(massima n. 1)
Non è applicabile la sanzione amministrativa della sospensione della patente a seguito del patteggiamento per il reato di guida in stato di ebbrezza dal momento che il codice della strada ne subordina l’applicazione all’accertamento del reato, come espressamente prevede il secondo comma dell’art. 186 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e tale non può essere considerata la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti.