Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d'Appello confermava la sentenza del Tribunale, che aveva condannato il conducente per aver causato un incidente stradale mentre guidava in stato di ebbrezza.
In conducente, proponeva, dunque, ricorso per Cassazione, sostenendo, a sua difesa, che "il prelievo ematico, costituente trattamento sanitario invasivo, era stato effettuato a specifica richiesta della polizia giudiziaria e non quale ordinario accertamento secondo protocollo medico ex art. 354 codice di procedura penale, senza richiedere il consenso del paziente e senza autorizzazione del Pubblico Ministero".
Inoltre, il ricorrente osservava come, nel caso di specie, fosse stato omesso il dovuto avviso della “facoltà di farsi assistere dal difensore".
La Corte di Cassazione, tuttavia, esaminati gli atti di causa, ritiene di dover aderire solo parzialmente alle argomentazioni svolte dal ricorrente, accogliendo solo in parte il suo ricorso.
Osserva la Corte come i risultati dei prelievi del sangue effettuati "per terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinate a fini di prova della responsabilità penale, sono utilizzabili per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi la mancanza di consenso dell'interessato, mentre per il suo carattere invasivo, il conducente può opporre un rifiuto al prelievo ematico richiesto dalla Polizia Giudiziaria e finalizzato esclusivamente alla verifica della presenza di alcol nel sangue, rilevando in tal caso il suo dissenso espresso".
Dunque, se il conducente, presumibilmente in stato di ebbrezza, ha provocato un sinistro stradale nel quale è rimasto coinvolto ed è stato portato in ospedale, è ben possibile che gli organi di Polizia chiedano l'accertamento del tasso alcolico nel sangue, al fine di verificare se sia stato superato il tasso-soglia ma, se tale prelievo non ha finalità medico-sanitarie, l’interessato può opporre il suo dissenso.
Tuttavia, non sempre è necessario il consenso ai fini dell'utilizzo dei risultati dei prelievi del sangue: infatti, se il conducente è stato coinvolto in un incidente stradale ed è stato sottoposto, per questo, a cure mediche, è possibile utilizzare i risultati delle analisi del sangue che gli siano state effettuate, al fine di accertare se egli guidasse in stato di ebbrezza e se risultasse superato il tasso-soglia previsto dalla legge, indipendentemente dal fatto che questi abbia o meno prestato il suo consenso in tal senso.
Per quanto riguarda, invece, la questione relativa all'obbligo di informare il conducente della possibilità di farsi assistere da un avvocato, la Cassazione rileva come, nel caso in cui il prelievo del sangue venga eseguito dal pronto soccorso, non è necessario che l'interessato riceva tale informativa.
Al contrario, se il prelievo viene richiesto dagli organi di Polizia, l'interessato dovrà essere informato della possibilità di avvalersi e farsi assistere da un difensore. Peraltro, se l'interessato ha manifestato il proprio dissenso, allora, in questo caso, "l'eventuale accertamento, comunque effettuato (...) è inutilizzabile ai fini del l'affermazione di responsabilità (...), laddove la mancanza di dissenso espresso equivale ad un atteggiamento positivo dell'interessato rispetto al prelievo, anche se verbalmente non manifestato".
In altri termini, ciò significa che il mancato dissenso equivale a consenso.
Nel caso di specie, dunque, poiché il prelievo ematico era stato richiesto dagli organi di Polizia e l'interessato non aveva manifestato dissenso, il prelievo poteva essere eseguito e successivamente utilizzato per li accertamenti del tasso alcolemico.