AUTORE:
Salvatore Giudice
ANNO ACCADEMICO: 2020
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą Telematica Pegaso
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
In questa tesi viene trattata una problematica assai attuale ovvero "i profili giuridici della guida in stato d’ebbrezza" con tutto ciò che ne deriva in termini sanzionatori. L’uso/abuso di alcool rappresenta un problema molto diffuso soprattutto tra i giovani di entrambi i sessi, i quali spesso si pongono alla guida di auto con tassi alcoolemici superiori a quelli consentiti, rendendosi così pericolosi per se stessi e per gli altri. La categoria dei “giovani” è quella che più utilizza le sostanze alcoliche per produrre un cambiamento dello stato di coscienza (il c.d. “sballo”), che spesso è causa di incidenti stradali, comprese le “stragi del sabato sera”. Al fine di arginare il grave problema della guida in stato d’ebbrezza, il legislatore è intervenuto continuamente, basti pensare che dal 1 gennaio 1993, data in cui è entrato in vigore il nuovo Codice della strada, gli interventi di vario tipo (decreti ministeriali, leggi di conversione, ecc…) sono stati oltre sessanta, tutti volti a mutare profondamente la struttura del Codice stradale, il più delle volte in modo improvvisato e superficiale, tanto che il Codice della Strada è una delle discipline che ha subito più modifiche nella storia. La regolamentazione della guida in stato di ebbrezza ha radici lontane, ma solo con l’art. 132 del codice del 1959 la guida in stato di ebbrezza assurge a fatto contravvenzionale. Soltanto con l’articolo 17 della legge 18 marzo 1988 n. 111 si stabilì il perseguimento penale della guida con un tasso alcoolemico superiore a 0,80 g/l. Da lì a poco si giunse nel 1992, con il D. lgs. 30 aprile 1992 n. 285, al "nuovo codice della strada" che all’articolo 186, comma 1, prevedeva innanzitutto che "è vietato guidare in stato di ebrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche". Come si può notare, le differenze sono parecchie, infatti si prevede la sospensione della patente come sanzione amministrativa accessoria con una durata che va da un minimo, prima non presente, di 15 giorni ad un massimo di tre mesi, sempre raddoppiati nel caso di più violazioni nel corso di un anno. In più vengono aggiunti quattro commi ai due già presenti, dove nel terzo si parla della custodia del mezzo, nel quarto e nel quinto si prende in considerazione il caso di incidente, sancendo la facoltà dell’agente di polizia di effettuare l’accertamento del tasso alcoolemico del conducente e, nel caso in cui l’accertamento abbia esito positivo, si impone l’applicazione del secondo comma dello stesso articolo sopra esposto. Infine il sesto e ultimo comma disciplina l’eventuale rifiuto dell’accertamento con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda da cinquecentomila a due milioni di Lire. Nel 2003 l’art. 186 del codice della strada è stato oggetto di modifiche ed integrazioni. Al comma 2 si è passati dalla lira all’euro, senza aumentare la misura dell’ammenda, ma sono state menzionate nuove categorie di conducenti, come quelli di autobus e quelli di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 t e anche altri, per i quali si dispone, nel caso in cui si dovesse riscontrare violazione, la revoca della patente ed il suo ritiro immediato; mentre il nuovo comma 3 prevede una importante novità ovvero la possibilità, da parte della polizia stradale di servirsi anche di apparecchi portatili comunemente chiamati "etilometri", le cui modalità di accertamento sono spesso oggetto di contestazione. Il nuovo comma 7 prende poi in considerazione l’eventuale rifiuto di accertamento. Infine, è stata modificata anche la quantità massima di alcool consentita: infatti si passa da 0,8 g/l a 0,5 g/l, limite oltre il quale si considera il conducente in stato d’ebbrezza. Nel 2010 la materia è stata ulteriormente modificata, prevedendo 3 distinte soglie di alcool nel sangue:
• da 0,51 a 0,8 g/l (grammi di alcol per litro di sangue)
• da 0,81 a 1,5 g/l
• da 1,5 g/l in su
• da 0,51 a 0,8 g/l (grammi di alcol per litro di sangue)
• da 0,81 a 1,5 g/l
• da 1,5 g/l in su