(massima n. 1)
Integra il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcoolimetrici, la condotta di colui che, pur essendosi sottoposto a più accertamenti preliminari per la verifica dello stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell’alcool, ricusi di procedere all’alcooltest nonostante che l’ultimo di essi abbia dato esito positivo, in quanto l’art. 186, comma terzo, C.d.S. non prevede limiti alla ripetizione delle prove preliminari, né pone condizioni alla facoltà degli agenti di procedervi, trattandosi di «accertamenti qualitativi non invasivi»