(massima n. 1)
Il beneficio della sospensione condizionale della pena si applica solo alle pene principali e a quelle accessorie, ma non alle sanzioni amministrative accessorie, tra le quali, in base alle previsioni del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, rientra anche la sospensione della patente di guida. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sospensione della patente di guida non può essere considerata pena accessoria neppure in applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo ai fini dell'individuazione delle sanzioni aventi natura sostanzialmente penale).