(massima n. 1)
Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici integra un reato di natura istantanea che si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità da parte dell'agente, non rilevando il successivo atteggiamento collaborativo di volersi sottoporre agli accertamenti medesimi. (Nella specie, l’imputato si era opposto al test nell’immediatezza dell'incidente stradale e, solo dopo un’ora, si era detto disponibile a sottoporsi agli accertamenti).