(massima n. 1)
In tema di guida in stato di ebbrezza, il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e lesecuzione del test alcolimetrico č inevitabile e non incide sulla validitā del rilevamento alcolemico. (Fattispecie nella quale, dal momento in cui limputato si trovava alla guida e quello di esecuzione delle due prove di alcoltest, erano intercorsi, rispettivamente, 23 e 29 minuti).