensi dell'art. 673 c.p.p.: di conseguenza l'istituto di revisione, previsto per le decisioni irrevocabili, diviene inammissibile.
Cass. pen. n. 4837/1998
In tema di ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di «nuove prove», mentre l'art. 631 c.p.p. richiede la formulazione di un giudizio prognostico astratto in ordine alla idoneità dei nuovi elementi di prova, se accertati, a determinare la sostituzione della decisione irrevocabile di condanna con una di proscioglimento, con una qualsiasi delle formule di cui ai richiamati artt. 529, 530, 531 c.p.p. (ivi compresa, quindi, anche quella prevista dal comma 2 del citato art. 530), l'art. 634 c.p.p., nella parte in cui prevede l'inammissibilità della richiesta quando questa risulti «manifestamente infondata», postula un diverso tipo di valutazione, non più astratto ma concreto, in diretta e immediata correlazione col tema d'indagine proposto, ai fini del riscontro in ordine alla persuasività e alla congruenza dei risultati probatori posti a base dell'impugnazione straordinaria. Tale valutazione, peraltro, non può mai consistere in una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito riservato al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti, ma implica soltanto una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, finalizzata alla verifica dell'eventuale sussistenza di un'infondatezza che, in quanto definita come Nell'attuale disciplina dell'istituto della revisione, caratterizzata dal fatto che l'intero procedimento è stato affidato ad uno stesso giudice, individuato nella corte d'appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza di primo grado, è del tutto improprio distinguere ancora tra una fase rescindente e una fase rescissoria, come invece poteva farsi sotto l'impero della disciplina dettata dal codice di rito previgente, in cui le due fasi erano effettivamente distinte, essendo la prima devoluta alla Corte di cassazione e la seconda (cui poteva darsi luogo solo previa pronuncia, all'esito della prima, di un annullamento condizionato della sentenza oggetto della richiesta di revisione), ad una corte di merito.«manifesta», deve essere rilevabile ictu oculi, senza necessità di approfonditi esami. Entrambe le valutazioni postulano, tuttavia, la comparazione delle nuove prove con quelle sulle quali si fonda la condanna irrevocabile, di cui occorre quindi identificare il tessuto logico giuridico; comparazione che non richiede soltanto il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente prese, con quelle già esaminate, occorrendo invece che la pluralità di prove riconosciute nuove sia valutata anche unitariamente, vagliandosi, in una prospettiva globale, l'attitudine dimostrativa di esse, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento.
Cass. pen. n. 595/1994
Secondo la disciplina dettata in tema di revisione dal nuovo codice di procedura penale, il giudice di merito, nel corso della fase rescindente che si conclude con la pronuncia circa l'ammissibilità della domanda, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare ove eventualmente accertati, che il condannato su completo riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530, 531 c.p.p.
Cass. pen. n. 4468/1993
In sede di revisione di un giudicato, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, gli elementi di prova sopravvenuti o scoperti debbono essere, non soltanto nuovi, ma, soprattutto, tali da rendere evidente che il condannato sia da assolvere dall'imputazione ritenuta a suo tempo. Il che non si verifica quando la nuova prova — sola o unita a quelle già valutate — sia tale da far prevedere che si perverrà semplicemente alla configurazione di una situazione processuale più favorevole al condannato, nella quale l'assoluzione costituisce una mera ipotesi.
Cass. pen. n. 1111/1992
La valutazione di ammissibilità, operabile in materia di revisione secondo la nuova disciplina, sul piano del «convincimento» che il giudice deve raggiungere per l'esercizio dei suoi poteri decisori, risulta essere più estesa, nel suo contenuto, di quella già fissata dal codice del 1930. Invero, fra le formulazioni delle cause di proscioglimento, rispettivamente previste dall'art. 554, n. 3, c.p.p. 1930 e dall'art. 631 nuovo c.p.p. (richiamata dalla lettera c dell'art. 630) vi è una sostanziale diversità, di modo che, attualmente, il detto giudizio deve assumere un più esteso campo di indagine conoscitiva circa la possibile non colpevolezza, o meglio, l'innocenza del già condannato. Valutazione che — per la dimostrazione dell'avvenuta «cognizione» di tutte le ragioni giuridiche di proscioglimento che le nuove pene possano processualmente implicare — deve essere espressa mediante la loro relativa, adeguata esposizione, per darne contezza in sede di legittimità e quindi ritenere non sindacabile il conseguente convincimento. (Fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza di inammissibilità per mancanza delle necessarie valutazioni).