(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, l’obbligo di contestazione immediata della violazione, imposto dagli artt. 200 di detto codice e dall’art. 385 del relativo regolamento — disposizioni contenute nella sezione prima del capo primo del titolo sesto dei predetti codice e regolamento, espressamente riferite alle sanzioni pecuniarie conseguenti ad illeciti amministrativi — non è applicabile alle violazioni che integrino gli estremi di un reato, alle quali accede una sanzione amministrativa non pecuniaria (nella specie, guida in stato di ebbrezza, con conseguente provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida ex artt. 186 e 223, terzo comma, c.d.s.), la cui maggiore gravità, alla quale corrisponde generalmente anche una maggiore complessità ed una minore immediatezza nell’attività di accertamento, ha suggerito di non porre a carico degli organi deputati alla contestazione un onere analogo a quello previsto in caso di infrazioni rilevanti solo sul piano amministrativo e sanzionate solo pecuniariamente. Né tale scelta legislativa presta il fianco a dubbi di illegittimità costituzionale, avuto riguardo alla obiettiva diversità delle infrazioni di cui si tratta e tenuto conto che il diritto di difesa del preteso trasgressore è pienamente tutelato dalla necessità della contestazione della infrazione, ancorché non necessariamente immediata, e della possibilità dello stesso di esperire contro il provvedimento sanzionatorio i rimedi giurisdizionali previsti dalla legge.