(massima n. 1)
In tema di violazioni al codice della strada, nel caso di guida in stato di ebbrezza di un motociclo per la conduzione del quale non č richiesta la patente, non si applica la sanzione amministrativa della sospensione della patente medesima, atteso che non sussista alcun collegamento diretto tra il mezzo con il quale il reato č stato commesso e labuso dellautorizzazione amministrativa in conseguenza del quale va applicata la sanzione accessoria.