Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 119 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

Dispositivo dell'art. 119 Codice della strada

1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.

2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.

2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186 bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente.

3. L'accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia.

4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:

  1. a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze. Qualora, all'esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'articolo 126, commi 2, 3 e 4;
  2. b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
  3. [b-bis) di coloro che abbiano superato gli ottanta anni;](11)
  4. c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;
  5. d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;
  6. d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.

5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi.

6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:

  1. a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;
  2. b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
  3. c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri.Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia;
  4. d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.

9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale.

10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.

Note

(1) Aggiunte introdotte dall'art. 32, legge 7 dicembre 1999 n. 472.
(2) Comma modificato dall'art. 15, d.p.r. 19 aprile 1994 n. 575.
(3) Così modificato dal decreto-legge 151/2003, convertito con legge n. 214 del 1° agosto 2003, con effetto dal 1° settembre 2003 .
(4) Comma modificato dall'art. 6, legge 30 marzo 2001 n. 125.
(5) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120
(6) Comma inserito dalla legge 29 luglio 2010 n.120
(7) Secondo la legge 29 luglio 2010 n.120 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalita' di trasmissione della certificazione medica rilasciata dai medici di cui al comma 2 dell'articolo 119 del Codice della strada [decreto legislativo n. 285 del 1992] e dai medici di cui all'articolo 103, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
(8) Secondo la legge 29 luglio 2010 n.120 le disposizioni del primo e terzo periodo del comma 2-ter dell'articolo 119 del Codice della strada [decreto legislativo n. 285 del 1992] si applicano, rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2-ter.
(9) Secondo la legge 29 luglio 2010 n.120 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro il 12 ottobre 2010 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 29 luglio 2010 n.120, avvenuta il 13 agosto 2010), sono stabilite linee guida per assicurare criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale alle quali si devono attenere le commissioni di cui al comma 4 dell'articolo 119 del Codice della strada [decreto legislativo n. 285 del 1992].
(10) Comma non più operante, pur se non abrogato in forma esplicita, sulla base delle modifiche apportate al comma 5 da parte delle legge 29 luglio 2010 n.120.
(11) Lettera abrogata da D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con L. 4 aprile 2012, n. 35.

Massime relative all'art. 119 Codice della strada

Cass. pen. n. 8713/2019

Integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico il rilascio di un certificato attestante il possesso dei requisiti psicofisici richiesti perii conseguimento della patente di guida, in assenza di visita, da parte di un medico autorizzato quale accertatore, atteso che lo stesso, anche ove operi in regime privatistico, riveste la qualità di pubblico ufficiale ed esercita una pubblica funzione in forza dell’espressa previsione normativa di cui agli artt. 119, comma 2, cod. strada e 319, comma 5, del regolamento di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Cass. pen. n. 13275/2000

Non risponde del delitto di peculato (difettando nel compenso percepito il carattere di appartenenza alla P.A.) il sanitario dell'ufficio igiene pubblica di una ASL, competente per il rilascio delle certificazioni mediche ai fini del conseguimento della patente di guida, il quale svolga fuori dall'orario di lavoro, a pagamento e presso una struttura privata, tale attività di accertamento dei requisiti psico-fisici di idoneità alla guida (emettendo peraltro le certificazioni mediche sui moduli della ASL di appartenenza), atteso che è normativamente previsto che gli accertamenti in parola possano essere compiuti in sede di libera attività professionale, e che, in questo caso, i proventi delle visite non appartengono alla P.A. ma al professionista il quale, pur esercitando funzioni pubbliche in forza di una espressa delega legislativa, opera tuttavia secondo modalità del tutto sganciate dal rapporto pubblico.

Cass. civ. n. 1144/2000

Ai sensi dell’art. 4 della legge 111/1988 l’accertamento relativo alla sussistenza dei requisiti fisici e psichici necessari per l’ammissione all’esame per il conseguimento della patente di guida (in precedenza attribuito, dall’art. 81 del codice della strada abrogato, all’ufficiale sanitario del comune) spetta all’ufficio medico legale dell’unità territorialmente competente; ne consegue che anche con riguardo a quei Comuni nei quali la ritardata attuazione della riforma sanitaria ha lasciato in vita la figura dell’ufficiale sanitario, quest’ultimo, in ogni caso, a decorrere dall’entrata in vigore della legge 111/1988, non ha mantenuto la propria competenza in ordine agli accertamenti psico-fisici de quibus e che la controversia relativa alla liquidazione dei compensi spettanti al medico legale della U.S.L. territorialmente competente per i prescritti accertamenti delle condizioni di idoneità degli aspiranti al rilascio della patente di guida, rientrando nell’ambito del rapporto di impiego pubblico, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 119 Codice della strada

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
lunedì 01/04/2024
“Ho 78 anni , qualche acciacco fisico, ma patentato da 60 anni senza che mai abbia avuto notificato una infrazione per violazione delle norme contenute nel Codice della strada. Il mio distretto sanitario di Napoli 27, ufficio medicina legale, alla quale mi sono rivolto per avere un certificato per il rinnovo della patente che era in scadenza, ha con mio stupore segnalato alla Motorizzazione di Napoli che avrei dovuto essere sottoposto a visita di revisione della patente di tipo B, presso la locale Commissione medica, con prescrizione di visite specialistiche e accertamenti sanitari, tra cui visita psichiatrica a seguito di un disturbo dell'umore di tipo ansioso depressivo, che mi era stato accertato dieci anni fa in occasione di una visita per il riconoscimento della invalidità civile.
Ciò premesso il giorno 29.02.2024 ho effettuato la visita presso la CML composta da tre ufficiali superiori delle Forze armate, due dell'arma dei carabinieri e uno dell'aeronautica militare.
La Commissione anzichè procedere al rinnovo della patente per tre anni, ha ritenuto di rinnovarmi la stessa soltanto per dodici mesi con divieto di guida in autostrada , adducendo che poichè assumo due farmaci , quali duloxetina e pregabalin, gli stessi come riportato nei rispettivi "buongiardini", ha cautelativamente previsto il divieto in autostrada, malgrado lo specialista della Divisione psichiatrica, come si legge nell'allegato referto, dichiara che il sottoscritto presentava un buon compenso psicopatologico.
La mia domanda è questa: può mai essere che si giustifica una decisione cosi drastica, che limita la mobilità di un cittadino, soltanto rifacendosi a ciò che è scritto in un buongiardino?
Altra domanda che pongo è questa., Nel caso di specie detta commissione non risulta composta in difformità dell'articolato 330, comma 2, del Regolamento al C.d.S. ?
Ci sono gli estremi per proporre un ricorso al TAR, o altro?
Un avvocato mi ha riferito che i privati cittadini non hanno interesse adimpugnare la nomina dei componenti della Commissione e, quindi, il ricorso sarebbe inammissibile. Giusto?
Insomma non ho possibilità alcuna di poter recuperare la possibilità quantomeno di poter guidare in autostrada?
Grazie mille.”
Consulenza legale i 12/04/2024
In premessa, va segnalato che la valutazione della commissione medica in tema di limitazioni della patente di guida è caratterizzata da un alto grado di discrezionalità, come tutti i giudizi che implicano l'impiego di nozioni di tipo tecnico.
Questo significa che, in una eventuale impugnazione davanti a un organo giudiziario, il Giudice non potrebbe spingersi fino a sostituire la propria valutazione a quella della commissione, ma si dovrebbe limitare eventualmente ad annullare il provvedimento e a rimandare a una nuova visita della commissione, che per ipotesi potrebbe avere un esito ugualmente negativo.
Tanto chiarito, si nota che in astratto si potrebbe anche contestare la composizione della commissione, ma ciò non sarebbe utile allo scopo, in quanto quello che interessa modificare è l'esito della visita ed un eventuale annullamento del provvedimento per meri motivi formali potrebbe molto probabilmente condurre alle conseguenze descritte nel precedente paragrafo (nuovo esame da parte della commissione con esito negativo).

In ogni caso, i rimedi per impugnare la valutazione ricevuta sono tre:
  • ricorso al TAR entro 60 giorni;
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  • riesame presso un'unità sanitaria territoriale di Rete Ferroviaria Italiana.
Tra tali tre rimedi, l'unico che consente di ottenere un riesame nel merito (oltre ad essere decisamente meno costoso e lungo rispetto a un ricorso) è il terzo, in quanto consiste sostanzialmente in una nuova visita davanti a diversi esperti, che possono entrare nel merito di quanto deciso dalla commissione medica e potenzialmente arrivare a un risultato diverso.
Visto quanto esposto nel quesito, quindi, si consiglia di percorrere tale ultima strada; le istruzioni precise sulle modalità per chiedere il riesame da parte della commissione di rfi possono essere consultate a questi link:
https://www.rfi.it/it/Offerta/servizi-sanitari/per-le-persone/patenti-di-guida.html
https://www.mit.gov.it/ricorso-contro-giudizio-della-commissione-medica-locale-cml

Marie S.B. chiede
domenica 20/12/2020 - Sicilia
“Buongiorno,

Di seguito i fatti:

1) A fine settembre ho avvisato la CML che non mi sarei potuta presentare a visita, PUR AVENDO I CERTIFICATI RICHIESTI, e mi era stato dato ad intendere che avrei potuto prenotare la visita stessa in un altro momento;

2) A metà ottobre mi arriva il Certificato Medico della CML in cui vengo dichiarata NON idonea alla guida in quanto alla visita di fine settembre - a cui non ho presenziato, come detto sopra - NON PRODUCO I CERTIFICATI RICHIESTI - palese inesattezza, per voler giocare a ribasso: sapevano infatti che i certificati erano e sono in mio possesso;

3) A metà novembre mi arriva la sospensione della patente da parte della Motorizzazione Civile – agli effetti dell’art. 129, comma 2, d.lgs. 285/92 – che dice che sono stata giudicata temporaneamente NON idonea alla guida dopo essere stata “SOTTOPOSTA A VISITA MEDICA” in una data in cui ero da tutt’altra parte a sbrigare altre faccende! Per non parlare del fatto che non ho perso i requisiti psicofisici alla guida secondo suddetta legge, come attestato dai certificati che non mi hanno dato il tempo di presentare!

La mia domanda è: l’azione tanto della CML - giudicare la mia idoneità o meno alla guida IN MIA ASSENZA E SAPENDO CHE I CERTIFICATI ERANO STATI PRODOTTI - quanto della Motorizzazione rientrano nel caso di nullità o nel caso di annullamento del provvedimento?

E ancora: avendo già chiesto l’annullamento secondo l’art. 21 novies di questa legge tanto alla CML – che mi ha risposto che devo aprire un’altra pratica quando passerà il problema coronavirus… campa cavallo che l’erba cresce! – quanto alla Motorizzazione – ancora attendo risposta… spero che il cavallo se ne stia per i fatti suoi stavolta! –, nel caso la Motorizzazione NON risponda o, peggio, non venga incontro alla mia richiesta – non dandomi un permesso di guida fino alla prossima visita con la CML – il mancato riscontro positivo alla richiesta di annullamento può comportare “Abuso d’ufficio” secondo l’art. 323 c.p.?

Grazie della cortese attenzione.

In attesa di un vostro riscontro, vi porgo i miei più cordiali saluti,

Consulenza legale i 29/12/2020
In primo luogo, va chiarito che l’annullamento in autotutela di cui all’art. 21 novies, L. n. 241/1990, presuppone la presenza sia di vizi di legittimità del provvedimento, sia di un concreto interesse pubblico all’eliminazione del provvedimento amministrativo.
Tuttavia, per giurisprudenza costante, l’Amministrazione non ha alcun obbligo giuridico di pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, considerato che si tratta di un potere esercitabile d'ufficio e rimesso alla valutazione di merito dell'Amministrazione e che l’istanza del privato ha, al più, un mero valore di sollecitazione a provvedere (ex multis, T.A.R. Torino, sez. II, 28 ottobre 2020, n. 647).
Si sottolinea poi che la circostanza di aver presentato una richiesta di autotutela non sospende il termine di decadenza di sessanta giorni per impugnare gli attidse quibus di fronte al Giudice Amministrativo, che continua quindi a decorrere a partire dalla data della notificazione del provvedimento.
Per tali ragioni, si sconsiglia di attendere passivamente la decisione della Motorizzazione e della CML sull’istanza ex art. 21 novies, L. n. 241/1990, posto che si lascerebbe scadere invano il termine per contestare il giudizio di inidoneità e la sospensione, senza per contro avere alcuna garanzia di ottenere una decisione positiva sulla richiesta di riesame di tali provvedimenti.

Tanto premesso, per quanto riguarda il caso di specie si segnala l’esistenza di un particolare rimedio previsto dall’art. 119, comma 5, del Codice della strada, che viene definito dalla Legge come autotutela ma che differisce dall'autotutela ordinaria di cui all’art. 21 novies, L. n. 241/1990.
L'art. 119 del Codice della strada dispone che l’atto della motorizzazione di sospensione della patente possa essere rivisto da parte dello stesso ufficio che l’ha emesso, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., dalla quale emerga una diversa valutazione rispetto a quella espressa dalla CML.
È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente (60 giorni) ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (120 giorni). La produzione tardiva del certificato, tuttavia, comporta la decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi.
In proposito, la circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 6 settembre 2010 prot. 71348 ha precisato che la certificazione medica rilasciata da Rfi deve essere presentata entro il termine di 120 giorni dal ritiro del certificato medico della Commissione medica locale, ma che l’Ufficio può comunque procedere al riesame del giudizio della CML qualora l’interessato dimostri di aver richiesto la nuova visita medica tempestivamente e nei termini o il ritardo sia imputabile unicamente a Rfi.
Secondo quanto illustrato nella richiesta di parere, il giudizio della CML risale alla metà del mese di ottobre 2020 e, dunque, c'è ancora tempo all’incirca fino agli inizi del mese di febbraio 2021 per avvalersi del procedimento ex art. 119, c. 5, Codice della strada, che ha il pregio di essere più immediato e meno costoso rispetto al ricorso giurisdizionale.

In alternativa, qualora non sia possibile ottenere e presentare nei termini suddetti il certificato medico di Rfi o comunque si ritenga di non seguire tale strada, rimane ferma la facoltà di impugnare di fronte al TAR il provvedimento di sospensione emanato dalla Motorizzazione, quale atto conclusivo del procedimento, congiuntamente al giudizio medico-legale della CML, quale atto endoprocedimentale.
In tal caso, il termine decadenziale di sessanta giorni decorre dalla notificazione dell’atto con il quale è stata disposta la sospensione della patente e verrebbe quindi a scadenza verso la metà del mese di gennaio 2021.
Al riguardo, si rileva però che esistono alcuni precedenti che ritengono il giudizio della CML come autonomamente lesivo e impugnabile (Consiglio di Stato, sez. III, 05 maggio 2009, n. 1189), con la conseguenza che l’Amministrazione potrebbe sollevare l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sostenendo che il suddetto termine debba essere calcolato a partire dalla comunicazione dell’esito della valutazione della Commissione e non del provvedimento della Motorizzazione (e dunque sia già scaduto al momento della stesura del presente parere).
Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, il giudizio delle commissioni mediche locali volto all'accertamento dei requisiti fisici e psichici necessari per la conduzione dei veicoli a motore si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del g.a., salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta, illogicità o palese travisamento dei fatti (T.A.R. Genova, sez. II, 10 giugno 2020, n. 360; T.A.R. Lecce, sez. I, 07 luglio 2010, n. 1667).
Nel caso di specie, stando a quanto dedotto nel quesito, pare che sussistano fondati motivi per presentare le proprie doglianze sotto la luce della irragionevolezza e dell’errore di fatto, posto che la visita non si è tenuta ma che, nonostante ciò, è stato comunque espresso un giudizio di inidoneità alla guida.

In conclusione, nella situazione attuale si presentano le seguenti opzioni:
1) insistere affinché venga fissata in tempi brevi una nuova visita medica davanti alla CNL;
2) avvalersi dell’autotutela di cui all’art. 119, comma 5, del Codice della strada, chiedendo una visita medica presso gli uffici preposti della RFI, ma facendo attenzione alla scadenza del suddetto termine di 120 giorni;
3) ricorrere al TAR competente per territorio, tenendo però conto dei costi e della presenza ineliminabile di una certa dose di rischio processuale.

Le valutazioni di ordine amministrativo svolte sopra rendono conto del fatto che, nel caso di specie, proprio non vi sarebbero i presupposti per ritenere integrato il reato di cui all'art. 323 del codice penale nel caso in cui gli impiegati della motorizzazione rimangano silenti. In merito, più di tutto, comunque, merita di essere rilevato che, ai fini della sua sussistenza del reato, si richiede che il pubblico ufficiale ( 357 c.p. ) o la persona incaricata di un pubblico servizio ( 358 c.p.), mediante la condotta contraria ai doveri pubblicistici, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto: circostanza, questa, che, nel caso di specie, proprio non si ravvede.

A. R. chiede
lunedì 06/07/2020 - Valle d'Aosta
“buongiorno sono nato il 08/07/1967 ho 53 anni 30 anni mai problemi in nessun tipo ne di salute ne legale ne stradale
il mio problema e la patente + kb per trasporto persone max 9 ps.

la mia patente scade il 28/06/20 invece il kb e il certificato professionale che scaduto dicembre 2019
da gennaio 2020 che sto dietro sta cosa aver un appuntamento per rinnovarli.
dalla scuola chiuda ala commissione medica uno mi manda all atro e poi si e fermato tutto per la corona virus. dopo un tunnel buio di 6 messi
infine sono riuscito a prendere appuntamento con la commissione medica il 01/07/20 essendo che sono diabetico vado con il certificato medico diabetologia con 5 anni di rinnovo
commissione fatta mi tutto ok e vado via con due foglie una patenta rinnovata di 5 anni, e il kb 5 anni, a posto tutto regolare fino qui nessun problema.
dopo circa 30 minuti neanche un ora che sono via dalla stretture della commissione mi arriva la chiamata da loro, no sono riuscito a rispondere in tempo.
li ho richiamati io no sono riuscito a parlarli, allora torno al ufficio della commissione medica per vedere il perché mi hanno chiamato.

e li mi ritirano i due foglio che appena fatto con i 5 anni la patente e il kb
e mi danno 6 messi di rinnovo nonostante il certificato medico diabetologo mi aveva dato 5 anni
tutto questo deciso dal direttore amministrativo della commissione io presumo che il direttore ce labia con me, abuso di potere rassismo essendo sono cittadino italiano ma di origine tunisina con me
il problema e che io vado a lavorare in francia ho il appuntamento per assunzione il 07/07/20
se mi presento con patente che scade tra 6 messi sono già licenziato prima di essere assunto!!!!
come faccio a ottenere il mio dritto di rinnovo di 5 anni”
Consulenza legale i 18/07/2020
Le modalità di impugnazione dei giudizi delle Commissioni Mediche sono state illustrate dalla Circolare 6 settembre 2010, prot. 71348 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nel caso in cui non si condivida il giudizio della Commissione Medica, è possibile effettuare, su richiesta e a spese del conducente interessato, una nuova visita medica presso un'Unità Sanitaria Territoriale di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana).
Se la valutazione medica dell'Unità Sanitaria Territoriale di Rfi è più favorevole, il conducente può presentare la nuova certificazione medica all'Ufficio Motorizzazione Civile per il riesame e l'eventuale modifica o annullamento del provvedimento emesso sulla base della precedente certificazione.
La nuova certificazione medica più favorevole rilasciata da Rfi deve essere presentata all'Ufficio motorizzazione civile entro il termine massimo di 120 giorni dal ritiro del certificato medico non condiviso della Commissione medica locale.

Secondo l’art. 119, comma 5 , del Codice della Strada, infatti, “I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi”.

In alternativa alla visita medica presso un'Unità Sanitaria Territoriale di Rfi, si può impugnare il provvedimento emesso dall’Ufficio Motorizzazione Civile sulla base della certificazione della Commissione Medica Locale con ricorso giurisdizionale al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.