Più in particolare, è necessario fare applicazione, nell'interpretazione della polizza assicurativa, degli articoli dettati in tema di interpretazione del contratto, e nello specifico degli articoli 1362 c.c., 1363 c.c. e 1370 c.c.
Non è ammissibile, ad avviso degli Ermellini, che le clausole contenute nel contratto di assicurazione abbiano un carattere ambiguo e poco comprensibile.
Al cospetto di tale mancanza di chiarezza delle clausole in oggetto, che da una parte garantivano al consumatore una copertura assicurativa più ampia possibile, e dall'altra prevedevano limitazioni alla rinuncia alla rivalsa difficilmente individuabili da una persona comune, emerge l'esigenza di tutelare l'affidamento della parte debole.
In questo caso, il contraente assicurato si trova in una situazione di soggezione data dalla presenza di asimmetrie informative, accentuate dalla presenza per l'appunto di clausole oscure e non immediatamente comprensibili.
In tali evenienze, afferma la Corte, non è possibile attribuire alle clausole, che astrattamente sono polisenso, uno specifico significato senza l'ausilio dell'attività interpretativa e dei criteri ermeneutici dettati dagli articoli 1362 c.c. e seguenti.
E' necessario, più in particolare, fare applicazione del canone interpretativo di cui all'art. 1370 c.c., la cosiddetta interpretazione contra stipulatorem, alla stregua della quale le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.
Il ricorso a tali criteri di interpretazione oggettiva si rende indispensabile quando sia necessario tutelare l'affidamento della parte debole.
In alcun modo rileva, concludono i giudici, la circostanza per cui l'inoperatività della rinuncia alla rivalsa sarebbe coerente con le previsioni normative di cui agli articoli 186 e 187 del D.L. 285 del 1992, che prevedono una sanzione per chi si trovi nella situazione di guidare in stato di ebbrezza.
Indipendentemente e a prescindere dall'applicazione del Codice del Consumo, l'interpretazione contro l'autore della clausola depone nel senso di escludere limitazioni alla rinuncia del diritto di rivalsa non chiaramente deducibili dalla formulazione della polizza.