La questione sottoposta al vaglio degli Ermellini era nata in seguito alla decisione del Tribunale del Riesame di annullare l’ordinanza con cui il GIP aveva disposto, nei confronti di un soggetto, l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione al delitto di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 590 bis del c.p., essendogli stato contestato, con l’imputazione provvisoria, di avere causato, ad un altro soggetto, delle lesioni personali gravi, per averlo travolto dopo essersi posto alla guida di un’autovettura senza aver mai conseguito la patente di guida, nonché in stato di ebbrezza alcolica.
Detto provvedimento riteneva, infatti, inutilizzabili gli accertamenti relativi al tasso alcolemico, ai sensi dell’art. 356 del c.p.p. e dell’art. 114 delle disp. att. c.p.p., avendo osservato come l’accertamento del tasso alcolemico, effettuato tramite esame ematico presso l’ospedale in cui era stato condotto l’indagato, a seguito del sinistro, non fosse stato preceduto dall’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, nonostante l’analisi fosse stata richiesta autonomamente dalla Polizia giudiziaria.
Avverso tale ordinanza, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente decideva di ricorrere dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 356 del c.p.p. e dell’art. 114 delle disp. att. c.p.p., nonché un vizio di motivazione.
Il ricorrente, ricostruendo la vicenda, sottolineava come l’indagato, dopo essere stato condotto in ospedale in uno stato di incoscienza, fosse stato immediatamente sottoposto ad una visita, non risultando, però, collaborativo. In tale sede erano stati prescritti, dal medico, degli esami ematici e tossicologici, oltre ad altre indagini cliniche. Solo in un secondo momento era, invece, giunta alla direzione sanitaria la richiesta della Polizia giudiziaria in relazione all’effettuazione dei test alcolemici e per la ricerca di tracce di stupefacenti nel sangue. Considerato, dunque, che tali controlli erano già stati richiesti ed effettuati nell’ambito del protocollo sanitario-terapeutico, il previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, a suo avviso, non era dovuto, con la conseguenza che il relativo accertamento poteva essere utilizzato in giudizio.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso.
Gli Ermellini hanno, infatti, evidenziato come, sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in caso di richiesta, ai sensi del comma 5 dell'art. art. 186 del Codice della strada, di prelievo ematico su un soggetto coinvolto in un incidente stradale e condotto presso una struttura ospedaliera, al fine di accertare il tasso alcolemico e la presenza di droghe d'abuso nel sangue, l'esecuzione deve essere preceduta dal “previo avviso” della facoltà di farsi assistere da un difensore, come disposto dagli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non solo nell'ipotesi in cui il prelievo venga effettuato esclusivamente su richiesta della Polizia giudiziaria, ma anche nel caso in cui l'accertamento venga richiesto esclusivamente dalla Polizia giudiziaria sul campione di sangue prelevato per esigenze diagnostiche di altro genere, disposte dal personale medico, non comprensive della verifica specifica” (cfr. ex multis Cass. Pen., n. 49371/2018).
Al contrario, “qualora l'esecuzione dell'accertamento intervenga nell'ambito dell'applicazione di un protocollo sanitario, essendo l'esame del quantitativo di alcool o della presenza di tracce di stupefacenti nel sangue destinato a fini di cura, e quindi disposto al di fuori del contesto di indagine, nessun previo avviso è richiesto dal rito, mancando qualunque rapporto fra l'effettuazione dell'analisi ed il diritto di difesa” (cfr. ex multis Cass. Pen., n. 8862/2020; Cass. Pen., n. 11722/2019).
Orbene, posto che, nel caso di specie, è emerso che gli esami ematici per la ricerca della presenza di alcol e droghe erano stati disposti dal medico del pronto soccorso prima dell’intervento della Polizia giudiziaria, gli Ermellini hanno ritenuto che si fosse configurata la seconda ipotesi, non risultando quindi necessario il previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia durante l’esecuzione del prelievo ematico.