(massima n. 1)
I risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso. (Nella specie, era stato effettuato sul prelievo ematico l’accertamento del tasso alcolemico, su richiesta della polizia giudiziaria. La Corte ha chiarito che tale esame, indipendentemente dalla richiesta della polizia giudiziaria, era funzionale ad escludere eventuali patologie del guidatore che potevano aver causato l’incidente stradale).