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Pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità a seguito di condanna per guida in stato di ebbrezza: quando può essere revocata?

Pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità a seguito di condanna per guida in stato di ebbrezza: quando può essere revocata?
Secondo la Cassazione, la pena sostitutiva del "lavoro di pubblica utilità" può essere revocata anche in caso di comportamenti colpevoli del condannato.
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 48927 del 25 ottobre 2017, ha fornito alcune interessanti precisazioni circa la revoca della pena sostitutiva del “lavoro di pubblica utilità”, che può essere accordata in caso di condanna per guida in stato di ebbrezza.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, il Tribunale di Udine aveva revocato, nei confronti di un condannato, “la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità”, che gli era stata applicata a seguito di una sentenza di condanna per la contravvenzione di cui all’art. 186 Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza).

Il Tribunale, in particolare, aveva revocato tale pena sostitutiva in quanto era emerso che il condannato “aveva interrotto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in data 5/12/2015, quando era stato coinvolto in un sinistro stradale a seguito del quale egli aveva avuto problemi di salute e la patente gli era stata ritirata”.
Secondo il giudice, tale evento, “che aveva reso impossibile la prosecuzione della pena sostitutivanon poteva considerarsi derivante da “caso fortuito o forza maggiore” ma era “conseguenza di comportamento colposo, come dimostrava la revoca della patente”.

Ritenendo la decisione ingiusta, il condannato aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento del provvedimento sfavorevole, in quanto il precedente giudicante avrebbe dovuto disporre la prosecuzione del lavoro di pubblica utilitàcon mansioni più leggere, tenuto conto dei problemi di salute dell'interessato”.
Il ricorrente evidenziava, inoltre, che “il giudice avrebbe dovuto ritenere dovuta a forza maggiore l'interruzione della sanzione sostitutiva” e avrebbe dovuto tenere in considerazione, altresì, il fatto che il condannato “avrebbe potuto proseguire nel lavoro nonostante il ritiro della patente, utilizzando i mezzi pubblici”.
Secondo il ricorrente, infatti, il caso in esame non era equiparabile “a quello di un soggetto che interrompe l'esecuzione della pena sostitutiva per l'arresto subito per la commissione di un reato”, dal momento che il condannato “era semplicemente incorso in un incidente stradale”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

In proposito ha specificato che “la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità”, in caso di condanna ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 9 bis, può essere disposta, sia in caso di “violazione degli obblighi connessi in senso stretto allo svolgimento del lavoro”, sia in caso di “comportamenti colpevoli dell'agente, che, pur essendo formalmente estranei alla prestazione di pubblica utilità, si ripercuotono su di essa determinando la pratica impossibilità di prosecuzione della prestazione concordata con l'ente pubblico”.

Di conseguenza, secondo la Cassazione, la revoca può essere disposta anche in caso di “comportamenti colposi” del condannato. Nel caso di specie, infatti, il ricorrente non aveva in alcun modo dimostrato che l’incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto non fosse stato causato dalla sua condotta di guida colposa o dolosa.
Malgrado ciò, dopo aver rilevato un errore di calcolo nella determinazione della durata della pena sostituita, la Corte annullava ugualmente il provvedimento impugnato, rinviando la causa al Tribunale di Udine, affinchè questo provvedesse nuovamente al computo.


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