(massima n. 1)
La competenza per tutte le ipotesi di reato contenute nell'art. 416-bis c.p., a prescindere dalla pena edittale prevista in riferimento alla violazione contestata, appartiene al Tribunale anche con riguardo ai procedimenti avviati precedentemente al momento dell'entrata in vigore del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, salvo che a quella data il giudizio non fosse gią iniziato dinanzi alla Corte d'Assise.