(massima n. 1)
L’art. 186 quarto comma D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 disponendo (al pari dell’art. 17 legge 18 marzo 1988, n. 111) che gli organi di polizia stradale hanno la facoltà di effettuare l’accertamento dello stato di ebbrezza con gli strumenti e le procedure indicati dal regolamento (art. 379 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), non prevede una prova obbligatoria, esclusiva e, quindi, legale per acclarare il reato di guida di veicolo in stato di ebbrezza alcolica. Tale contravvenzione, pertanto, può essere ritenuta sussistente in base ad adeguata valutazione da parte del giudice di merito di tutti gli elementi acquisiti idonei a provare il citato stato.