(massima n. 1)
Poiché anche l’art. 186, comma quarto, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dispone, così come stabiliva l’art. 17 legge 18 marzo 1988, n. 111, che gli organi di polizia stradale hanno la facoltà di effettuare l’accertamento dello stato di ebbrezza con gli strumenti a le procedure indicati dal regolamento (art. 379 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nel codice stradale vigente, e in quello del 1959, non è prevista una prova obbligatoria, esclusiva e, quindi, legale per acclarare il reato di guida di veicolo in stato di ebbrezza alcoolica. Tale contravvenzione, pertanto, può essere ritenuta sussistente in base ad adeguata valutazione da parte del giudice di merito di tutti gli elementi acquisiti idonei a provare il citato stato.